Ticket di licenziamento, la circolare INPS n. 40 del 19 marzo 2020 illustra quando si paga, passando in rassegna le cessazioni di rapporti di lavoro che obbligano il datore di lavoro a versare il contributo Naspi. Dai licenziamenti prima della pensione, fino a quelli di titolari dell'assegno di invalidità, facciamo il punto sulle nuove istruzioni.
Ticket di licenziamento, quando si paga il contributo Naspi? A fornire istruzioni per alcune specifiche casistiche è l’INPS, con la corposa circolare n. 40 del 19 marzo 2020.
Il ticket di licenziamento è dovuto nel caso di cessazione del rapporto di lavoro di dipendenti beneficiari di quota 100 e altre forme pensionistiche che, prima dell’erogazione dell’assegno, prevedono il diritto teorico di accedere alla Naspi.
Stesso discorso nel caso di licenziamento di lavoratori che fruiscono dell’assegno ordinario di invalidità, nei casi in cui possono optare per l’erogazione della prestazione di disoccupazione.
Sono questi alcuni dei casi “particolari” in cui si paga il ticket di licenziamento, il contributo a finanziamento della Naspi previsto nel caso di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Come specificato nella circolare n. 40 del 19 marzo 2020, i datori di lavoro sono tenuti a versare il contributo in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro generi il diritto alla Naspi, l’indennità di disoccupazione, a prescindere dall’effettiva fruizione della stessa.
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo o soggettivo, per giusta causa, così come nel caso di dimissioni per giusta causa o durante il periodo tutelato di maternità. Una serie ampia di casistiche, analizzate in maniera puntuale nella nuova circolare INPS sul ticket di licenziamento.
Ticket di licenziamento, quando si paga: tutte le regole nella circolare INPS n. 40 del 19 marzo 2020
Il ticket di licenziamento si paga, in via generale, in tutti i casi di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
A pagare sono i datori di lavoro nel caso di cessazioni di rapporti di lavoro che generano in capo al lavoratore il diritto teorico all’indennità Naspi, a prescindere dall’effettiva fruizione dell’assegno di disoccupazione.
La circolare INPS n. 40 del 19 marzo 2020 specifica che il contributo Naspi deve essere versato a seguito delle seguenti tipologie di licenziamento.
- per giustificato motivo oggettivo: tale tipologia di licenziamento deve essere valorizzata all’interno del flusso Uniemens con il codice Tipo cessazione “1A”;
- per giusta causa; a seguito di licenziamento disciplinare; per giustificato motivo soggettivo: tali licenziamenti andranno valorizzati all’interno del flusso Uniemens con il codice Tipo cessazione “1D”;
- per le fattispecie di cui agli articoli 2 e seguenti del D.lgs 4 marzo 2015, n. 23.
Il ticket Naspi si paga in caos di dimissioni per giusta causa o di dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità. Tali tipologie devono essere valorizzate all’interno del flusso Uniemens con il codice Tipo cessazione “1S”.
- Circolare INPS numero 40 del 19 marzo 2020
- Articolo 2, commi 31-35, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita
Ticket di licenziamento, si paga nel caso di rifiuto di trasferimento, termine periodo di prova e mancata assunzione dell’apprendista
Rientrano tra i casi in cui è dovuto il ticket di licenziamento:
- le dimissioni nei tre mesi successivi al trasferimento d’azienda, per rifiuto del lavoratore di trasferirsi in una sede distante oltre 50 km dalla residenza del lavoratore o mediamente raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico;
- nel caso di recesso del datore di lavoro durante o dopo il periodo di prova;
- al termine del periodo di formazione dell’apprendista, eccetto nei casi di interruzione dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (c.d. apprendistato di primo livello, di cui all’articolo 43 del D.lgs n. 81/2015) stipulati a decorrere dal 24 settembre 2015 (codice Tipo lavoratore “PA”).
Sono questi alcuni dei casi che riportiamo, a titolo esemplificativo, per riassumere le ipotesi individuate dalla circolare INPS n. 40 del 19 marzo 2020.
Chiarimenti specifici sono contenuti, poi, in considerazione dei casi di licenziamento di dipendenti beneficiari di forme di pensionamento anticipato che comportano la possibilità di accedere alla Naspi.
Per quota 100, così come opzione donna e la pensione anticipata per i precoci, che prevedono una “finestra” prima dell’erogazione dell’assegno pensionistico, la possibilità anche solo teorica di beneficiare della Naspi porta all’obbligo di pagamento del ticket di licenziamento.
Stessa regola nel caso di cessazione del rapporto di lavoro di dipendenti beneficiari dell’assegno di invalidità ordinario e della Naspi.
Ticket di licenziamento e dimissioni di lavoratori beneficiari di quota 100, opzione donna e pensione anticipata precoci
Tra le numerose indicazioni pratiche fornite dall’INPS, meritano un’analisi particolareggiata quelle relative all’obbligo di pagamento del ticket di licenziamento nel caso di cessazione del rapporto di lavoro di lavoratori che maturano i requisiti per la pensione.
In generale il lavoratore che cessi il rapporto di lavoro e maturi i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata non può accedere alla Naspi. In tal caso, se il diritto alla pensione decorre dal giorno successivo all’interruzione del rapporto lavorativo, il datore di lavoro non è tenuto a versare il ticket di licenziamento.
Così non è, invece, se al lavoratore spetta il diritto teorico alla Naspi fino alla data di decorrenza della pensione.
Si tratta ad esempio dei lavoratori che accedono alla pensione con opzione donna, con quota 100 o con il pensionamento anticipato per i lavoratori precoci.
In tali fattispecie, se l’accesso alla pensione comporti il perfezionamento del diritto all’assegno pensionistico solo con decorrenza successiva (come con il sistema delle c.d. “finestre”), è possibile fruire nel periodo transitorio dell’indennità di disoccupazione.
In questi casi il ticket di licenziamento è quindi dovuto, a prescindere dall’effettiva richiesta della Naspi da parte del lavoratore.
Ticket di licenziamento, contributo Naspi anche per il dipendente beneficiario di assegno di invalidità e disoccupazione
Così come per quota 100, opzione donna e la pensione anticipata strutturata con meccanismi a finestra, il ticket di licenziamento si paga anche nel caso di cessazione del rapporto di lavoro di lavoratori dipendenti beneficiari sia dell’indennità di invalidità che del diritto alla Naspi.
La circolare INPS n. 40 illustra che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 234/2011, ai lavoratori che fruiscono dell’assegno ordinario di invalidità, nel caso in cui si trovino ad avere diritto ai trattamenti di disoccupazione, è riconosciuto il diritto di optare tra la prestazione di disoccupazione e l’assegno in argomento.
Di conseguenza l’interruzione del rapporto di lavoro nell’ipotesi sopra evidenziata porta in capo al datore di lavoro l’obbligo di versamento del ticket di licenziamento.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Ticket di licenziamento, quando si paga: da quota 100 all’assegno di invalidità