Ticket licenziamento 2018: il messaggio Inps n. 594 fornisce tutte le istruzioni per il calcolo dell'importo alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018.
Ticket licenziamento 2018: a spiegare tutte le regole su importo e calcolo alla luce delle ultime novità introdotte è l’Inps, con il messaggio n. 594 pubblicato l’8 febbraio 2018.
La Legge di Bilancio 2018 ha previsto il raddoppio del contributo di licenziamento dovuto per l’interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato nell’ambito di procedure di licenziamento collettivo.
Sono obbligati a versare il ticket di licenziamento i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo di finanziamento per l’integrazione salariale straordinaria, la CIGS, disciplinata dall’ex art. 23 del decreto legislativo n. 148/2015.
Tuttavia, come spiegato dall’Inps, il raddoppio del ticket di licenziamento non si applica nel caso di procedure di licenziamento collettivo avviate prima del 20 ottobre 2017.
Nel messaggio dell’8 febbraio l’Inps fornisce, oltre alle regole e le novità per il calcolo dell’importo del contributo di licenziamento, anche le istruzioni operative per la compilazione del flusso Uniemens e i nuovi codici causale da utilizzare.
Di seguito tutte le novità e le regole per il calcolo del Ticket di licenziamento 2018.
Ticket licenziamento 2018: aumenta l’importo dovuto dai datori di lavoro
Per tutte le interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato per le quali si ha diritto alla Naspi, la riforma Fornero (art. 2, comma 31, legge n. 92/2012), ha introdotto l’obbligo per il datore di lavoro di pagare il ticket di licenziamento.
Fino allo scorso anno l’importo del contributo era pari al 41% del massimale mensile Naspi moltiplicato per ogni 12 mensilità di anzianità aziendale negli ultimi tre anni di lavoro.
La Legge di Bilancio 2018 ha raddoppiato l’importo del ticket di licenziamento dovuto per le interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nei casi di licenziamenti effettuati nell’ambito di procedure di licenziamento collettivo.
Il comma 137 dell’articolo unico della Legge di Bilancio n. 205/2017 ha previsto che a partire dal 1° gennaio 2018, per ciascun licenziamento effettuato nell’ambito di un licenziamento collettivo da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento dell’integrazione salariale straordinaria, l’aliquota percentuale per il calcolo del ticket di licenziamento è fissata all’82 per cento.
Dall’aumento dell’importo dovuto la legge esclude i licenziamenti effettuati a seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate entro il 20 ottobre 2017.
Pertanto per effetto delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 l’importo del contributo dovuto dai datori di lavoro tenuti al finanziamento della CIGS viene sostanzialmente raddoppiato, portandosi dietro una serie di novità operative e contabili.
Il tutto viene chiarito dall’Inps, che con il messaggio dell’8 febbraio 2018 fornisce i chiarimenti necessari per il calcolo.
Chi paga il ticket di licenziamento 2018?
Il messaggio dell’Inps chiarisce un aspetto fondamentale delle novità introdotte: chi sono i soggetti tenuti a pagare il ticket di licenziamento?
Rientrano nell’ambito di applicazione della normativa e sono tenuti al versamento del contributo di licenziamento nella misura stabilita dalla Legge di Bilancio 2018 esclusivamente i datori di lavoro tenuti al versamento della contribuzione per il finanziamento dell’integrazione salariale straordinaria (0,90%), ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che, come tali, rientrano nel campo di applicazione della CIGS.
Le istruzioni per il calcolo del ticket di licenziamento
Per i licenziamenti effettuati dal 1° gennaio 2018 nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo, i datori di lavoro sopra indicati sono tenuti a versare il contributo di licenziamento calcolando applicando l’aliquota dell’82% del massimale mensile Naspi per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.
Tenuto conto che, per l’anno 2018, il massimale mensile Naspi è di 1.208,15 euro, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale, l’importo da versare è pari a 990,68 euro (euro 1208,15 x 82%).
Per i lavoratori con anzianità pari o superiore a 36 mesi il contributo è pari a 2.972,04 euro (990,68 euro x 3).
Come già chiarito con circolare Inps n. 44/2013, per i lavoratori con anzianità aziendale diversa da 12, 24 o 36 mesi, il contributo deve essere rideterminato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro.
L’Inps ricorda inoltre che secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 35, della legge n. 92/2012, nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale non abbia formato oggetto di accordo sindacale, la misura del contributo in argomento è moltiplicata per tre volte.
Calcolo del ticket per procedure di licenziamento collettivo avviate entro il 20 ottobre 2017
Il nuovo importo del ticket di licenziamento non si applica ai licenziamenti effettuati a seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate entro il 20 ottobre 2017.
Pertanto, i datori di lavoro interessati, per ciascun lavoratore licenziato, anche dopo il 1° gennaio 2018, continueranno a versare il contributo per le interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, calcolando la somma dovuta sulla scorta dell’aliquota percentuale del 41 per cento a condizione che le relative procedure di licenziamento collettivo siano state avviate entro il 20 ottobre 2017.
Per verificare la data di avvio della procedura di licenziamento collettivo si dovrà tener conto della comunicazione data alle rappresentanze sindacali, alle rispettive associazioni di categoria ovvero in mancanza di esse alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
Il momento di avvio della procedura è quindi coincidente con la data di ricezione della comunicazione preventiva da parte dei suddetti organismi.
Ticket licenziamento: istruzioni operative Inps. Compilazione flusso Uniemens
Per adeguare il sistema di compilazione alle novità introdotte sul calcolo del ticket di licenziamento 2018, l’Inps ha modificato le modalità di esposizione dei codici TipoCessazione e dei correlati codici per la valorizzazione del predetto contributo (elemento CausaleADebito, di AltreADebito, di DatiRetributivi).
Si riportano di seguito le istruzioni operative per la compilazione del flusso Uniemens fornite con il messaggio dell’8 febbraio 2018:
Ai fini della corretta gestione dell’obbligo di versamento del predetto contributo, a partire dal 1° gennaio 2018, il CodiceCessazione “1A” assume la denominazione “Licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo”. Sulla base delle modalità in uso, le aziende esporranno il codice “1A“ ogniqualvolta si tratti di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, fatte salve le specifiche fattispecie di licenziamento per esodo incentivato (“1L”), licenziamento per cambio appalto (“1M”), licenziamento per cambio gestore ex art. 2, D.I. 21.04.2011 (“1P”), licenziamento del lavoratore assunto in apprendistato per la qualifica, il diploma e il certificato di specializzazione tecnica superiore o di alta formazione (“1R”).
Per il nuovo significato assunto dal codice “1A”, vanno inoltre esposti con evidenza separata le risoluzioni del rapporto di lavoro a seguito di procedura di licenziamento collettivo, di cui ai codici di nuova istituzione “1Q” e “1U” (cfr. infra).
In relazione ai licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo (“1A”), le aziende continueranno a valorizzare, nel flusso UniEmens del periodo di paga successivo a quello in cui si verifica il licenziamento, il versamento del contributo ai sensi dell’articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012 (41% massimale NASpI), nell’elemento CausaleADebito, di AltreADebito, di DatiRetributivi, utilizzando il codice causale “M400”, che mantiene il significato di “Contributo dovuto nei casi di interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 2, co. 31 della legge n. 92/2012”.
A seguito della novella apportata dalla legge di bilancio 2018, ai fini della gestione del versamento del contributo ex articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012, nei casi di licenziamento collettivo vengono istituiti, a partire da gennaio 2018, i seguenti nuovi codici TipoCessazione:
- “1Q”, avente il significato di “Licenziamento collettivo da parte di datore lavoro soggetto alla CIGS”. Detto codice va, pertanto, utilizzato dai datori di lavoro tenuti alla contribuzione per il finanziamento dell’integrazione salariale straordinaria, ai sensi dell’articolo 23 del d.lgs. n. 148/2015, nei casi di licenziamento a seguito di procedura di licenziamento collettivo.
Tale fattispecie comporta il versamento del contributo di cui all’articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012, nella nuova misura dell’82 per cento del massimale mensile NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, fissata dall’articolo 1, comma 137, della legge n. 205/2017.
Detto codice dovrà essere utilizzato, dalle aziende interessate, a partire dal mese di competenza gennaio 2018.
Per i licenziamenti effettuati nel mese di gennaio 2018, i datori di lavoro che non abbiano potuto utilizzare il predetto codice dovranno provvedere alla variazione nel flusso del mese di febbraio, utilizzando l’elemento MesePrecedente.
Ai fini dell’esposizione sul flusso UniEmens del contributo in argomento, a seconda che la dichiarazione di eccedenza del personale abbia o meno formato oggetto di accordo sindacale, devono essere valorizzati, nell’elemento CausaleADebito, di AltreADebito, di DatiRetributivi
- il nuovo codice causale “M501”, avente il significato di “Contributo dovuto ex art. 1, comma 137 della legge 205/2017, a seguito di licenziamento collettivo che abbia formato oggetto di accordo sindacale”, avendo cura di indicare, nell’elemento ImportoADebito, l’importo da pagare;
- il nuovo codice causale “M502”, avente il significato di “Contributo dovuto ex art.1, comma 137 della legge 205/2017, a seguito di licenziamento collettivo che non abbia formato oggetto di accordo sindacale”, avendo cura di indicare, nell’elemento ImportoADebito, l’importo da pagare.
Nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all’articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non abbia formato oggetto di accordo sindacale, il contributo in argomento è moltiplicato per tre volte (82% del massimale mensile NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni moltiplicato per tre);
- “1U”, avente il significato di “Licenziamento collettivo da parte di datore lavoro non soggetto alla CIGS ovvero da parte di datore di lavoro soggetto alla CIGS che ha avviato le procedure di licenziamento collettivo entro il 20.10.2017”.
Detto codice va, pertanto, utilizzato dai datori di lavoro che non risultano tenuti alla contribuzione per il finanziamento dell’integrazione salariale straordinaria, nei casi di licenziamento a seguito di procedura di licenziamento collettivo.
Tale fattispecie comporta il versamento del contributo di cui all’articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012.
Trattandosi di datori di lavoro non soggetti alla CIGS, ai medesimi non si applicano le nuove disposizioni introdotte dall’articolo 1, comma 137, della legge di bilancio 2018.
Pertanto, in questi casi la misura del contributo di cui all’articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012 resta fissata al 41 per cento del massimale mensile NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, fatti salvi i casi di licenziamento collettivo in assenza dell’accordo sindacale che regola l’eccedenza di personale.
Detto codice dovrà essere utilizzato, dalle aziende interessate, a partire dal mese di competenza gennaio 2018.
Per i licenziamenti effettuati nel mese di gennaio 2018, i datori di lavoro che non abbiano potuto utilizzare il predetto codice dovranno provvedere alla variazione nel flusso del mese di febbraio, utilizzando l’elemento MesePrecedente.
Ai fini dell’esposizione sul flusso UniEmens del contributo in argomento, a seconda che la dichiarazione di eccedenza del personale abbia o meno formato oggetto di accordo sindacale, devono essere valorizzati, nell’elemento CausaleADebito, di AltreADebito, di DatiRetributivi
- il codice causale in uso “M400”, avente il significato di “Contributo dovuto nei casi di interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 2, co. 31 della legge n. 92/2012”, avendo cura di indicare, nell’elemento ImportoADebito, l’importo da pagare (licenziamento collettivo con accordo sindacale che regola l’eccedenza di personale);
- il nuovo codice causale “M503”, avente il significato di “Contributo dovuto ex art. 2, comma 31 della legge n. 92/2012, a seguito di licenziamento collettivo che non abbia formato oggetto di accordo sindacale”, avendo cura di indicare, nell’elemento ImportoADebito, l’importo da pagare.
Nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all’articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non abbia formato oggetto di accordo sindacale, il contributo in argomento è moltiplicato per tre volte (41% del massimale mensile NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni moltiplicato per tre).
I codici causale di nuova istituzione “M501”, “M502” ed “M503” vanno esposti a partire dalle denunce di competenza febbraio 2018.
Al riguardo, si ricorda che il ticket di licenziamento deve essere versato entro e non oltre il termine di pagamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica la cessazione del rapporto di lavoro.
Pertanto, in relazione alle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nel periodo di paga “gennaio 2018”, il versamento del contributo in argomento va effettuato entro il giorno 16 marzo 2018.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Ticket licenziamento 2018: importo e calcolo