Lavoro stagionale: come si applicano le novità in vigore nel 2025

Giuseppe Guarasci - Leggi e prassi

Il Ministero del Lavoro approfondisce la norma di interpretazione autentica introdotta dal Collegato Lavoro in materia di attività stagionali

Lavoro stagionale: come si applicano le novità in vigore nel 2025

Dal Ministero del Lavoro sono arrivati nuovi chiarimenti operativi in merito interpretazione autentica in materia di attività stagionali.

Sul tema, ricordiamo, è intervenuto il Collegato Lavoro che ha definito le caratteristiche delle attività stagionali.

Dal 12 gennaio sono infatti considerate stagionali anche le attività organizzate per far fronte alle esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dal CCNL.

Lavoro stagionale: i chiarimenti del Ministero del Lavoro sulle novità in vigore nel 2025

Il Collegato Lavoro, la legge n. 2023/2024, ha introdotto una serie di novità in materia di somministrazione di lavoro, comunicazioni in materia di lavoro agile e dimissioni volontarie per assenze ingiustificate.

Una specifica disposizione ha riguardato poi il lavoro stagionale. In particolare l’articolo 11 della citata Legge fornisce un’interpretazione autentica della disposizione all’articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 81/2015.

Si tratta della disposizione che definisce le caratteristiche delle attività stagionali escluse dall’ambito di applicazione dei termini dilatori per la riassunzione a tempo determinato di un lavoratore se richiamate nei contratti collettivi.

A tornare sul tema è stato il Ministero del Lavoro nella circolare del 27 marzo, nella quale ha fornito alcuni chiarimenti operativi.

La definizione di lavoro stagionale, ricordiamo, comprende l’attività lavorativa svolta in un determinato periodo dell’anno e senza continuità. Si distingue dal lavoro a tempo determinato per alcune eccezioni, in un’ottica di riduzione delle relative rigidità organizzative e gestionali.

Le tipologie di attività di lavoro stagionale sono riconducibili, oltre a quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1525/1963, anche a quelle previste dai contratti collettivi.

La norma di interpretazione autentica, spiega il Ministero, è stata necessaria in quanto la formulazione letterale dell’articolo 21 del Dlgs n. 81/2015 non era abbastanza chiara circa la possibilità o meno per i contratti collettivi di prevedere altre ipotesi di attività stagionali oltre a quelle contenute nel citato DPR.

All’articolo 11 del Collegato Lavoro sono quindi definite le caratteristiche delle attività, per cui sono considerate stagionali (oltre appunto a quelle previste dal DPR n. 1525/1963) anche quelle organizzate per far fronte alle esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai CCNL.

Sono compresi anche quelli già sottoscritti al 12 gennaio 2025, data di entrata in vigore della legge n. 203/2024.

Il ruolo della contrattazione collettiva

In base alla disposizione del Collegato Lavoro, dunque, sono considerate stagionali non solo le tradizionali attività legate a cicli stagionali ben definiti, ma anche quelle indispensabili a far fronte ad intensificazioni produttive in determinati periodi dell’anno oppure volte a soddisfare esigenze tecnico-produttive collegate a specifici cicli dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa.

Spetterà alla contrattazione collettiva chiarire specificamente, precisa il Ministero in che modo, in concreto, quelle caratteristiche si riscontrino nelle singole attività definite come stagionali, al fine di superare eventuali questioni di conformità rispetto al diritto europeo, senza limitarsi ad un richiamo formale e generico della nuova disposizione.

Ministero del Lavoro - Circolare n. 6 del 27 marzo 2025
Legge n. 203/2024 “Disposizioni in materia di lavoro” – Prime indicazioni operative

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