IVA ventilatori, aspiratori e saturimetri: gli strumenti danno diritto all'agevolazione prevista dal decreto Rilancio anche nei casi di noleggio. Lo spiega la risposta all'interpello numero 585 del 14 dicembre 2020: deve tuttavia essere rispettata la finalità sanitaria.
IVA ventilatori, aspiratori e saturimetri: si ha diritto all’agevolazione prevista dal decreto Rilancio anche per il noleggio.
Lo spiega la risposta all’interpello numero 585 del 14 dicembre 2020 dell’Agenzia delle Entrate.
Per le fatture emesse dal 20 maggio al 31 dicembre 2020 è prevista l’esenzione IVA.
Dal 1° gennaio 2020, se vengono rispettate le condizioni previste dalla legge, al noleggio degli strumenti in questione deve essere applicata l’aliquota agevolata al 4%.
Per gli altri casi deve essere applicata l’IVA ridotta al 5%.
La corretta individuazione del momento in cui è possibile applicare il regime agevolato coincide con la data di effettuazione della prestazione.
IVA ventilatori, aspiratori e saturimetri: agevolazione anche per il noleggio
L’IVA da applicare a ventilatori, aspiratori e saturimetri è quella ridotta secondo quanto previsto dall’articolo 124 del decreto Rilancio.
L’esenzione fino al 31 dicembre 2020 e l’aliquota ridotta al 5% dal 1° gennaio 2021 può essere applicata anche nei casi di noleggio degli stessi beni.
Lo spiega la risposta all’interpello numero 585 del 14 dicembre 2020 dell’Agenzia delle Entrate.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 585 del 14 dicembre 2020
- Interpello Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212.Trattamento fiscale, ai fini IVA, del servizio di noleggio di ventilatori, aspiratori e saturimetri. Art. 124 dL n. 34 del 2020.
In risposta ai dubbi dell’istante l’Amministrazione finanziaria spiega che è irrilevante ai fini del beneficio, che tali strumenti non siano specificatamente utilizzati per la prevenzione, diagnosi e cura del coronavirus.
Risulta essenziale, invece, la finalità sanitaria, desumibile dall’acquirente e dal suo settore di attività.
I chiarimenti sono richiesti dalla Asl istante, che ha stipulato un contratto per il noleggio di ventilatori polmonari, aspiratori e saturimetri destinati a persone con invalidità permanente.
A partire dal 20 maggio 2020, il fornitore ha applicato alle fatture dell’azienda sanitaria l’esenzione dell’IVA, come previsto dall’articolo 124 del decreto Rilancio.
Normalmente, il noleggio dei beni in questione dà diritto all’aliquota agevolata del 4% prevista dal punto 41-quater della Tabella A, parte II del decreto IVA per protesi e ausili inerenti menomazioni di tipo funzionale permanente.
Fino al 31 dicembre, gli strumenti possono adottare il nuovo trattamento fiscale, che ha richiesto una modifica alla Tabella A, Parte II-bis, allegata al Dpr n. 633/1972, con l’aggiunta del numero 1-ter.
IVA ventilatori, aspiratori e saturimetri: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Nel documento di prassi l’Agenzia delle Entrate conferma che alle operazioni di noleggio, secondo l’articolo 16, comma 3, del decreto IVA, deve essere applicata la stessa aliquota stabilita per la cessione degli stessi beni tramite contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili.
Come precisa la risoluzione n. 33 del 2002, infatti la norma intende rendere uniforme il trattamento IVA, a prescindere dal rapporto giuridico che interviene.
Nei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate della circolare n. 26 del 2020, inoltre, si sottolinea che il trattamento IVA introdotto dal decreto Rilancio è applicabile alle cessioni onerose e a quelle gratuite dei beni elencanti nell’articolo 124 del decreto.
La riduzione è supportata dall’autorizzazione concessa dalla Commissione UE che permette agli Stati membri di adottare, nel periodo di emergenza sanitaria, aliquote ridotte o esenzioni, con diritto a detrazione, alle cessioni dei materiali sanitari e farmaceutici necessari per contrastare la diffusione dei contagi.
Lo strumento giuridico del noleggio non impedisce, quindi, l’applicazione del regime previsto per le cessioni dei beni elencati in questione.
Tali beni inoltre rientrano nella “strumentazione per diagnostica per COVID-19”, come ha specificato il Ministero della Salute.
Si può dunque applicare l’agevolazione anche se i dispositivi non sono specificatamente utilizzati per la prevenzione, diagnosi e cura del coronavirus.
Gli strumenti in questione sono comunque ritenuti necessari per contrastare il diffondersi delle pandemie, per la cura dei soggetti contagiati e per la protezione della collettività.
Ovviamente potrà essere applicata l’agevolazione solo se viene utilizzato il bene con finalità sanitaria.
Per la decorrenza del regime agevolativo si deve fare riferimento alla data di effettuazione della prestazione del servizio di noleggio e non alla data del contratto.
Ricapitolando quindi:
- per le fatture emesse dal 20 maggio 2020 al 31 dicembre 2020 è prevista l’esenzione IVA;
- per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021, se ne ricorrono le condizioni, è possibile beneficiare della aliquota IVA agevolata del 4% prevista dal n. 41-quater, della Tabella A, parte II, allegata a Dpr n. 633/1972, anziché di quella del 5% prevista dall’articolo 124 del Dl n. 34/2020.
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