Agevolazioni IVA decreto Rilancio: ci rientrano aghi e provette?

Tommaso Gavi - IVA

Agevolazioni IVA decreto Rilancio, si ha diritto alla tassazione agevolata sugli acquisti di aghi e provette? Nella risposta all'interpello numero 470 del 14 ottobre 2020 dell'Agenzia delle Entrate vengono forniti i chiarimenti: dipende dalla classificazione merceologica dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Agevolazioni IVA decreto Rilancio: ci rientrano aghi e provette?

Agevolazioni IVA decreto Rilancio, per gli aghi e le provette sterili è prevista l’applicazione della tassazione agevolata?

I chiarimenti vengono forniti dalla risposta all’interpello numero 470 del 14 ottobre 2020 dell’Agenzia delle Entrate.

Per dare diritto all’applicazione del regime IVA previsto dall’articolo 124 del Decreto Rilancio è necessario fare richiesta all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che, dopo un apposito accertamento tecnico, sono in grado di classificare correttamente la merce in questione.

Agevolazioni IVA decreto Rilancio: ci rientrano aghi e provette?

Più che di chiarimento vero e proprio, nel caso della risposta all’interpello numero 470 del 14 ottobre 2020 dell’Agenzia delle Entrate si potrebbe parlare di rinvio.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 470 del 14 ottobre 2020
Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212 - Articolo 124d.l. Rilancio - Strumentazione per accesso vascolare - Aghi e provette sterili.

Il quesito dell’istante, una società del campo delle forniture all’ingrosso di articoli medicali, riguarda il regime IVA agevolato previsto dall’articolo 124 del decreto Rilancio.

Gli oggetti su cui viene richiesto il chiarimento sono provette sterili sottovuoto e aghi utilizzati sia per esami diagnostici su sangue e altri liquidi biologici sia per i test sierologici finalizzati alla diagnosi Covid-19.

Il dubbio nasce dal fatto che tali strumenti non sono utilizzati esclusivamente per il operazioni mediche collegate al coronavirus.

Di conseguenza è impossibile verificare l’utilizzo della strumentazione all’atto dell’acquisto.

In relazione al quesito, l’Agenzia delle Entrate sottolinea che la corretta tassazione IVA dipende dall’apposito accertamento tecnico dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Tale Agenzia è infatti responsabile per la classificazione merceologica, che permette di usufruire dell’agevolazione.

In caso contrario deve essere applicata l’aliquota ordinaria o una delle aliquote riportate nelle tabelle allegate al decreto IVA.

Agevolazioni IVA decreto Rilancio: la classificazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli

La norma di riferimento per l’accesso alle agevolazioni IVA sugli strumenti medici è l’articolo 124 del DL 34/2020, ovvero il decreto Rilancio.

L’agevolazione è prevista per determinati beni necessari per il contenimento dell’emergenza coronavirus tra i quali ci sono le seguenti voci:

  • strumentazione per diagnostica per Covid-19;
  • strumentazione per accesso vascolare;
  • provette sterili.

Sui beni acquistati entro il 31 dicembre 2020 è prevista l’esenzione, mentre per gli acquisti a partire dal prossimo anno viene prevista l’aliquota IVA al 5%.

A fornire i chiarimenti sui beni agevolabili è la circolare n. 12/D/2020 dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che ha precisato in un elenco tassativo i codici Taric da utilizzare per l’importazione.

Sebbene gli aghi rientrino nell’elenco esemplificativo allegato alle decisioni della Commissione UE del 3 aprile 3030, che li comprende nella voce “10. Medical Consumables” insieme ai “vascular access kits”, non sono ricompresi in quello dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

In conclusione, come sottolinea l’Agenzia delle Entrate:

“ai fini della corretta definizione dell’aliquota IVA ad essi applicabile, è necessario procedere all’esatta classificazione merceologica degli stessi: questa è individuata dall’ADM mediante apposito accertamento tecnico che il Contribuente può richiedere all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Dogane - Ufficio tariffa e classificazione - Via Mario Carucci 71, 00143 Roma.”

Dopo la classificazione, nel caso in cui siano considerati un bene non agevolabile deve essere applicata l’imposta ordinaria o una delle aliquote delle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero il decreto IVA.

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