Dichiarazione integrativa, entro quale scadenza deve essere presentata per un rimborso di un credito IVA? Ricapitola il quadro la risposta all'interpello numero 231 del 30 luglio 2020 dell'Agenzia delle Entrate: entro i termini di decadenza dell'attività di accertamento, previsti dal decreto IVA.
Dichiarazione integrativa, entro quando deve essere presentata in relazione ad un rimborso di un credito IVA?
A fare il punto sulle scadenze è la risposta all’interpello numero 231 del 30 luglio 2020.
Nel documento di prassi l’Agenzia delle Entrate riepiloga quali sono i termini da rispettare e riporta il quadro normativo di riferimento.
L’articolo 5 del decreto-legge n. 193 del 2016, modifica la disciplina della dichiarazione integrativa ai fini IVA, rendendola distinta ed autonoma da quella propria delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
La dichiarazione integrativa può essere presentata entro i termini di decadenza dell’attività di accertamento, previsti dal decreto IVA.
Dichiarazione integrativa, rimborso credito IVA: quali sono le scadenze?
La risposta all’interpello numero 231 del 30 luglio 2020 fa il punto sui termini entro i quali si può presentare la dichiarazione integrativa per un rimborso di un credito IVA.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 231 del 30 luglio 2020
- Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - rettifica dell’originaria richiesta di rimborso del credito IVA - termini di presentazione della dichiarazione integrativa.
Lo spunto per l’Amministrazione finanziaria arriva da un contribuente che ha richiesto il rimborso per un credito IVA relativo al periodo di imposta 2016 ed intende modificarlo in una detrazione o compensazione.
L’Agenzia delle Entrate ricostruisce il quadro normativo di riferimento, concorda con la richiesta del contribuente e spiega come comportarsi nel caso concreto.
Il primo documento di prassi richiamato è la circolare n la circolare n. 17/E del 6 maggio 2011 che chiarisce che il termine di presentazione della dichiarazione integrativa coincide con quello del periodo d’imposta successivo.
Tale indicazione viene ribadita dai seguenti documenti chiarificatori:
Successivamente però interviene l’articolo 5 del decreto-legge n. 193 del 2016, con cui il legislatore detta una disciplina della dichiarazione integrativa ai fini IVA distinta ed autonoma da quella propria delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
Nello specifico vengono equiparati i termini entro i quali è possibile presentare la dichiarazione integrativa, come sottolinea il presente documento di prassi:
“In entrambi i casi, infatti, la dichiarazione integrativa può essere presentata entro i termini di decadenza dell’attività di accertamento di cui all’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ossia entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria, per gli avvisi relativi al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi, ovvero non oltre il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria, per gli avvisi relativi ai periodi d’imposta precedenti al 2016.”
Viene dunque riscritta una doppia tabella di marcia:
- entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per gli avvisi relativi al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016;
- entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per gli avvisi relativi ai periodi di imposta precedenti al 2016.
Dichiarazione integrativa, rimborso credito IVA: quando si può scegliere una differente modalità di utilizzo
Il documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate spiega anche in quali casi è prevista la possibilità di una differente modalità di utilizzo dell’eventuale credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile, in conseguenza della dichiarazione integrativa.
A disciplinare la possibilità è l’articolo 8, comma 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.
Nel caso in cui la dichiarazione integrativa sia presentata oltre il periodo di imposta successivo, in base a quanto previsto dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l’eventuale credito può essere utilizzato in compensazione.
In questo caso deve essere indicato nella dichiarazione relativa al periodo della dichiarazione integrativa.
L’Agenzia delle Entrate si dice in linea con le richieste del contribuente. Nel documento chiarificatore viene infatti esplicitato quanto segue:
“Peraltro, sebbene il citato articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 nulla disponga in merito alla possibilità di variare la scelta originariamente effettuata dal contribuente circa la modalità di utilizzo del credito IVA, si è dell’avviso che la stessa sia da considerare ammessa...”
L’istante può, dunque, modificare la scelta dell’utilizzo del credito IVA da rimborso a detrazione o compensazione a patto che il rimborso non sia ancora stato eseguito.
Il contribuente dovrà presentare la dichiarazione integrativa non oltre i termini stabiliti dall’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ovvero il decreto IVA.
L’istante dovrà inoltre indicare il credito risultante dalla dichiarazione integrativa nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui viene presentata la dichiarazione integrativa stessa.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Dichiarazione integrativa, rimborso credito IVA: quali sono le scadenze?