Rimborso spese, quelli erogati nei confronti di un consorzio da parte di un'istituzione pubblica sono imponibili IVA. Lo spiega l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 226 del 1° aprile 2021: se è presente un nesso diretto tra la somma corrisposta al soggetto passivo e la prestazione di servizi o la cessione di beni, la spesa è rilevante ai fini dell'imposta.
Rimborso spese, quello erogato da un’istituzione pubblica nei confronti di un consorzio è imponibile ai fini IVA, se tale consorzio svolge attività d’impresa in attuazione di un accordo di collaborazione che non rientra nelle norme del codice dei contratti pubblici.
Lo chiarisce la risposta all’interpello numero 226 del 1° aprile 2021 dell’Agenzia delle Entrate.
Le somme devono essere considerate come controvalore dei servizi prestati dalla parte.
I chiarimenti nascono dal caso pratico di un consorzio universitario in accordo di collaborazione nell’ambito della digitalizzazione.
Rimborso spese: si applica l’IVA a quelli dalla PA ad un consorzio
Il rimborso spese ad un consorzio da parte di un’istituzione pubblica rientra tra le voci imponibili ai fini IVA.
A spiegarlo è la risposta all’interpello numero 226 del 1° aprile 2021 dell’Agenzia delle Entrate.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 226 del 1° aprile 2021
- Interpello Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Trattamento fiscale applicabile alle somme erogate in attuazione di un accordo di collaborazione stipulato ex art 5, comma 6, d.lgs n. 50 del 2016 - IVA- Articoli 3 e 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
I chiarimenti nascono, come di consueto, da un caso concreto: l’istante, un’istituzione pubblica, ha sottoscritto con un consorzio universitario un accordo di collaborazione nei settori dell’Information and Communication Technologies (Ict).
Tale accordo è relativo all’implementazione tecnologica di attività istituzionali e rientra in un più ampio processo di dematerializzazione e di digitalizzazione degli strumenti di lavoro e delle procedure operative.
Come specificato nel documento di prassi, l’accordo è stato concluso al di fuori delle norme del codice sui contratti pubblici, indicate nell’articolo 5, comma 6 del Dlgs n. 50/2016.
Dall’intesa comune ciascuna delle parti si impegna:
“al rimborso delle spese relative alle attività previste per la collaborazione dal presente Accordo, con esclusione di qualsiasi prestazione corrispettiva reciproca”.
A regolare la collaborazione tra i due soggetti sono anche singoli piani operativi, tra i quali prevede un sistema di dematerializzazione di procedure concorsuali, come indicato nel Codice dell’amministrazione digitale.
All’interno del piano vengono definite quali attività dovrà svolgere ciascuno dei soggetti.
A livello finanziario, viene previsto il rimborso delle spese sostenute per le risorse impiegate e per le trasferte necessarie per la realizzazione del piano, con un tetto massimo per l’istante e per il consorzio che è determinato sulla base dei costi sostenuti.
Per tali rimborsi viene stabilito che:
“il rimborso sarà effettuato in esenzione dall’IVA, ai sensi dell’art. 8, comma 35, della legge n. 67 del 1988”.
Il consorzio ha comunque emesso fattura, che è stata rifiutata dall’istituzione perché considerata in contrasto con le clausole dell’accordo e del piano.
All’Agenzia delle Entrate viene dunque chiesto se i rimborsi spese corrisposti al consorzio siano somme imponibili o meno ai fini IVA.
Rimborso spese: l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate
Per fornire i chiarimenti richiesti dall’istante, l’Agenzia delle Entrate parte dalla normativa europea che definisce l’ambito di rilevanza IVA di un’operazione.
In base a quanto previsto dagli articoli 2 e 73 della direttiva n. 2006/112/Ce del Consiglio n. 112/2006, il presupposto oggettivo di applicazione dell’IVA può essere escluso solo se non si riscontra una correlazione tra l’attività finanziata e elargizioni di denaro, a prescindere dal prezzo che viene applicato.
Deve dunque essere presente un nesso diretto tra la somma corrisposta al soggetto passivo e la prestazione di servizi o la cessione di beni operate.
Come sottolinea la normativa europea:
“costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte”.
La stessa linea è stata seguita dall’Agenzia delle Entrate nei documenti di prassi con rapporti obbligatori a prestazioni corrispettive, in particolare:
- nella circolare n. 34/2013;
- nella risoluzione n. 21/2005;
- nella risoluzione n. 16/2006.
Dopo aver esaminato l’accordo, l’amministrazione finanziaria spiega che tra le parti si instaura un rapporto giuridico nell’ambito del quale avviene uno scambio di prestazioni sinallagmatiche: in altre parole a fronte di un compenso ricevuto per la prestazione si costituisce un controvalore per il servizio fornito al beneficiario
Esiste quindi un nesso diretto fra il servizio fornito dal consorzio all’istituzione e il controvalore ricevuto come rimborso dei costi sostenuti.
In estrema sintesi: senza il rimborso il consorzio non avrebbe collaborato con l’istante.
Di conseguenza, come chiarisce l’Agenzia delle Entrate, nel rimborso erogato al consorzio si concretizzano i presupposti per l’applicazione dell’IVA, secondo quanto stabilito dall’articolo 3, comma 1, del Dpr n. 633/1972, ovvero il decreto IVA.
Rimborso spese: i precedenti documenti di prassi a supporto dei chiarimenti
A supporto dei chiarimenti, l’Amministrazione finanziaria richiama la circolare n. 34/2013, che specifica che le direttive comunitarie devono essere applicate anche nel caso di erogazioni relative a contratti in base al codice dei contratti pubblici.
In tali casi, infatti, viene individuato il soggetto che fornisce una prestazione a fronte della quale l’amministrazione stessa si obbliga al versamento di un corrispettivo.
Lo stesso vale anche per contratti al di fuori o in deroga alle norme del codice dei contratti pubblici.
In mancanza di un riferimento normativo per individuare l’ammontare delle erogazioni, la natura giuridica delle somme versate dalle Pubbliche Amministrazioni deve essere individuata caso per caso.
Nel caso in esame, l’Agenzia delle Entrate ritiene per il consorzio si realizza il presupposto soggettivo previsto dall’articolo 4 del decreto IVA, ovvero l’esercizio d’impresa.
Le somme corrisposte dall’istante, anche se a titolo di rimborso, dovranno essere assoggettate quindi assoggettate all’IVA.
Di contro, poiché manca tale presupposto soggettivo in capo all’istituzione, le somme che il consorzio è obbligato a riconoscere all’istante a titolo di rimborso in virtù dei rapporti stipulati non sono imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Rimborso spese: si applica l’IVA a quelli dalla PA ad un consorzio