Versamento dell'imposta di bollo con il contrassegno telematico o in modalità virtuale per i contratti MEPA, Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, e per i relativi documenti elettronici. Escluso il modello F24. A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 321 del 25 luglio 2019.
Per i contratti MEPA, Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, e per i relativi documenti elettronici, l’imposta di bollo può essere assolta con il contrassegno telematico o in modalità virtuale. A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 321 del 25 luglio 2019.
Ad accendere i riflettori sul tema, è un ente a cui sono stati affidati contratti pubblici per lavori, servizi e forniture, attraverso il MEPA, e per cui di conseguenza sono stati prodotti una serie di documenti redatti in formato elettronico e firmati digitalmente, generalmente soggetti all’imposta di bollo ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica numero 642 del 1972.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 321 del 25 luglio 2019
- Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Modalità di assolvimento dell’imposta di bollo per i contratti pubblici formati all’interno del MEPA, e gli allegati documenti redatti in formato elettronico firmati digitalmente. Articolo 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.
Imposta di bollo per contratti pubblici MEPA, come versarla? Le istruzioni
All’Agenzia delle Entrate si rivolge per conoscere le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo per i contratti pubblici formati all’interno del MEPA, e gli allegati documenti redatti in formato elettronico e firmati digitalmente.
La soluzione ipotizzata prevede tre strade possibili:
- in modo virtuale, con la presentazione di un’apposita domanda all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate;
- con contrassegno, l’aggiudicatario dovrà dichiarare che il contrassegno è stato usato per la stipula di un determinato contratto;
- con modello di pagamento F24, utilizzando il codice tributo 2501.
Con la risposta all’interpello numero 231 del 25 luglio 2019, l’Agenzia delle Entrate boccia in parte la proposta dell’ente e chiarisce le istruzioni da seguire per l’assolvimento dell’imposta di bollo sui contratti MEPA:
Premesso quanto sopra, si ritiene che per i contratti pubblici formati dal Consiglio XXX all’interno del MEPA, e gli allegati documenti redatti in formato elettronico firmati digitalmente, l’imposta di bollo potrà essere assolta tramite il contrassegno telematico ovvero secondo la modalità virtuale, ai sensi dell’ articolo 3 del d.P.R. n. 642 del 1972.
Imposta di bollo per contratti pubblici MEPA: contrassegno o modalità virtuale
Un chiarimento che si basa su due riferimenti normativi: gli articoli 3 e 15 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 643 del 1972.
Il primo contiene le istruzioni utili da seguire per versare l’imposta di bollo nelle due modalità indicate:
- si può procedere con il pagamento dell’imposta ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, con apposito contrassegno;
- oppure si può effettuare il pagamento dell’imposta all’ufficio dell’Agenzia dell’entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale, secondo la modalità telematica.
Con la disciplina del pagamento dell’imposta assolta in modo virtuale contenuta nell’articolo 15, il documento approfondisce le indicazioni sulla seconda tipologia di pagamento:
“Per determinate categorie di atti e documenti, (…) l’intendente di finanza può, su richiesta degli interessati, consentire che il pagamento dell’imposta anziché in modo ordinario o straordinario avvenga in modo virtuale (…). Ai fini dell’autorizzazione (…) l’interessato deve presentare apposita domanda corredata da una dichiarazione (…) contenente l’indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi e ricevuti durante l’anno”.
Si specifica che nel caso in cui l’utente voglia assolvere l’imposta di bollo in modo virtuale, è necessario presentare agli uffici dell’Agenzia delle entrate territorialmente competenti apposita richiesta di autorizzazione, e porre in essere gli adempimenti richiesti dall’articolo 15 del d.P.R. n. 642 del 1972.
L’Agenzia delle Entrate, infine, illustra le ragioni per cui la terza via proposta, ovvero il versamento tramite modello F24, non è percorribile: questa modalità, infatti, è prevista solo per “documenti informatici fiscalmente rilevanti”, come libri, registri e altri documenti rilevanti ai fini tributari.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Imposta di bollo per contratti pubblici MEPA, come assolverla? Le istruzioni