L’automobile di lusso fa scattare il “redditometro”

Emiliano Marvulli - Imposte

Redditometro: legittimo l'accertamento se il contribuente non giustifica la maggior capacità contributiva legata a spese per l'acquisto di beni, come l'auto di lusso.

L'automobile di lusso fa scattare il “redditometro”

È legittimo l’accertamento fondato sulla base del cd. “redditometro” se il contribuente non giustifica la maggior capacità contributiva legata alle spese relative a beni, quali ad esempio l’auto di lusso.

Infatti una tale modalità accertativa dispensa l’Agenzia delle entrate da qualunque prova ulteriore rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, restando a carico del contribuente l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.

A ribadire tale principio la Corte di Cassazione nell’Ordinanza n. 16122/19 giugno 2018.

I fatti – La vicenda processuale trae origine dal ricorso presentato dal contribuente avverso un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate sulla base del cd. “redditometro”, essendo stata riscontrata una maggior capacità contributiva in ragione del possesso di beni indice, tra cui un’automobile di lusso.

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l’appello dell’Ufficio finanziario che ha proposto, quindi, ricorso in cassazione lamentando vizio di violazione dell’art. 38, co. 4 e 5 del D.P.R. 600/1973.

A parere del ricorrente i giudici di secondo grado avrebbero errato quando hanno ritenuto “che le risultanze del redditometro non possano assurgere al rango di presunzioni legali dovendo le stesse essere considerate mere presunzioni semplici da convalidare all’esito del contraddittorio instaurato con il contribuente delle quali dare conto nella motivazione dell’avviso d’accertamento”.

Diversamente, secondo l’Amministrazione finanziaria le presunzioni dell’accertamento da “redditometro” hanno a tutti gli effetti valore legale, incombendo sul contribuente l’onere di superarle attraverso la “dimostrazione di fatti economici contrari rispetto alle stesse.”

Inoltre, nel caso di specie il contribuente non avrebbe fornito adeguata motivazione atta a superare le risultanze del redditometro.

La Suprema Corte ha ritenuto fondati i motivi di ricorso e ha deciso per l’accoglimento e la conseguente conferma della legittimità dell’avviso di accertamento.

La decisione – Nella controversia sottoposta al giudizio di legittimità è emerso che l’Amministrazione finanziaria avesse accertato un maggior reddito imponibile in capo a un contribuente derivante, in minor parte, da spese per incrementi patrimoniali e, per la maggior parte, dalle spese di gestione dell’autovettura di lusso e di altri beni.

I giudici d’appello hanno dato ragione al contribuente in quanto hanno erroneamente incentrato la loro attenzione esclusivamente sulla giustificazione che questi aveva fornito a fronte degli incrementi patrimoniali, senza considerare però che la quota maggiore di reddito accertato scaturiva dall’applicazione dello strumento redditometrico alle spese di mantenimento dei beni di lusso, quali l’autovettura.

Alla luce di tale considerazione, non messa in discussione dalle parti nel corso del giudizio, i giudici di Piazza Cavour hanno ribadito il principio di diritto per cui, “in tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro, dispensa l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l’accertamento fondato su essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore."

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