Fattura elettronica: anche per i titolari di partita IVA in regime dei minimi e forfettari c'è l'obbligo di conservazione digitale. Arriva il chiarimento dell'Agenzia delle Entrate.
Fattura elettronica: anche per il regime dei minimi e per i forfettari, che non devono emettere l’e-fattura, c’è l’obbligo di conservazione digitale.
È arrivato durante il convegno streaming de Il Sole 24 Ore il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate.
Dal 1° gennaio 2019 è obbligatorio per i titolari di partita IVA emettere fattura elettronica, a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia.
La Legge di Bilancio 2018 introduce questo obbligo che vale sia per la cessione del bene o la prestazione di servizio effettuata tra due operatori Iva, sia per la cessione/prestazione effettuata da un operatore Iva verso un consumatore finale.
Fattura elettronica, conservazione digitale anche per minimi e forfettari
Gli unici che non rientrano nell’obbligo e quindi possono non emettere fattura elettronica sono i titolari di partita IVA, imprese e lavoratori autonomi, che rientrano nel regime dei minimi e quelli che rientrano nel cosiddetto regime forfettario. A questi si aggiungono i piccoli operatori agricoli, già esonerati per legge dall’emissione di fatture.
Anche di chi è esonerato dall’obbligo si è parlato durante il convegno streaming organizzato da Il Sole24Ore il 12 novembre e tutto dedicato alla fattura elettronica e alle innovazioni che introduce.
“A 50 giorni, io dico a 30 giorni perché c’è il periodo di Natale, siamo veramente preoccupati. Non abbiamo ancora delle norme per i regimi minimi esonerati, non sappiamo ancora bene i termini e gli importi”.
Maurizio Grosso consigliere nazionale delegato all’innovazione e all’organizzazione degli studi professionali del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili esprime le sue preoccupazioni.
E intanto l’Agenzia delle Entrate si pronuncia su un obbligo che riguarda anche chi è esonerato dall’emissione della e-fattura: la conservazione elettronica dei documenti ricevuti.
Quindi anche chi rientra nel regime dei minimi e nel regime forfettario è tenuto a conservare in maniera elettronica le fatture d’acquisto ricevute. La questione è emersa nella risposta dell’Agenzia delle Entrate a una domanda sull’invio delle fatture ai condomini.
Fattura elettronica, l’unica legittima ai fini fiscali
L’Agenzia ha annunciato che metterà a disposizione sul sito un’apposita area riservata in cui chi rientra nel regime dei minimi, in quello forfettario, i condomini e gli enti non commerciali possono accedere alle fatture elettroniche ricevute.
Questi soggetti, allo stesso modo degli altri, devono indicare al cedente/prestatore un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il Sistema di Interscambio deve recapitare i documenti.
L’Agenzia ha anche specificato che, anche se l’operatore IVA consegna una copia della fattura emessa al cliente come stabilito dall’art. 1 del Decreto legislativo 127/15, l’unico documento fiscalmente valido sarà solo quello disponibile nell’area riservata.
Dunque gli operatori IVA che si interfacciano con i consumatori finali, i condomini, con chi rientra nei regime dei minimi e in quello forfettario, e con gli enti non commerciali devono comunque compilare fattura elettronica seguendo queste regole:
- indicare il codice fiscale del cessionario/committente;
- inserire nel codice destinatario la cifra 0000000 (sette volte zero);
- consegnare una copia del documento specificando che si tratta di una copia e non del documento legittimo ai fini fiscali.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Fattura elettronica: la conservazione per minimi e forfettari