IVA noleggio ponteggi, si deve applicare la tassazione con aliquota al 22 per cento, nel caso in cui non si eserciti altra attività edile. Lo conferma l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 373 del 12 luglio 2022. La tassazione prescinde dalla tipologia di intervento e immobile e non si applica il reverse charge.
IVA noleggio ponteggi, qual è la corretta tassazione da applicare? L’Agenzia delle Entrate chiarisce deve essere applicata l’aliquota ordinaria del 22 per cento.
A spiegarlo è la risposta all’interpello numero 373 del 12 luglio 2022.
Nel caso di mera messa a disposizione, montaggio e smontaggio di ponteggi, senza altra attività edile, la corretta tassazione è quella ordinaria.
L’aliquota da applicare prescinde dalla tipologia di intervento edilizio e di immobile interessato. Non si applica il reverse charge.
IVA noleggio ponteggi, si applica l’aliquota ordinaria del 22 per cento
Qual è la corretta tassazione da applicare al noleggio dei ponteggi? Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 373 del 12 luglio 2022: l’aliquota IVA che deve essere applicata è quella ordinaria, del 22 per cento.
Lo spunto per i chiarimenti nasce dai dubbi dell’istante, una società che svolge la propria attività nel settore edile.
Nello specifico, l’azienda svolge due tipi di lavori:
- lavori di costruzione, pitture, cartongessi ecc. con utilizzo di propri ponteggi;
- messa a disposizione, montaggio e smontaggio in cantiere di ponteggi.
L’istante intende sapere l’aliquota da applicare del secondo gruppo di attività, in quanto quella relativa al primo gruppo di attività varia in base alla tipologia di intervento che viene realizzato (manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione, nuova costruzione).
In merito al secondo gruppo, l’istante prospetta inoltre che nel caso in cui la prestazione non sia di mero noleggio (ma comprenda anche il trasporto, il montaggio, la messa in sicurezza e lo smontaggio) anche se si tratta di una prestazione di servizi più complessa deve applicare la stessa aliquota dell’operazione principale.
In merito alle richieste di chiarimento sul reverse charge, l’Amministrazione finanziaria chiarisce che:
“l’interpello deve ritenersi inammissibile per la mancanza di obiettive condizioni di incertezza.”
In questo caso si deve fare riferimento ai numerosi chiarimenti sul tema.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 373 del 12 luglio 2022
- IVA - mero noleggio di ponteggi - aliquota IVA.
IVA noleggio ponteggi, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Nel fornire i chiarimenti all’istante, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che essendo l’appaltatore chiamato al versamento dell’imposta, lo stesso deve provvedere a individuare la corretta aliquota IVA da applicare.
Inoltre, come messo in evidenza nel documento di prassi:
“Si fa in ultimo presente che quando il contratto di appalto usufruisce dell’aliquota agevolata, quest’ultima è applicabile anche alle relative prestazioni di subappalto.”
Nel caso in cui la prestazione consista nella “mera” messa a disposizione, montaggio e smontaggio di ponteggi, si dovrà applicare l’aliquota ordinaria del 22 per cento.
L’applicazione della tassazione in questione è relativa ai casi in cui non siano effettuate altre attività edili in cantiere.
L’aliquota del 22 per cento dovrà essere applicata:
“a prescindere dalla tipologia di intervento edilizio e di immobile interessato e senza applicazione del reverse charge.”
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