Superbonus 110 per cento: ultime novità alla luce della recente presa di posizione dell'Agenzia delle Entrate sul tema. Focus sui contratti firmati senza indicazione del CCNL.
Superbonus: l’obbligo di indicazione del CCNL, previsto dal comma 43-bis dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2022, introdotto dal decreto Sostegni-ter, si applica per i lavori di importo superiore a 70 mila euro che vengono effettuati a partire dalla data del 27 maggio 2022.
Come specificato dalla circolare numero 19 del 2022 dell’Agenzia delle Entrate, l’indicazione relativa all’applicazione dei contratti collettivi del settore edilizia da parte dei datori di lavoro, deve essere inserita nei contratti di appalto o negli atti di affidamento dei lavori stipulati a partire dalla stessa data del 27 maggio scorso.
Per i contratti firmati in data precedente, nel caso di cessione del credito ma anche di fruizione diretta della detrazione, dovrà essere integrata la documentazione con l’“Attestazione di atto notorio CCNL edilizia”.
Superbonus, ultime novità 2022: cosa fare nel caso di contratti già firmati senza CCNL e lavori non iniziati
Sono diversi gli aspetti del superbonus che vengono chiariti nella circolare numero 19 del 27 maggio 2022 dell’Agenzia delle Entrate.
Come specificato dal documento di prassi, sono fuori dall’obbligo di applicazione del CCNL edilizia più rappresentativo le imprese individuali.
L’obbligo previsto dal comma 43-bis dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2022, introdotto dal decreto Sostegni-ter, è oggetto di numerosi chiarimenti che sono stati riportati nella parte finale del documento di prassi citato.
Il capitolo 8, “Indicazione dei contratti collettivi nell’atto di affidamento dei lavori e nelle relative fatture”, precisa le novità introdotte nella normativa e da applicare a partire dal 27 maggio 2022.
Al fine di assicurare condizioni di lavoro adeguate nel settore dell’edilizia e per aumentare il livello di sicurezza sul lavoro, per i lavori edili di cui all’allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, numero 81, viene introdotto l’obbligo di applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentativi.
L’indicazione sul contratto collettivo applicato deve essere inserita nell’atto di affidamento dei lavori e deve successivamente essere riportato nelle fatture che saranno emesse, per avere diritto alla maxi detrazione introdotta dal decreto Rilancio.
L’articolo 23-bis del decreto Ucraina ha previsto che l’obbligo si applichi agli interventi di importo superiore a 70 mila euro e che il limite debba essere inteso per i lavori complessivi, non solo quelli edili.
Come specificato nella circolare dell’Agenzia delle Entrate, i requisiti sono soddisfatti dai contratti del settore edile che sono identificati con i seguenti codici del CNEL:
- F012 (tale CCNL ha assorbito anche i precedenti contratti collettivi F011 e F016);
- F015;
- F018 (tale CCNL ha assorbito anche il precedente contratto collettivo F017).
In merito il documento di prassi specifica inoltre quanto segue:
“È, comunque, onere del committente dei lavori richiedere l’inserimento dell’indicazione dei contratti collettivi ovvero verificarne l’inserimento, in quanto l’omessa indicazione nell’atto di affidamento determina il mancato riconoscimento dei benefici fiscali normativamente previsti.”
L’obbligo si applica anche per contratti stipulati tramite un general contractor e nel caso di sub appalto ma non nel caso di ditte individuali, senza dipendenti.
Come deve comportarsi, per non perdere la detrazione, chi ha firmato i contratti di appalto prima del 27 maggio ma non ha ancora iniziato i lavori?
Superbonus e CCNL edilizia: l’attestazione di atto notorio CCNL edilizia
Come deve comportarsi chi ha stipulato i contratti in data precedente al 27 maggio, senza l’indicazione del CCNL edilizia, e ha iniziato o inizierà i lavori successivamente alla data spartiacque?
Le informazioni sono utili principalmente a chi intende cedere il credito derivante dagli interventi a una banca o a un intermediario abilitato, ma anche a chi intende fruire direttamente della detrazione.
Come chiarito nella circolare dell’Agenzia delle Entrate:
“Il citato comma 43-bis «acquista efficacia dal 27 maggio 2022 e si applica ai lavori edili ivi indicati avviati successivamente a tale data». In applicazione di tale disposizione, nell’ottica di semplificazione degli adempimenti per i contribuenti e della tutela dell’affidamento degli stessi, le prescrizioni di cui al citato comma 43-bis operano con riferimento agli atti di affidamento stipulati dal 27 maggio 2022 e si applicano ai lavori edili avviati successivamente a tale data.”
In sostanza, non dovranno essere firmati nuovi contratti se quelli stipulati in data precedente al 27 maggio 2022 non contengono l’indicazione del CCNL edilizia.
Tuttavia, nei casi di cessione del credito a intermediari finanziari, se i lavori non sono iniziati prima della data indicata, in alcuni casi viene richiesta un’integrazione alla documentazione.
Dovrà essere presentata l’“Attestazione di atto notorio CCNL edilizia”.
In alcuni casi, la compilazione della documentazione viene richiesta non solo da parte della ditta edile ma anche da parte altre imprese.
La richiesta di compilazione della documentazione da parte delle altre imprese (non edili) sembrerebbe superare il dettato normativo, in quanto le novità del comma 43-bis dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2022 si riferiscono espressamente ai lavori edili di cui all’allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Tali lavori sono quelli indicati nel testo del richiamo normativo:
“1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.”
Inoltre, la recente circolare dell’Agenzia delle Entrate, in merito agli obblighi in questione, chiarisce quanto di seguito riportato:
“fermo restando che l’obbligo di applicazione dei contratti collettivi di settore è riferito esclusivamente ai soli lavori edili.”
A parere di chi scrive, stando a quanto indicato nella normativa e nella documentazione di prassi richiamata, l’“Attestazione di atto notorio CCNL edilizia” dovrebbe essere compilata e firmata esclusivamente dall’impresa o dalle imprese che si occupano di lavori edili.
In ultimo, l’indicazione del CCNL edilizia dovrà essere inserita nelle fatture, per il riconoscimento della detrazione o del credito.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Superbonus, contratti già firmati senza CCNL e lavori non iniziati: cosa fare?