IMU imprese turistiche, nel decreto Energia: credito d'imposta del 50 per cento dell'importo dovuto per il saldo 2021. Tra i requisiti per le aziende del settore: gli immobili devono appartenere alla categoria catastale D2 e i soggetti devono aver subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento rispetto al 2019. Arriva la conferma nel testo in Gazzetta Ufficiale del DL 21/2022.
IMU imprese turistiche, il decreto Energia prevede un credito del 50 per cento dell’imposta dovuta per la seconda rata del 2021.
L’agevolazione è prevista per le attività agrituristiche, le imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta, le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.
Gli immobili di riferimento sono quelli che rientrano nella categoria catastale D/2, a patto che i proprietari siano anche gestori delle attività esercitate negli stessi immobili.
Tra i requisiti da rispettare c’è anche la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento rispetto al 2019.
La misura è stata conferma nel testo definitivo, del decreto approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 18 marzo e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 marzo scorso.
IMU imprese turistiche, credito del 50 per cento del saldo 2021 nel decreto Energia
Sono diverse le agevolazioni nel decreto Energia, approvato dal Consiglio dei Ministri del 18 marzo e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 marzo 2022, per contrastare gli effetti economici della crisi ucraina.
Le principali misure, prima della pubblicazione del DL numero 21/2022, sono state anticipate nel comunicato stampa del Governo successivo all’approvazione del provvedimento.
Tra gli altri interventi c’è quello in favore delle imprese turistiche e ricettive, che nel rispetto di determinati requisiti potranno beneficiare di un credito d’imposta pari al 50 per cento dell’importo della seconda rata dell’IMU 2021.
L’agevolazione, che consiste nel dimezzamento del saldo IMU dello scorso anno, è prevista per i seguenti soggetti:
- le attività agrituristiche;
- le imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta;
- le imprese del comparto fieristico e congressuale;
- i complessi termali e i parchi tematici;
- i parchi acquatici e faunistici.
La riduzione della metà dell’imposta municipale propria, prevista all’articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ovvero dalla Legge di Bilancio 2020, spetta:
“...per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività recettiva, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate...”
Un ulteriore requisito da rispettare consiste nell’aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel periodo indicato di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019.
Tutte le anticipazioni relative alla misura trovano conferma nell’articolo 22 del testo definitivo.
IMU imprese turistiche, agevolazione da fruire in compensazione con F24
L’agevolazione per le imprese turistico-ricettive, potrà essere fruita esclusivamente in compensazione con modello F24, secondo quanto previsto nell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Tale compensazione è permessa a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto, ovvero il 22 marzo 2022.
L’importo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è escluso anche dal calcolo della produzione netta ai fini dell’IRAP.
Per quanto riguarda le risorse economiche messe a disposizione, per il 2022 gli oneri sono stati valutati nell’ammontare di 15,6 milioni di euro.
Stando a quanto previsto nel testo definitivo, a tali oneri:
“si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui all’articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.”
Il comma 4 dell’articolo 22 del decreto stabilisce inoltre quanto segue:
“Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.”
I soggetti devono presentare all’Agenzia delle Entrate un’autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti e il rispetto delle regole relative agli aiuti di Stato.
Modalità, scadenze e contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: IMU imprese turistiche, credito del 50 per cento del saldo 2021 nel decreto Energia