IMU 2021, il Ministero dell'Economia pubblica i rilievi relativi all'applicazione dell'imposta. Dalle regole in merito alla prima casa, fino ad esenzioni e riduzioni, il documento delinea in maniera dettagliata quelli che sono gli spazi di manovra per i comuni.
IMU 2021, dalle regole in merito alla prima casa fino alle esenzioni e riduzioni previste: il Ministero dell’Economia pubblica i rilievi relativi all’applicazione dell’imposta municipale propria.
Nelle oltre 30 pagine del documento messo a disposizione dal Dipartimento delle Finanze MEF viene delineato lo spazio di manovra degli Enti locali. In una serie di punti, sono quindi illustrate le regole in materia di IMU, così come le esenzioni ed agevolazioni concesse dai regolamenti comunali che risultano però non coerenti con la normativa.
L’IMU può infatti essere “manovrata” dai comuni, nel rispetto però dei confini fissati dalla normativa nazionale.
Per quel che riguarda l’IMU sulla prima casa di lusso, ad esempio, il MEF specifica quindi che il Comune non può prevedere un’aliquota superiore allo 0,6 per cento.
Nell’ambito di esenzioni e riduzioni, viene poi specificato che non è prevista la facoltà di assimilazione ad abitazione principale dell’immobile concesso in comodato d’uso ai parenti, bensì la riduzione al 50 per cento della base imponibile, nel rispetto di specifici requisiti.
Soffermiamoci quindi su alcuni dei punti più salienti del documento pubblicato dal MEF in merito all’applicazione dell’IMU.
IMU sulla prima casa, esenzioni e riduzioni: il MEF traccia i confini
Sono da modificare le delibere che prevedono regole di applicazione dell’IMU non coerenti con la normativa nazionale.
È così ad esempio nel caso in cui, in merito all’IMU sulla prima casa per gli immobili di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 venga disposta un’aliquota che supera quella massima fissata dalla normativa di riferimento.
L’IMU sulla prima casa di lusso è dovuta nella misura massima dello 0,6 per cento. L’aliquota base fissata dall’articolo 1, comma 748 della Legge n. 160/2019 è pari allo 0,5 per cento, e il Comune ha facoltà di diminuirla, fino ad azzerarla, o aumentarla sino alla misura dello 0,6 per cento.
È quindi in contrasto con la normativa statale la delibera che fissa un’aliquota che travalica i confini, considerando che come evidenziato dal Ministero dell’Economia:
“il rispetto dell’aliquota massima stabilita dalla legge statale costituisce uno dei limiti espressamente posti all’autonomia regolamentare degli enti locali in materia tributaria dall’art. 52, comma 1, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.”
- IMU 2021 - i rilievi del MEF
- IMU prima casa, esenzioni e riduzioni: dal Dipartimento delle Finanze l’analisi della normativa di riferimento
IMU, illegittima l’esenzione per il residente all’estero
Non può essere assimilata ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta da italiani residenti all’estero.
L’esenzione, prevista dalla legge n. 214/2011 per i pensionati iscritti all’AIRE, è stata cancellata con l’introduzione della nuova IMU e sostituita con l’ultima Legge di Bilancio da un’agevolazione di portata ben più limitata.
Come specificato dal Ministero dell’Economia, a partire dal 1° gennaio 2021, l’articolo 1, comma 48 della legge n. 178/2020 ha introdotto la riduzione alla metà dell’IMU, relativa ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale.
L’IMU dimezzata ha quindi sostituito l’esenzione prevista per i pensionati residenti all’estero, e si applica nel rispetto dei seguenti requisiti:
- l’unità immobiliare non deve essere in affitto o in comodato d’uso;
- il possessore dell’immobile deve essere titolare di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia;
- deve essere residente in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia.
Oltre alla riduzione dell’IMU, nel rispetto dei requisiti di cui sopra spetta inoltre la riduzione della TARI di due terzi.
IMU, le riduzioni per comodato gratuito al posto dell’esenzione
Altro punto di interesse dei rilievi del MEF riguarda l’applicazione delle agevolazioni in caso di contratto di comodato d’uso gratuito.
È incoerente con la normativa la disposizione che prevede l’assimilazione ad abitazione principale, e quindi l’esenzione IMU, per l’unità immobiliare concessa in comodato gratuito dai genitori ai figli, e viceversa.
La possibilità di assimilazione non è più attribuita ai comuni dal 2016, e tale facoltà non può tra l’altro essere ricondotta al potere regolamentare, considerando che in caso contrario:
“l’ente locale va ad incidere sulla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, travalicando in tal modo i limiti posti dalla norma statale in questione.”
Restano in ogni caso in vigore le agevolazioni previste in tali fattispecie. Nello specifico, per le abitazioni date in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado e adibite ad abitazione principale, è prevista la riduzione alla metà della base imponibile.
La riduzione IMU in caso di contratto di comodato d’uso gratuito lascia fuori le unità immobiliari di lusso, e si applica nel rispetto dei seguenti requisiti:
- il contratto sia registrato;
- il comodante possieda una sola abitazione in Italia;
- il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
In conclusione, il documento ministeriale specifica che la riduzione si applica anche se il comodante possiede nello stesso Comune un altro immobile adibito ad abitazione principale, sempre ad eccezione delle case di lusso.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: IMU sulla prima casa, esenzioni e riduzioni: il MEF traccia i confini