IMU 2023, in scadenza oggi 29 febbraio 2024 il conguaglio IMU in oltre 200 comuni. Chi è tenuto a pagare la terza rata? Dal MEF i dettagli sui soggetti obbligati
Conguaglio IMU 2023 in scadenza oggi, 29 febbraio 2024, per i contribuenti che possiedono immobili nei circa 200 comuni che hanno approvato in ritardo le delibere con le aliquote aggiornate.
È stata la Legge di Bilancio 2024 a prevedere un termine extra per la pubblicazione delle delibere relative alle aliquote IMU applicate per la scorsa annualità, aggiungendo in calendario una nuova scadenza oltre quella del 18 dicembre scorso.
Le nuove aliquote dovranno essere confrontate con quelle dell’annualità precedente, per valutare se sia o meno necessario versare il conguaglio IMU. La verifica si effettua sul portale del MEF.
IMU 2023, scadenza oggi 29 febbraio 2024 per il conguaglio: chi paga la terza rata
La Legge di Bilancio 2024 è intervenuta sui termini previsti per i comuni in relazione agli adempimenti in materia di IMU.
La normativa di riferimento prevede che ai fini della determinazione delle aliquote IMU, le delibere e i relativi regolamenti debbano essere approvati entro il termine per l’adozione del bilancio di previsione dell’anno di riferimento, ai fini della pubblicazione sul portale del Ministero dell’Economia entro la scadenza del 28 ottobre dell’anno di riferimento.
Queste le scadenze previste per i comuni, fondamentali ai fini della manovrabilità delle aliquote IMU e dell’applicazione delle stesse ai fini del pagamento del saldo dovuto entro il termine del 16 dicembre, appuntamento che è slittato a lunedì 18 per il 2023.
Ed è sulle regole previste per gli enti locali che è intervenuta la Legge di Bilancio 2024, fissando una nuova scadenza per la pubblicazione delle delibere sul sito del MEF e conseguentemente un termine aggiuntivo per il pagamento del conguaglio IMU.
La norma prevede che:
“Limitatamente all’anno 2023, le delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe sono tempestive, in deroga all’articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all’articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, se inserite nel portale del federalismo fiscale entro il 30 novembre 2023. Il termine per la pubblicazione delle delibere inserite ai sensi del periodo precedente, ai fini dell’acquisizione della loro efficacia, è fissato al 15 gennaio 2024.
3. L’eventuale differenza positiva tra l’imposta municipale propria (IMU), calcolata sulla base degli atti pubblicati in virtù di quanto stabilito al comma 2 e quella versata, ai sensi dell’articolo 1, comma 762, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, entro il 18 dicembre 2023, è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 29 febbraio 2024. Nel caso in cui emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie.”
Si tornerà a fare i conti con l’IMU 2023 quindi oggi, 29 febbraio 2024, e per capire chi dovrà versare il conguaglio è necessario verificare le delibere pubblicate sul portale dedicato del MEF.
Nel file in allegato l’elenco dei comuni che hanno utilizzato il termine aggiuntivo previsto dalla Manovra:
- Delibere IMU 2023
- Scarica l’elenco delle delibere approvate dai singoli comuni per l’IMU 2023, messo a disposizione dal Dipartimento delle Finanze del MEF
Conguaglio IMU entro il 29 febbraio 2024. Rimborso per l’imposta versata in eccesso
In relazione alla scadenza del saldo IMU del 18 dicembre 2023 sono di fatto rimaste immutate le regole per il calcolo dell’imposta dovuta per tutti i comuni che non avevano rispettato le scadenze previste per la pubblicazione delle aliquote.
La Legge di Bilancio 2024 ha tuttavia permesso agli Enti di “rimettersi in carreggiata” entro il 15 gennaio 2024, data ultima per la pubblicazione delle delibere con le nuove aliquote, da utilizzare per determinare l’importo del conguaglio dovuto entro la scadenza del 29 febbraio, ovviamente senza l’applicazione di sanzioni e interessi.
Non solo pagamenti: in caso di aliquote IMU fissate dal Comune in misura inferiore rispetto a quelle dell’annualità precedente, utilizzate per determinare l’importo di acconto e saldo, al contribuente spetterà il rimborso delle somme corrisposte e non dovute sulla base dei nuovi regolamenti.
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