L'agevolazione “prima casa” ai fini ICI spetta al coniuge separato di fatto manitene la dimora abituale nella casa coniugale, a prescindere dal trasferimento dell'altro coniuge in un'altra abitazione che si trova in un diverso Comune.
L’agevolazione “prima casa” ai fini ICI spetta al coniuge separato di fatto che ha mantenuto la dimora abituale nella casa coniugale, non rilevando il trasferimento dell’altro coniuge in un’altra abitazione sita in un diverso Comune.
La disgregazione del nucleo familiare comporta infatti che l’abitazione principale non potrà essere più identificata con la casa coniugale, con il conseguente riconoscimento dell’agevolazione pur in presenza di due abitazioni diverse. Così ha deciso la Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 24294 del 3 novembre 2020.
- Corte di Cassazione - Ordinanza numero 24294 del 3 novembre 2020
- Al coniuge separato di fatto spetta l’agevolazione ICI per abitazione principale. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con l’Ordinanza numero 24294 del 3 novembre 2020.
La sentenza – La controversia riguarda il ricorso proposto da un contribuente avverso un avviso di accertamento ai fini ICI emesso dal comune per omesso versamento dell’imposta. Nel caso di specie il Comune aveva disconosciuto l’agevolazione ICI perché l’immobile costituiva la dimora abituale del solo ricorrente, mentre l’altro si era trasferito insieme ai figli in un’altra abitazione in un diverso comune.
A sostegno della richiesta il ricorrente assumeva che, nell’annualità in contestazione, era separato di fatto dalla moglie, situazione comprovata dal fatto che successivamente era intervenuta la separazione legale tra i coniugi.
Il ricorso è stato rigettato sia dalla CTP che dalla CT, secondo cui, l’art. 8 del D.L. n. 504 del 1992 prevede che, ai fini della spettanza delle agevolazioni ICI nell’unità immobiliare, vi debba essere non solo la dimora abituale del contribuente ma anche quella dei suoi familiari, tranne il caso della separazione e del divorzio legalmente.
Tale status peraltro non può essere comprovato mediante mere dichiarazioni di terzi, perché prive di efficacia probatoria nel contenzioso tributario. Avverso tale decisione il contribuente ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di cassazione, lamentando violazione o falsa applicazione dell’art. 8, comma 2 del D.Lgs. n. 504 del 1992, per non aver valorizzato la prova della “frattura del rapporto di convivenza” e, su tale base, aver disconosciuto l’agevolazione in ragione della diversa residenza degli appartenenti al nucleo familiare.
La Corte di cassazione ha dichiarato il motivo fondato cassando con rinvio la sentenza impugnata. L’art. 8, comma 2, del d.lgs. 504/1992, come modificato dall’ art. 1 del Decreto legge 27 maggio 2008, n° 93, chiarisce che “per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente”.
Dalla lettera della norma deriva, pertanto, che nel caso in cui il requisito della “dimora abituale” sia riscontrabile in uno solo dei coniugi e difetti per gli altri familiari la detrazione agevolativa non può essere concessa.
Con riguardo al concetto di “abitazione principale” la giurisprudenza di legittimità ha richiamato quello tradizionale di “residenza della famiglia”, intendendosi per tal tale il luogo di ubicazione della casa coniugale “perché questo luogo individua presuntivamente la residenza di tutti i componenti della famiglia, salvo che tale presunzione sia superata dalla prova che lo spostamento... della propria dimora abituale sia stata causata dal verificarsi di una frattura del rapporto di convivenza”".
Pertanto, ai fini che ci occupano, assume primaria rilevanza l’accertamento che il trasferimento della dimora abituale di uno dei coniugi sia avvenuto per la frattura del rapporto di convivenza, cioè di una situazione di fatto consistente nella “inconciliabilità della prosecuzione della convivenza, sotto lo stesso tetto, delle persone legate dal rapporto coniugale, con conseguente superamento della presunzione di coincidenza tra casa coniugale e abitazione principale”.
In questa ipotesi la disgregazione del nucleo familiare comporta che l’abitazione principale non potrà essere più identificata con la casa coniugale con il conseguente riconoscimento dell’agevolazione pur in presenza di due abitazioni diverse considerato peraltro che, come nel caso di specie, l’altro coniuge non aveva beneficiato di tale agevolazione.
In passato la Corte di Cassazione si era espressa in senso contrario rispetto alla decisione in commento negando, sempre in materia di ICI, l’agevolazione per il coniuge separato di fatto in assenza di un provvedimento giurisdizionale che riconoscesse la definitiva frattura del rapporto coniugale in quanto, a parere dei giudici dell’epoca, la separazione di fatto è una situazione transitoria sempre suscettibile di essere revocata in qualsiasi momento dagli stessi coniugi (così Cass. 14596/2019).
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