Accordi di separazione: il trasferimento della casa all'ex coniuge è esente da imposta di registro. Con l'Ordinanza numero 13840 del 6 luglio 2020, la Corte di Cassazione chiarisce che tutti gli atti relativi ai procedimenti di separazione e di divorzio beneficiano dell'esenzione. Non c'è distinzione tra atti relativi al procedimento e atti stipulati in occasione della separazione e del divorzio.
La Corte di Cassazione ha chiarito che tutti gli atti relativi ai procedimenti di separazione e di divorzio sono esenti da imposta, senza alcuna distinzione tra atti relativi al procedimento e atti stipulati in occasione della separazione e del divorzio. Questo il sunto dell’Ordinanza numero 13840 del 6 luglio 2020.
- Corte di Cassazione - Ordinanza numero 13840 del 6 luglio 2020
- Accordi di separazione: il trasferimento della casa all’ex coniuge è esente da imposta di registro.
La decisione – La controversia ha avuto origine dall’azione per la divisione dell’unità immobiliare comune destinata ad abitazione, promossa a seguito di separazione giudiziale, in esito alla quale il tribunale aveva attribuito l’unità immobiliare per intero alla convenuta a fronte di un conguaglio in denaro.
In relazione alla registrazione della sentenza, l’Agenzia delle Entrate procedeva alla notifica al contribuente di un avviso di liquidazione per il recupero dell’imposta proporzionale di registro.
A seguito di impugnazione la CTP accoglieva il ricorso, ritenendo dovuta l’imposta in misura fissa.
L’Ufficio proponeva appello affermando che, sebbene l’art. 8 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 131/86 e l’art. 57 statuiscano l’applicazione dell’imposta fissa per le attribuzioni di beni patrimoniali derivati dallo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, nel caso di specie oltre a tale attribuzione, la sentenza stabiliva anche una divisione ed un conguaglio in denaro e, pertanto, tale trasferimento doveva scontare l’imposta normale proporzionale.
La CTR ha accolto l’appello, riformando la sentenza di prime cure e dichiarando legittimo l’avviso di liquidazione.
Il ricorso per cassazione è stato proposto dal contribuente, che ha lamentato come la CTR avesse falsamente applicato l’art. 8 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986, l’art. 57 stesso d.P.R. e l’art. 19 L. n. 74/1987.
I giudici di legittimità hanno considerato fondata la doglianza del contribuente e decidendo nel merito hanno accolto l’originario ricorso.
L’art.19 della L. n. 74/1987 invocato dal contribuente stabilisce che gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio “sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”.
Nel caso di specie la sentenza del Tribunale che ha disposto il trasferimento a favore della moglie del contribuente della metà della casa coniugale a fronte di conguaglio, segue ad un giudizio di separazione, in cui i coniugi non avevano trovato un accordo per la divisione dell’immobile in comune.
Sul punto la Corte di cassazione, confermando l’orientamento espresso la con Sentenza numero 3110 del 2016, emanata con riferimento agli accordi di divisione ma applicabile anche alle sentenze di divisione per il mancato raggiungimento di un accordo, ha affermato che “l’esenzione stabilita dall’art.19 della L. n. 74/1987 … riguarda tutti gli atti relativi ai procedimenti di separazione e di divorzio, senza potersi ulteriormente giustificare la distinzione, operata dall’indirizzo giurisprudenziale pregresso, tra atti relativi al procedimento di separazione o divorzio (ai quali soltanto detto indirizzo limitava l’esenzione) e atti stipulati in occasione della separazione e del divorzio”.
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