Anche sull'IMU gli atti amministrativi devono contenere la motivazione. Il contribuente deve conoscere l'an e il quantum dell'imposta. Lo chiarisce la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 29141/2023
Con l’Ordinanza n. 29141/2023 la Corte di cassazione ha chiarito l’applicabilità, anche alla materia dell’IMU, del generale obbligo di motivazione degli atti amministrativi, che deve ritenersi regolarmente adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l’an ed il quantum dell’imposta.
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È ben motivato l’atto che pone il contribuente nelle condizioni di difendersi: il fatto
La controversia riguarda un avviso di rettifica emesso dal Comune, relativo alle unità immobiliari di proprietà della contribuente.
Questa ha impugnato l’atto per difetto di motivazione ma il ricorso è stato respinto in entrambi i gradi di giudizio.
In particolare, a giudizio della Corte di merito l’atto impositivo doveva ritenersi adeguatamente motivato perché esponeva chiaramente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche alla base del provvedimento adottato, tali da consentire al contribuente di individuare i passaggi logici che hanno portato all’emissione dell’atto.
L’avviso, infatti, contiene l’identificazione degli immobili oggetto di tassazione (specificati con dati identificativi toponomastici e catastali), anno di imposta, parametri adoperati per la determinazione dell’imposta (ovvero la base imponibile, la percentuale ed i mesi di possesso, l’aliquota applicata, eventuale esenzione, ecc.), quantum della somma -per differenza- pretesa.
In tal modo è stato garantito il diritto di difesa del contribuente, a cui sono stati forniti tutti gli elementi conoscitivi previsti dalla normativa vigente.
La decisione della CTR è stata impugnata per presunta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7, L. n. 212 del 2000, e 3, L. n. 241 del 1990, avendo i giudici erroneamente ritenuto motivato l’impugnato avviso in rettifica, sebbene fosse privo dell’indicazione del classamento, della rendita catastale, e dei moltiplicatori (coefficienti) utilizzati dal Comune per determinare l’IMU e indicasse in maniera errata la classe della gran parte degli immobili oggetto di accertamento. La Corte di cassazione ha disatteso i motivi di doglianza e ha rigettato il ricorso.
In tema di ICI, secondo principi applicabili anche all’IMU, il collegio di legittimità ha chiarito che l’obbligo motivazionale dell’accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l’an ed il quantum dell’imposta.
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Tale requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva.
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