Residenti all'estero: quali regole occorre seguire per il pagamento di TASI ed IMU?
TASI ed IMU per i cittadini residenti all’estero seguono regole particolari.
In vista della scadenza del saldo del prossimo 16 dicembre 2019 facciamo chiarezza su chi paga e quali i casi di esenzione.
Una risposta precisa alla domanda su chi paga Imu e Tasi è molto importante anche per i tanti residenti all’estero che sono proprietari di un immobile su suolo italiano.
Specifichiamo subito che per gli iscritti all’AIRE sono previste alcune esenzioni e pagamenti agevolati, ma solo per alcune tipologie di contribuenti.
Ricordiamo, inoltre, che le scadenze di IMU e TASI per il 2019 sono sempre due: l’acconto entro il 16 giugno ed il saldo entro il 16 dicembre.
IMU cittadini residenti all’estero: chi paga?
Per quanto riguarda l’Imu, l’articolo 9-bis della Legge 23 maggio 2014, n. 80 ha imposto delle modifiche sostanziali al regime per i residenti all’estero. Riguardo il tema su chi paga l’Imu infatti la nuova regolamentazione che è in vigore a partire dal 2015 impone infatti che:
A partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.
Da ciò si evince che non rientra tra chi paga l’Imu secondo le norme relative all’abitazione principale uno e un solo immobile (non affittato né donato in comodato d’uso) di proprietà o utilizzato per usufrutto di una persona che rispetti i seguenti requisiti:
- non è residente in Italia e risulta iscritto all’AIRE,
- è pensionato nel paese di residenza (in virtù del punto precedente non in Italia).
Ad esclusione dei pensionati che rientrano nei requisiti appena descritti, non è possibile per un cittadino italiano residente all’estero equiparare un immobile ad abitazione principale ovvero quella per la quale si gode dell’esenzione dall’Imu per la prima casa (escluse le categorie catastali A/1, A/8 e A/9).
A meno di altri esoneri quindi, chi è iscritto all’AIRE e non è pensionato nel Paese estero in cui risiede rientra a tutti gli effetti tra chi paga l’Imu.
TASI residenti all’estero: chi paga?
Un capitolo differente invece è rappresentato da chi paga la Tasi.
Per questo tributo infatti non è prevista alcuna assimilazione ad abitazione principale per residenti all’estero. In questo caso quindi non è disposta, a differenza dell’Imu, alcuna norma particolare che garantisca un’esenzione dalla tassa.
Sempre l’articolo 9-bis della Legge 80/2014 ha però introdotto per gli stessi immobili che fruiscono di esenzione da Imu per pensionati AIRE di una diminuzione di Tari e Tasi in misura ridotta di due terzi.
Precisazioni dettagliate in materia di Imu e Tasi per residenti all’estero sono state diffuse con la risoluzione 6/DF del 2015 del Ministero dell’Economia che ha come tema proprio il regime di tassazione per gli immobili degli iscritti all’AIRE. Ecco il testo del documento, a cui si rimanda per ulteriori precisazioni:
- Risoluzione 6/DF del 2015
- Clicca per visualizzare la risoluzione n.6 del 2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
TASI e IMU residenti all’estero: cos’è l’abitazione principale?
L’abitazione principale, importante per molte esenzioni sulla prima casa sia per Imu che per Tasi, è definita in generale come l’immobile che si utilizza stabilmente come residenza o domicilio. Più nello specifico per abitazione principale si intende (art. 13 D.l. 201/2011):
“l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unita’ ad uso abitativo.”
Se questa è la definizione generale di abitazione principale in relazione ai residenti all’estero per Tasi e Imu il Ministero dell’Economia e delle Finanze (risoluzione n.10/DF del 2015) ha stabilito che il contribuente ha la facoltà di scegliere quale immobile adibire ad abitazione principale, fermo restando l’appartenenza ad un’unica unità immobiliare.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: IMU e TASI residenti all’estero: chi paga, regole ed esenzioni