Acconto IMU 2024, chi paga? Soggetti obbligati e casi di esenzione

Il versamento dell'acconto IMU 2024 è in scadenza oggi, 17 giugno. Per quest'anno, la prima rata è slittata di un giorno. Chi deve pagarla? Il punto su soggetti obbligati ed esonerati

Acconto IMU 2024, chi paga? Soggetti obbligati e casi di esenzione

Chi deve pagare l’acconto IMU 2024, in scadenza oggi, 17 giugno?

La data canonica è normalmente fissata al 16 giugno ma, cadendo di domenica, è slittata di 24 ore.

Tra i soggetti obbligati al versamento della prima rata dell’imposta municipale propria rientrano i proprietari e coloro godono del diritto reale sull’immobile.

Come sempre, per l’abitazione principale, cioè l’immobile che il contribuente ha adibito a dimora principale, non è dovuto alcun pagamento.

Tra le novità principali per quest’anno, l’obbligo di trasmettere la dichiarazione per poter accedere all’esenzione per case occupate, in scadenza il prossimo 1º luglio.

Facciamo il punto su soggetti obbligati ed esonerati dal pagamento dell’imposta.

IMU 2024: chi paga l’acconto entro oggi, 17 giugno?

Per il 2024, non si segnala alcuna novità relativa ai soggetti chiamati al versamento dell’IMU.

Anche quest’anno, il pagamento dell’acconto e, successivamente, del saldo con eventuale conguaglio, devono essere effettuati da:

  • proprietari dell’immobile;
  • titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sull’immobile;
  • genitori assegnatari della casa familiare a seguito del provvedimento del giudice;
  • concessionari, nel caso di concessione di aree demaniali;
  • locatari per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

Il presupposto per il versamento dell’imposta resta il possesso di:

  • fabbricati, ad eccezione della prima casa almeno che non rientri tra le seguenti categorie catastali:
    • abitazioni di tipo signorile;
    • abitazioni in ville;
    • castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici.
  • aree fabbricabili;
  • terreni agricoli.

Quest’anno, la scadenza per versare l’acconto è slittata di un giorno rispetto alla data canonica di ieri 16 giugno, che cadeva di domenica.

Il termine ultimo per il pagamento della prima rata del 2024 è dunque fissato ad oggi, 17 giugno.

Se l’importo dell’acconto è inferiore al minimo previsto di 12 euro, i contribuenti possono decidere di non pagare oggi e di versare la somma dovuta insieme alla seconda rata.

Il saldo, come ogni anno, è dovuto entro la scadenza del 16 dicembre.

IMU 2024: non paga l’inquilino in affitto

Anche nel caso di affitto, a pagare l’imposta è sempre il proprietario dell’immobile.

Tra i soggetti tenuti al versamento dell’IMU, sopra elencati, non sono infatti compresi gli affittuari.

Rientrano tra le cittadine e i cittadini che non devono effettuare il pagamento:

  • l’inquilino dell’immobile;
  • il nudo proprietario, quando sull’immobile c’è un usufrutto;
  • la società di leasing concedente;
  • il comodatario;
  • l’affittuario dell’azienda se l’azienda comprende un immobile;
  • il coniuge non assegnatario in caso di separazione o divorzio.

Quando viene stipulato un contratto di locazione, dunque, l’adempimento spetta sempre al locatore, cioè a colui che concede in affitto l’abitazione.

IMU 2024: esenzione prima casa

Tra le regole principali dell’IMU è compresa l’esenzione dal versamento per l’abitazione principale.

Secondo l’art. 1, comma 741, lettera b), della Legge di Bilancio 2020, infatti:

L’abitazione principale è definita come l’unità immobiliare in cui il soggetto passivo e i componenti del suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente”.

IMU 2024: doppia esenzione per coniugi

I coniugi che risiedono in abitazioni differenti, anche se all’interno dello stesso comune, hanno comunque diritto alla doppia esenzione dall’imposta.

La Corte Costituzionale ha infatti chiarito, con la sentenza numero 209 del 13 ottobre 2022, che non è sempre necessario rispettare il duplice requisito di:

  • residenza anagrafica;
  • dimora abituale, cioè il luogo in cui si trascorre la maggior parte del tempo.

Come si legge nella pronuncia, infatti:

Ai fini del riconoscimento dell’esenzione sulla “prima casa”, non ritenere sufficiente - per ciascun coniuge o persona legata da unione civile - la residenza anagrafica e la dimora abituale in un determinato immobile, determina un’evidente discriminazione rispetto ai conviventi di fatto. I quali, in presenza delle medesime condizioni, si vedono invece accordato, per ciascun rispettivo immobile, il suddetto beneficio.”

La sentenza traccia, dunque, un netto confine tra i due concetti di prima casa e abitazione principale, che non possono essere utilizzati come sinonimi.

IMU 2024: quali immobili rientrano nella definizione di abitazione principale?

Rientrano all’interno del perimetro di definizione di abitazione principale e, di conseguenza, sono allo stesso modo esonerati dal versamento dell’imposta, anche i seguenti casi:

  • le pertinenze dell’abitazione principale classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna categoria, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;
  • gli immobili assimilabili all’abitazione principale, come:
    • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
    • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
    • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, adibiti ad abitazione principale;
    • la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli;
    • un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del D. Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Su decisione del singolo comune, il pagamento dell’IMU non è dovuto anche per le unità immobiliari possedute da anziani o disabili con residenza in istituti di ricovero o sanitari.

IMU 2024: invio dichiarazione per esenzione immobili occupati

L’art. 1, comma 81, della Legge di Bilancio 2023 ha aggiunto alla lista dei soggetti esonerati dal pagamento anche i proprietari di case occupate abusivamente.

Non è infatti tenuto a versare l’acconto entro oggi, 17 giugno, chi possiede un immobile per cui è stata presentata relativa denuncia all’autorità giudiziaria.

Per poter accedere all’esenzione, da quest’anno è obbligatorio comunicare i dati dell’immobile occupato attraverso la dichiarazione annuale IMU, in scadenza il prossimo 1º luglio.

La trasmissione per l’esonero può essere effettuata esclusivamente per via telematica.

Nel decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 aprile scorso si legge infatti:

La dichiarazione IMU/IMPi deve essere presentata esclusivamente, secondo modalità telematica, se riguarda l’esenzione per “gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale”, di cui all’articolo 1, comma 759, lettera g-bis) della legge n. 160 del 2019.

Il dichiarante interessato, direttamente o tramite un intermediario abilitato, deve inviare il modello tramite i servizi telematici Entratel o Fisconline dell’Agenzia delle Entrate.

IMU 2024: gli altri soggetti esonerati dal pagamento

Anche quest’anno sono confermati tutti gli altri casi di esenzione dall’imposta.

Non è dunque dovuto alcun pagamento per:

  • gli immobili posseduti da Stato, comuni, regioni, province, comunità montane, consorzi fra detti enti ed enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  • i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  • i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601;
  • i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
  • i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense;
  • i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  • gli immobili posseduti e utilizzati da enti pubblici e privati diversi dalle società e dagli enti non commerciali del Terzo settore;
  • i terreni agricoli:
    • posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole;
    • ubicati nei comuni compresi nell’elenco di cui alla circolare numero 9/1993 del Ministero dell’economia e delle finanze;
    • ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A della legge numero 448/2001;
    • a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Alle ordinarie esenzioni, anche nel 2024 si aggiungono le misure adottate per far fronte ad eventi straordinari.

A seguito della proroga al 31 dicembre di quest’anno, sono infatti esonerati dal pagamento anche i proprietari di immobili distrutti o inagibili a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2022.

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