In Gazzetta ufficiale i coefficienti per il calcolo dell'IMU 2023 e dell'IMPi nel caso di fabbricati che rientrano nel gruppo catastale D. I valori del decreto del MEF del 13 febbraio scorso si applicano a capannoni, impianti fotovoltaici e centri comemrciali
Il 27 febbraio 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze con l’aggiornamento dei coefficienti per i fabbricati che rientrano nel gruppo catastale D.
Gli immobili interessati sono quelli industriali e commerciali, ad esempio i capannoni, gli impianti fotovoltaici e i centri commerciali.
I valori diportati nel decreto del MEF del 13 febbraio scorso deve essere presi a riferimento per il calcolo dell’IMU e dell’INPi, l’imposta immobiliare sulle piattaforme.
IMU 2023, in GU l’aggiornamento dei coefficienti per i fabbricati del gruppo D
Per il calcolo dell’IMU sui fabbricati che rientrano nel gruppo catastale D non accatastati e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine dovute per l’anno 2023 si dovrà fare riferimento ai valori pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 27 febbraio.
In tale data è infatti approdato in GU il decreto del MEF del 13 febbraio scorso relativo all “Aggiornamento dei coefficienti, per l’anno 2023, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D ai fini del calcolo dell’imposta municipale propria (IMU) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi).”
Per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all’art. 1, comma 746 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ovvero la Legge di Bilancio 2020 dovranno essere utilizzati i coefficienti di aggiornamento riportati nella seguente tabella riassuntiva.
Anno | Coefficiente |
---|---|
2023 | 1,12 |
2022 | 1,25 |
2021 | 1,30 |
2020 | 1,31 |
2019 | 1,32 |
2018 | 1,34 |
2017 | 1,34 |
2016 | 1,35 |
2015 | 1,35 |
2014 | 1,35 |
2013 | 1,36 |
2012 | 1,39 |
2011 | 1,43 |
2010 | 1,45 |
2009 | 1,47 |
2008 | 1,53 |
2007 | 1,58 |
2006 | 1,62 |
2005 | 1,67 |
2004 | 1,77 |
2003 | 1,83 |
2002 | 1,89 |
2001 | 1,93 |
2000 | 2,00 |
1999 | 2,03 |
1998 | 2,06 |
1997 | 2,11 |
1996 | 2,18 |
1995 | 2,24 |
1994 | 2,31 |
1993 | 2,36 |
1992 | 2,38 |
1991 | 2,43 |
1990 | 2,54 |
1989 | 2,66 |
1988 | 2,78 |
1987 | 3,01 |
1986 | 3,24 |
1985 | 3,47 |
1984 | 3,70 |
1983 | 3,93 |
1982 | 4,16 |
I coefficienti devono essere utilizzati per il nuovo metodo di calcolo per la determinazione delle imposte.
In linea generale per calcolare le imposte dovute, fino al momento della richiesta dell’attribuzione della rendita il valore viene determinato sulla base dei costi storici di acquisto o di costruzione.
Tali immobili sono infatti privi della rendita catastale. I valori dei costi storici venivano poi resi attuali tramite dei coefficienti approvati da un decreto ministeriale, sulla base dei valori Istat sull’andamento dei costi di costruzione di un capannone.
IMU 2023, i coefficienti per i fabbricati del gruppo D: le nuove regole
Il nuovo decreto del MEF, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, porta al superamento del vecchio sistema di calcolo per l’imposta relativa ai fabbricati che rientrano nel gruppo D.
Si potranno quindi applicare le modalità ordinarie per il calcolo dell’IMU.
Gli stessi coefficienti dovranno essere utilizzati per il calcolo dell’Impi, l’imposta immobiliare sulle piattaforme marine.
Tale imposta è stata introdotta dall’articolo 38 del Dl 124/2019, ovvero il Decreto fiscale 2020.
L’imposta in questione deve essere corrisposta nel caso delle piattaforme marine in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria.
L’importo è dovuto a partire dall’anno 2020.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: IMU 2023, in Gazzetta Ufficiale l’aggiornamento dei coefficienti per i fabbricati del gruppo D