Fondazione e contributi per i progetti: con la risposta all'interpello numero 189 del 22 giugno 2020, l'Agenzia delle Entrate spiega quale regime fiscale si deve applicare alle somme ricevute: non avendo natura meramente patrimoniale, hanno rilevanza reddituale.
Fondazione e contributi per i progetti, quale regime fiscale si deve applicare alle somme ricevute per coprire i costi?
In merito fornisce chiarimenti la risposta all’interpello numero 189 del 22 giugno 2020 dell’Agenzia delle Entrate: le somme ricevute, non avendo natura meramente patrimoniale, hanno rilevanza reddituale.
Nel documento di prassi l’Amministrazione finanziaria fornisce i riferimenti al TUIR in relazione alle sopravvenienze attive e al reddito di esercizio.
L’Agenzia delle Entrate riepiloga inoltre in quali casi un ente può essere qualificato come non commerciale.
Fondazione e contributi per i progetti: quale regime fiscale si applica?
I contributi per la realizzazione dei progetti di una fondazione in quale regime fiscale devono essere inquadrati?
Per chiarire la situazione arrivano le spiegazioni dell’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 189 del 22 giugno 2020.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 189 del 22 giugno 2020
- Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Articolo 88, comma 4, del TUIR.
Il quesito viene posto da una fondazione con lo scopo iniziale di assistenza benefica e sociale poi evoluto in programmi nel campo dell’innovazione sociale, della finanza sociale e del Terzo Settore.
L’istante chiede se, nel caso in cui assuma l’ente abbia la qualifica di ente commerciale, sono imponibili i contributi erogati per coprire i costi nei primi anni di attività.
L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti e sottolinea che:
“nel presupposto della corretta applicazione delle regole contabili sopra richiamate dall’Istante, si ritiene che le somme ricevute, non avendo natura meramente patrimoniale, assumano una propria rilevanza reddituale.”
L’Amministrazione finanziaria argomenta la risposta al contribuente.
Le attività dell’ente sono qualificabili come commerciali, in base al combinato disposto degli articoli 73 e 55 del TUIR, e degli articoli 2195 e 2082 del codice civile.
Vengono poi presi in considerazione i contributi che la fondazione istante riceverà per coprire i costi necessari per la realizzazione dei propri progetti.
Il regime fiscale da applicare ai contributi deve seguire il principio di competenza economica.
Il documento di prassi sottolinea che:
“Ai sensi dell’articolo 88, comma 3, lettera b) del TUIR sono considerati sopravvenienze attive “i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere g) e h) del comma 1 dell’articolo 85 e quelli per l’acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato. Tali proventi concorrono a formare il reddito nell’esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell’esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto”.”
Le eccezioni a questi principi sono quelli dei commi 4 e 4-bis dell’articolo 88 del TUIR in base ai quali non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società e agli enti individuati dall’articolo 73, comma 1, lettere a) e b).
Le somme versate dai propri soci e dai possessori di strumenti simili alle azioni non sono considerate sopravvenienze attive. La rinuncia dei soci ai crediti, inoltre, non si considera solo fino a concorrenza del relativo valore fiscale.
Fondazione e contributi per i progetti: la formazione del reddito delle somme versate
Nel documento di prassi l’Agenzia delle Entrate spiega quali sono le somme che concorrono alla formazione del reddito.
Esclusi i contributi individuati dai citati articoli del TUIR, il documento di prassi spiega che:
“Diversamente, il legislatore prevede il concorso alla formazione del reddito delle liberalità e dei diversi tipi di contributi finalizzati a sostenere direttamente l’attività commerciale, coprendo i costi di esercizio o di acquisto di beni strumentali o altri costi. Tali ultime liberalità prescindono dal soggetto che le eroga.”
Per quanto riguarda il finanziamento dei progetti, l’Agenzia delle Entrate richiama la Raccomandazione del Consiglio Nazionale dei Ragionieri sulla corretta rappresentazione in bilancio:
“i contributi sono considerati come proventi dell’e.n.p. e come tali confluiscono nel conto economico il quale accoglie gli oneri riferibili alla realizzazione del progetto.”
Fondazione e contributi per i progetti: la natura non commerciale dell’ente
Oltre ai chiarimenti sul regime da applicare ai progetti, il documento di prassi fornisce i richiami normativi per definire la natura non commerciale dell’ente.
La norma a cui occorre fare riferimento è l’art. 73, comma 1, lett. c) del TUIR: l’ente non deve avere, come oggetto esclusivo o principale, l’esercizio di attività commerciali.
Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che, per oggetto principale, si deve intendere quello considerato essenziale per la realizzazione degli scopi primari indicati dall’atto costitutivo o dallo statuto.
Nel caso in oggetto le attività principali sono l’impact investing e il social venture capital.
Tali attività prevedono l’impiego di capitali in iniziative imprenditoriali con finalità sociali e con diversi livelli di rischio e di rendimento (titoli a reddito fisso, private equity, pubblic equity, asset reali, strumenti ibridi come i social impact bond,ecc).
Di conseguenza rientrano tra quelle di natura commerciale.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Fondazione e contributi per i progetti: quale regime fiscale si applica?