Dall'Agenzia delle Entrate arrivano le risposte ai quesiti formulati dagli operatori sulla dichiarazione dei redditi 2024. Tra le precisazioni sulle principali novità di quest’anno anche l’ammissibilità del ravvedimento operoso in caso di certificazioni uniche trasmesse oltre i termini previsti
In caso di certificazioni uniche inviate oltre i termini di scadenza ordinari è possibile ricorrere al ravvedimento operoso.
Questo uno dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella circolare del 31 maggio, dove risponde alle domande poste dai CAF in relazione al modello di dichiarazione dei redditi 2024.
Il documento di prassi contiene, poi, diverse precisazioni sulle principali novità di quest’anno. L’Agenzia fornisce istruzioni sull’utilizzo del modello 730 semplificato e sulla compilazione del Quadro W, in relazione ai redditi di capitale di fonte estera.
Inoltre, sono forniti chiarimenti in merito ai versamenti minimi delle imposte sostitutive e sul visto di conformità, ma anche sulla fruibilità di alcuni casi specifici del credito d’imposta “prima casa under 36”.
Dichiarazione dei redditi 2024: ravvedimento operoso sulle CU tardive
L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 12, pubblicata il 31 maggio, risponde alle domande formulate dagli operatori dei centri di assistenza fiscale in merito alla dichiarazione dei redditi 2024, con particolare riferimento alla compilazione del modello e all’apposizione del visto di conformità.
Nel documento di prassi, tra le altre cose, l’Agenzia fornisce istruzioni e chiarimenti sull’utilizzo del modello 730 semplificato e sulla compilazione del Quadro W relativamente ai redditi di capitale di fonte estera, ma anche sui versamenti minimi delle imposte sostitutive.
Inoltre, i chiarimenti riguardano anche la documentazione delle spese superbonus al 90 per cento, la detrazione IRPEF pari al 50 per cento dell’IVA per acquisti di abitazione di classe energetica A o B e il credito d’imposta del bonus prima casa under 36.
Infine, la circolare scioglie i dubbi sull’ammissibilità del ravvedimento operoso in caso di certificazioni uniche trasmesse oltre i termini ordinariamente previsti.
Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, l’Agenzia chiarisce che il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso nel caso in cui l’invio della CU venga effettuato oltre i termini di scadenza ordinari è ammissibile, in quanto la normativa permette l’invio della certificazione oltre il termine di legge, applicando un’apposita sanzione.
Pertanto, spiega l’Agenzia, se il sostituto trasmette e rilascia al percipiente una CU tardiva o di rettifica, il contribuente potrà mostrarla al CAF o al professionista abilitato in modo che quest’ultimo possa tenerne conto per la predisposizione o dell’eventuale rettifica della dichiarazione dei redditi.
Dichiarazione dei redditi 2024: le risposte dall’Agenzia delle Entrate alle domande dei CAF
La circolare dell’Agenzia delle Entrate, come anticipato fornisce chiarimenti anche in merito all’estensione dell’utilizzo del modello 730 semplificato ai contribuenti non titolari di partita IVA prevista dal decreto Adempimenti.
A questo proposito, l’Agenzia specifica che tali soggetti, titolari esclusivamente di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati, hanno la possibilità di presentare il modello 730/2024 senza sostituto d’imposta.
“A titolo esemplificativo, un contribuente, che deve dichiarare per l’anno d’imposta 2023 solo redditi fondiari (indicati nei Quadri A e B), può utilizzare, in luogo del modello Redditi PF 2024, il modello 730/2024 senza sostituto d’imposta.”
I chiarimenti riguardano anche la fruibilità di alcuni casi specifici del credito d’imposta “prima casa under 36”. In particolare, se il contribuente ha beneficiato di questa particolare agevolazione non può ottenere, per lo stesso immobile, anche la detrazione IRPEF, prevista al 50 per cento dell’IVA pagata per l’acquisto di abitazioni ad alta efficienza energetica (articolo 1, comma 76 della Legge di Bilancio 2023).
Questo perché il bonus prima casa under 36 già prevede un ristoro integrale pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto, sotto forma di credito d’imposta, in forza del quale l’imposta dovuta diventa, di fatto, pari a zero.
Per tutti gli altri dettagli si rimanda al testo integrale della circolare n. 12/2024 dell’Agenzia delle Entrate.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Dichiarazione dei redditi 2024: ravvedimento operoso sulle CU tardive