Conguaglio modello 730/2024: le istruzioni da seguire se l’INPS è il sostituto d’imposta

Tommaso Gavi - Modello 730

I contribuenti che hanno l'INPS come sostituto d'imposta devono seguire le apposite istruzioni per la gestione di rimborsi e conguagli del modello 730/2024

Conguaglio modello 730/2024: le istruzioni da seguire se l'INPS è il sostituto d'imposta

Come di consueto anche per il 2024 l’INPS provvederà nei tempi previsti alle operazioni di conguaglio che derivano dalla dichiarazione dei redditi.

Per i contribuenti che lo hanno indicato nel modello 730/2024, dal momento che percepiscono prestazioni imponibili erogate dall’INPS, l’istituto è chiamato a svolgere il ruolo di sostituto d’imposta.

I risultati delle dichiarazioni possono essere verificati nell’area riservata del portale istituzionale, accedendo all’apposito servizio tramite SPID, CIE o CNS.

L’annullamento o la riduzione della seconda rata dell’acconto IRPEF può essere richiesto entro la scadenza del 10 ottobre 2024.

Conguaglio modello 730/2024: le istruzioni da seguire se l’INPS è il sostituto d’imposta

L’assistenza fiscale da parte dell’INPS è garantita ai contribuenti che hanno indicato l’istituto come sostituto d’imposta, attraverso la presentazione del modello 730/2024.

Con il messaggio numero 2640 del 17 luglio 2024 vengono fornite le istruzioni che i contribuenti sono chiamati a seguire per la gestione di rimborsi e i conguagli a debito relativi alla dichiarazione dei redditi di quanti hanno l’INPS come sostituto d’imposta.

Come per lo scorso anno, lo stesso istituto garantisce il rispetto dei tempi previsti per le operazioni successive alla presentazione del dichiarativo.

Come specificato nel messaggio:

“In via preliminare si ricorda che l’Istituto può prestare assistenza fiscale solo qualora nell’anno di presentazione del modello 730 sussista un rapporto di sostituzione d’imposta con il dichiarante.”

I contribuenti devono quindi essere titolari di una prestazione INPS imponibile ai fini IRPEF: pensione di vecchiaia o di reversibilità o assegno di disoccupazione NASpI.

Sono esclusi i seguenti casi:

  • erogazione di prestazioni esenti da imposte, come pensioni per le vittime del terrorismo o per le vittime del dovere;
  • erogazione di prestazioni assistenziali, ad esempio gli assegni sociali, le pensioni di invalidità civile, l’assegno unico e universale per i figli a carico e gli assegni per il nucleo familiare.

L’INPS non può risultare sostituto d’imposta nel caso in cui la prestazione erogata sia cessata prima del 1° aprile 2024: in tali ipotesi non è prevista l’assistenza fiscale da parte dell’istituto.

Nel messaggio viene sottolineato quanto di seguito riportato:

“L’Istituto può, quindi, gestire le risultanze contabili del modello 730/4 se, nel corrente anno 2024, il dichiarante percepisce una prestazione imponibile ai fini IRPEF (ad esempio, pensione di vecchiaia, pensione di reversibilità, prestazione NASpI, ecc.).

Diversamente, qualora il dichiarante sia esclusivamente beneficiario di una prestazione assistenziale, l’Istituto è tenuto a respingere tali risultanze mediante un formale diniego.”

In altre parole non è ammessa l’assistenza fiscale per i titolari in via esclusiva dell’assegno sociale, dell’assegno al nucleo familiare, delle indennità una tantum previste dai decreti Aiuti.

Lo steso vale nel caso in cui nel 2024 non sia stata erogata alcuna prestazione, anche se è stata emessa una Certificazione Unica per redditi corrisposti nel periodo d’imposta precedente.

Conguaglio modello 730/2024: il servizio online di assistenza fiscale dell’INPS

Il risultato contabile della dichiarazione dei redditi, per chi ha l’INPS come sostituto d’imposta, sono visualizzabili all’interno dell’area riservata del portale dell’istituto.

I contribuenti potranno utilizzare il servizio online “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, a cui si accede attraverso le credenziali SPID, CIE o CNS.

Tramite il servizio si possono consultare i seguenti dati:

  • avvenuta ricezione da parte dell’INPS delle risultanze contabili trasmesse dall’Agenzia delle Entrate, con il dettaglio dei relativi importi;
  • conferma che i conguagli saranno abbinati alle prestazioni percepite, nel caso in cui l’INPS sia il sostituto d’imposta del dichiarante;
  • eventuale diniego della risultanza, con conseguente comunicazione da parte dell’INPS all’Agenzia delle Entrate, qualora non sussista il rapporto di sostituzione d’imposta;
  • importo delle trattenute e/o dei rimborsi indicati nella risultanza contabile, effettuati mensilmente sulle prestazioni erogate dall’INPS.

Le risultanze contabili della propria dichiarazione e gli esiti relativi all’applicazione dei conguagli possono essere visualizzate anche attraverso l’app “INPS mobile”.

Nel messaggio INPS viene inoltre chiarito che:

“Il risultato contabile della dichiarazione è rappresentato con un singolo importo complessivo, imputato al dichiarante, a debito o a credito, generato dalla somma algebrica di tutte le imposte a debito (comprensivo eventualmente di: primo acconto IRPEF, cedolare secca e acconto tassazione separata) e di quelle a credito.”

Nel caso di dichiarazione congiunta, la liquidazione comprende anche debiti o crediti del coniuge.

Si tratta del dato indicato nel prospetto di liquidazione del modello 730/4, che viene presentato come segue:

  • se a debito, al rigo 161 con descrizione “Importo che sarà trattenuto dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico in busta paga”;
  • se a credito, al rigo 163 con descrizione “Importo che sarà rimborsato dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico in busta paga”.

Conguaglio modello 730/2024: annullamento e variazione della seconda rata acconto

L’annullamento o la variazione della seconda o unica rata di acconto IRPEF (o della cedolare secca), il cui addebito è previsto per il mese di novembre 2024, può variare sulla base di quando viene effettuata la richiesta.

Ad incidere, infatti, sono i tempi per la predisposizione dei flussi di pagamento delle prestazioni relative al mese di novembre 2024. La scadenza da tenere in considerazione per la richiesta è il 10 ottobre 2024.

Se tale richiesta viene presentata dopo l’elaborazione delle prestazioni in pagamento nel mese di novembre 2024, non sarà possibile applicare tempestivamente la variazione richiesta.

In questo caso la riduzione sarà applicata nella mensilità di dicembre 2024, con il conseguente rimborso dell’importo relativo alla seconda o unica rata di acconto o cedolare secca, trattenuto nel mese di novembre 2024.

Se l’INPS, dopo aver avviato il processo di assistenza fiscale, non avesse la possibilità di completare i conguagli a debito che scaturiscono dal modello 730/4
(ad esempio a seguito della cessazione della prestazione, del decesso del dichiarante o di incapienza dei pagamenti spettanti), provvederà a inviare un’apposita comunicazione al contribuente.

Con tale comunicazione lo stesso verrà inviato a provvedere autonomamente al versamento degli importi arretrati, seguendo le modalità previste dall’Agenzia delle Entrate.

Infine, se il risultato contabile viene ricevuto nei mesi successivi a quello di giugno, il numero di rate in cui è possibile suddividere il debito deve corrispondere al numero di mesi intercorrenti tra la data di elaborazione delle prestazioni medesime e il mese di novembre 2024.

INPS - Messaggio numero 2640 del 17 luglio 2024
Le istruzioni per il servizio al cittadino a verifica dei conguagli fiscali relativi al modello 730/4

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