Dichiarazione IVA 2024: istruzioni per i fuoriusciti dal regime forfettario

Anna Maria D’Andrea - Dichiarazione IVA

Obbligo di presentare la dichiarazione IVA 2024 anche per i contribuenti fuoriusciti in corso d’anno dal regime forfettario

Dichiarazione IVA 2024: istruzioni per i fuoriusciti dal regime forfettario

Nella dichiarazione IVA 2024 - il cui invio telematico è in scadenza oggi - debuttano le novità previste sul fronte del regime forfettario a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Per i fuoriusciti dal regime fiscale agevolato in corso d’anno sarà necessario monitorare le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate sul fronte delle operazioni da indicare nel modello IVA.

Le regole di dettaglio sono contenute nella circolare n. 32/2023, con la quale sono state fornite a ridosso della fine dello scorso anno le indicazioni operative sugli adempimenti per chi, a causa del superamento del limite di 100.000 euro di ricavi e compensi, ha dovuto abbandonare nell’immediato il regime forfettario.

Nella dichiarazione IVA andranno indicate tutte le operazioni attive e passive fatturate a seguito dell’incasso del corrispettivo che ha portato al superamento della soglia di permanenza, mentre restano escluse quelle effettuate in precedenza.

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Dichiarazione IVA 2024, le istruzioni per i fuoriusciti dal regime forfettario

A partire dal 1° gennaio 2023 sono due le soglie da monitorare ai fini della permanenza nel regime forfettario.

In linea generale, l’accesso alla flat tax del 15 per cento è riconosciuto ai titolari di partita IVA titolari di ricavi o compensi non superiori alla soglia di 85.000 euro. In caso di superamento del limite, si permane nel regime agevolato nel corso dell’anno, mentre si passa alle regole ordinarie a decorrere dal periodo d’imposta successivo.

La Legge di Bilancio 2023 ha tuttavia previsto che in caso di percezione di ricavi e compensi sopra-soglia, superiori a 100.000 euro, la fuoriuscita dal regime forfettario è immediata e quindi si passerà al regime ordinario già in corso d’anno.

L’immediata cessazione del regime forfettario comporta la necessità di far fronte agli ordinari adempimenti IVA per il periodo successivo e così come previsto dall’articolo 1, comma 54, lettera b) della Legge di Bilancio 2023, è dovuta l’imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.

La linea di demarcazione tra la fuoriuscita dal regime forfettario e l’ingresso nel regime ordinario è rappresentata dall’incasso del corrispettivo che ha portato al superamento dei 100.000 euro. Questo uno degli aspetti chiariti dalla circolare n. 32/E/2023 dell’Agenzia delle Entrate, che torna utile riesaminare ora ai fini della predisposizione della dichiarazione IVA.

Il passaggio al regime ordinario ha, tra le prime conseguenze operative, l’obbligo di rispettare gli adempimenti IVA, tra cui la dichiarazione annuale e l’invio delle LIPE.

Guardando nello specifico alla dichiarazione IVA 2024, sarà necessario indicarvi - oltre all’operazione il cui incasso ha comportato il venir meno del regime forfettario:

  • tutte le operazioni attive e passive fatturate successivamente (anche se effettuate in costanza di regime forfettario);
  • tutte le operazioni attive e passive effettuate (e fatturate) successivamente.

Questo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, mentre al contrario restano escluse dagli obblighi in materia di IVA e quindi anche dalla dichiarazione annuale le operazioni fatturate anteriormente all’incasso che ha comportato il superamento dei 100.000 euro.

La dichiarazione IVA 2024 dovrà quindi “fotografare” solo la parte dell’anno successiva alla fuoriuscita dal regime forfettario. Nulla cambierà per il periodo precedente.

Nella dichiarazione IVA 2024 la rettifica dell’imposta non detratta

Trova spazio nella dichiarazione IVA 2024 anche la rettifica dell’IVA non detratta nel caso di superamento della soglia limite di 100.000 euro nel corso del 2023.

Così come indicato dalla circolare dello scorso anno, il passaggio dal regime forfetario a quello ordinario comporta la possibilità di rettifica dell’imposta sugli acquisti di beni ammortizzabili e di beni e servizi “non ancora ceduti o non ancora utilizzati” al momento dell’incasso del corrispettivo dell’operazione che comporta il superamento del limite di permanenza.

Alla luce del passaggio al regime ordinario in corso d’anno, ai fini della rettifica dell’IVA in dichiarazione sarà in primo luogo necessario tener conto della natura dei beni acquistati (capitale circolante o cespiti ammortizzabili) e se necessario del periodo compreso fra la data dell’acquisto e la data di fuoriuscita dal regime forfetario.

Indicazioni specifiche arrivano quindi sul calcolo della rettifica dell’IVA non detratta.

Sarà necessario tener presenti i mesi che intercorrono tra la data di acquisto del bene e quella di fuoriuscita dal regime forfettario e a tal fine appare utile riportare l’esempio fornito dall’Agenzia delle Entrate:

Si ipotizzi, a titolo esemplificativo, il caso di un operatore commerciale che al 1° ottobre 2023 (data in cui ha incassato un corrispettivo superando il limite di 100.000 euro di ricavi «percepiti»), abbia in magazzino beni invenduti per 12.200 euro (10.000 imponibile + 2.200 IVA). In questo caso, nella dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è avvenuto il mutamento di regime, l’operatore rettifica in aumento l’imposta a credito per 2.200 euro.

Se, inoltre, l’operatore commerciale ha acquistato il 1° luglio 2022 un cespite ammortizzabile (diverso dagli immobili) per 6.100 euro (5.000 imponibile + 1.100 IVA), nella medesima dichiarazione IVA rettifica in aumento l’IVA a credito corrispondente ai quinti residui (1.100/5 = 220 euro, da rapportare ai mesi nel 2023), vale a dire il quinto del 2023 rapportato ai mesi residui dell’anno (55 euro) più i quinti pieni del triennio 2024-202625 (660 euro), per un totale di 715 euro.

Se, infine, al 1° ottobre 2023 risultano servizi non ancora fruiti, consistenti ad esempio in un leasing stipulato il 1° marzo 2023, regolato con pagamenti semestrali anticipati (1° marzo - 1° settembre) per 3.660 euro (3.000 imponibile + 660 IVA), nella stessa dichiarazione IVA l’operatore commerciale rettifica in aumento l’IVA a credito per l’importo corrispondente ai mesi residui del 2023 (ottobre, novembre e dicembre = 3 mesi) più i mesi del 2024 (gennaio e febbraio = 2 mesi), vale a dire 550 euro.

Queste le istruzioni operative specifiche da seguire per la predisposizione della dichiarazione IVA 2024, da trasmettere entro la scadenza del 30 aprile ovvero entro il 28 febbraio per il contestuale invio delle LIPE del quarto trimestre 2023.

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