Regime forfettario, arrivano i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulle novità in vigore dal 2023. Nella circolare n. 32/E del 5 dicembre il focus sulle conseguenze in caso di superamento della soglia di permanenza pari a 85.000 euro, con fuoriuscita immediata sopra i 100.000 euro di ricavi percepiti
Regime forfettario, in prossimità della fine del 2023 arrivano i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sui nuovi limiti introdotti dalla scorsa Legge di Bilancio.
La circolare n. 32/E del 5 dicembre 2023 fornisce le istruzioni sui requisiti di ingresso, permanenza e fuoriuscita dal regime agevolato, ammesso in caso di ricavi o compensi non superiori a 85.000 euro.
Tra le novità più di rilievo le regole in caso di superamento della soglia di 100.000 euro in corso d’anno, condizione che comporta la fuoriuscita immediata dal regime forfettario.
La fattura che comporta il superamento del limite di 100.000 euro dovrà esporre l’IVA a debito se emessa contestualmente all’incasso.
Se questo avviene invece in un momento successivo, gli obblighi IVA dovranno essere assolti al momento in cui è stato incassato il corrispettivo, con integrazione della relativa fattura emessa antecedentemente.
Per ricevere via email gli aggiornamenti gratuiti di Informazione Fiscale in materia di agevolazioni fiscali, fisco e lavoro lettrici e lettori interessati possono iscriversi gratuitamente alla nostra newsletter, un aggiornamento gratuito al giorno via email dal lunedì alla domenica alle 13.00
Regime forfettario, dall’Agenzia delle Entrate la circolare con le novità su limiti e fuoriuscita
La Legge di Bilancio 2023 ha innalzato da 65.000 euro a 85.000 euro la soglia massima di ricavi o compensi per l’applicazione del regime forfettario.
Superato il nuovo limite massimo si fuoriesce dal regime fiscale della flat tax del 15 per cento a partire dell’anno successivo, ma dal 1° gennaio 2023 bisogna fare i conti con le regole relative al superamento nel corso del periodo d’imposta della soglia di 100.000 euro di ricavi e compensi.
Ed è su questo aspetto che nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 32/E del 5 dicembre 2023 sono contenuti i chiarimenti più rilevanti per partite IVA e loro intermediari.
Partendo dalle novità introdotte, si ricorda che sulla base di quanto disposto dall’articolo 1, comma 54, della legge 29 dicembre 2022, n. 197:
- se in corso d’anno si percepiscono ricavi o compensi superiori alla soglia di 85.000 euro, ma sotto i 100.000 euro, è prevista la possibilità di permanere nel regime forfettario nell’anno in corso e si fuoriesce in quello successivo, con rettifica dell’IVA non detratta;
- in caso di superamento della soglia di 100.000 euro di incassi, il passaggio al regime ordinario avviene già in corso d’anno e in particolare, sul fronte dell’IVA, sarà necessario assoggettare ad imposta gli incassi che hanno comportato lo sforamento del limite di 100.000 euro.
A livello pratico quindi, l’Agenzia delle Entrate specifica che ciò che rileva ai fini del superamento della soglia dei 100.000 euro è l’incasso di ricavi e compensi e non l’emissione della relativa fattura:
“Ne discende che la fattura che comporta il superamento del limite di 100.000 euro in corso d’anno, se emessa contestualmente all’incasso, deve esporre l’IVA a debito. Laddove, invece, l’incasso avvenga in un momento successivo all’emissione della fattura, in linea generale, gli obblighi ai fini IVA sono assolti a partire dal momento in cui è stato incassato il corrispettivo dell’anzidetta operazione e dovrà essere, altresì, integrata la fattura alla quale l’incasso si riferisce, ancorché emessa antecedentemente all’incasso medesimo”.
L’Agenzia delle Entrate definisce quindi l’incasso del corrispettivo come “la linea di demarcazione” tra la fuoriuscita dal forfettario e l’ingresso nel regime ordinario, con i conseguenti obblighi IVA.
- Agenzia delle Entrate - circolare n. 32 del 5 dicembre 2023
- Regime forfettario, requisiti d’accesso, permanenza e fuoriuscita. Le novità illustrate dall’Agenzia delle Entrate
Regime forfettario, cosa cambia superata la soglia di 100.000 euro: gli obblighi IVA
È quindi dall’incasso del corrispettivo che comporta il superamento della soglia dei 100.000 euro che vengono meno le agevolazioni in materia di IVA per chi applica il regime forfettario, e scattano conseguentemente gli obblighi di trasmissione delle LIPE o ad esempio di invio della dichiarazione annuale.
Così come illustrato quindi nella circolare dell’Agenzia delle Entrate, con il rientro nel regime ordinario dovranno essere fatturate con IVA:
- l’operazione che ha generato l’incasso; il contribuente deve assoggettare a imposta il corrispettivo, integrando con l’IVA il documento originariamente emesso in costanza di regime forfetario, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, decreto IVA (come verrà in seguito illustrato);
- tutte le altre cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate, ma non ancora fatturate al momento del suddetto incasso;
- tutte le altre cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate successivamente al medesimo incasso e non ancora fatturate.
Nella dichiarazione IVA dell’anno di superamento della soglia dei 100.000 euro bisognerà quindi evidenziare, oltre all’operazione che ha comportato lo sforamento:
- tutte le operazioni (attive e passive) fatturate (pur essendo state effettuate in costanza di regime forfetario) successivamente all’incasso citato;
- tutte le operazioni (attive e passive) effettuate (e fatturate) successivamente all’incasso che ha comportato la fuoriuscita dal regime agevolato.
Rettifica dell’IVA non detratta con la fuoriuscita dal regime forfettario
Superato il limite di 100.000 euro nel corso dell’anno, l’IVA non detratta nel periodo di applicazione del regime forfettario, dovrà essere indicata nella dichiarazione IVA ai fini dell’eventuale rettifica secondo quanto previsto dall’articolo 19-bis, comma 3, del decreto IVA.
Sarà quindi possibile, con il passaggio al regime ordinario, effettuare la rettifica dell’IVA sugli acquisti di beni ammortizzabili (a determinate
condizioni) e di beni e servizi “non ancora ceduti o non ancora utilizzati” al
momento dell’incasso del corrispettivo dell’operazione che comporta il superamento del predetto limite.
Sarà quindi necessario tener presente la natura dei beni acquistati e, se necessario, del periodo compreso tra la data di acquisto e quella di fuoriuscita dal regime forfettario, calcolando in tal caso la rettifica della detrazione tenuto conto dei mesi che intercorrono tra la data di acquisto del bene e quella di passaggio al regime ordinario.
Regime forfettario per le operazioni fatturate prima del superamento dei 100.000 euro
Disciplina agevolata confermata per le operazione fatturate in regime forfettario prima dell’incasso delle somme che hanno comportato lo sforamento del tetto dei 100.000 euro.
Così come evidenziato nella circolare dell’Agenzia delle Entrate, nella dichiarazione annuale relativa al periodo di transito nel regime ordinario, non sarà quindi necessario includervi anche queste operazioni. Una regola che si applica anche in caso di corrispettivo, relativo a tali operazioni, incassato dopo il superamento del limite dei 100.000 euro.
Per ricevere via email gli aggiornamenti gratuiti di Informazione Fiscale in materia di agevolazioni fiscali, fisco e lavoro lettrici e lettori interessati possono iscriversi gratuitamente alla nostra newsletter, un aggiornamento gratuito al giorno via email dal lunedì alla domenica alle 13.00
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Regime forfettario, dall’Agenzia delle Entrate la circolare con le novità su limiti d’accesso e fuoriuscita