Con la circolare n. 18 del 10 febbraio l'INPS fornisce i valori delle aliquote per il calcolo dei contributi dovuti dagli operai agricoli nel 2023. Si applicano alle aziende agricole che impiegano lavoratori a tempo indeterminato e determinato
Sono state definite le aliquote contributive utilizzate per determinare i contributi INPS 2023 per gli operai agricoli.
I valori sono stati comunicati dall’Istituto nella circolare n. 18 del 10 febbraio 2023.
Per la generalità delle aziende agricole l’aliquota dei contributi INPS è fissata per il 2023 al 29,90 per cento, mentre la quota a carico del lavoratore è pari all’8,84 per cento.
Non ci sono cambiamenti, invece, per i contributi dovuti per gli operai agricoli da parte delle aziende con processi produttivi di tipo industriale, che anche nel 2023 restano pari al 32,30 per cento, di cui l’8,84 per cento a carico del lavoratore.
Continua l’obbligo di versamento del contributo per il finanziamento della NASpI, introdotto lo scorso anno.
Contributi INPS operai agricoli 2023, le aliquote per le aziende
L’INPS, nella circolare n. 18 del 10 febbraio, fornisce le aliquote per il calcolo dei contributi dovuti dagli operai agricoli nel 2023.
Come precisato dall’Istituto, le aliquote previste per le aziende che operano nel settore dell’agricoltura sono assoggettate alle disposizioni del decreto legislativo n. 146/1997.
Per effetto di quanto previsto dall’articolo 3, comma 1 del decreto, è previsto un incremento annuo dello 0,20 per cento della quota a carico del datore di lavoro, fino al raggiungimento dell’aliquota complessiva del 32 per cento.
Pertanto, per il 2023 l’aliquota dei contributi per gli operai agricoli sale dal 29,50 al 29,70 per cento. I contributi a carico dei braccianti agricoli, invece, hanno già raggiunto la misura piena, che è pari all’8,84 per cento.
Per quanto riguarda le aziende agricole singole o associate con processi di tipo industriale, l’aliquota dei contributi INPS è fissata al 32,30 per cento anche per il 2023, di cui l’8,84 per cento a carico dei lavoratori.
Come previsto dalla Legge di Bilancio 2022, a partire dal 1° gennaio dello scorso anno, è stata estesa la tutela della NASpI (nuova assicurazione sociale per l’impiego) anche agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI), agli apprendisti e ai soci lavoratori assunti come dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici.
Pertanto, le imprese sono tenute al versamento di una quota aggiuntiva di contributi per il finanziamento della NASpI, sia per i lavoratori assunti alla data del 1° gennaio 2022 con contratto a tempo indeterminato, sia per quelli assunti in precedenza e ancora in forza, mentre non sono più assoggettate all’aliquota contributiva del 2,75 per cento per la disoccupazione agricola.
Contributi INPS 2023 operai agricoli a tempo parziale: i minimali
Ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli operai agricoli a tempo parziale, la retribuzione da considerare non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionali, oppure dagli accordi collettivi o contratti individuali.
“La retribuzione deve essere adeguata, se inferiore, a quella individuata dall’articolo 11 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che fissa il criterio per determinare un apposito minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale.”
Il procedimento del calcolo per determinare la retribuzione minima oraria per l’anno 2023 è il seguente:
“53,95 x 6/39 = 8,30 euro.”
Contributi INAIL 2023 operai agricoli dipendenti
Non ci sono cambiamenti per le aliquote dei contributi INAIL dovuti per gli operai agricoli dipendenti, che restano quelle stabilite in precedenza e indicate nella tabella.
Contribuzione | Misura |
---|---|
Assistenza Infortuni sul Lavoro | 10,1250 per cento |
Addizionale Infortuni sul Lavoro | 3,1185 per cento |
Contributi INPS operai agricoli 2023, agevolazioni per zone tariffarie
Non ci sono novità anche per quanto riguarda le agevolazioni per zone tariffarie nel settore dell’agricoltura per il 2023.
Si applicano, quindi, le misure previste dalla Legge di Stabilità 2011 indicate bella tabella.
Territori | Misura agevolazione | Aliquota applicata |
---|---|---|
Non svantaggiati | - | 100 per cento |
Particolarmente svantaggiati (ex Montani) | 75 per cento | 25 per cento |
Svantaggiati | 68 per cento | 32 per cento |
Infine, l’INPS ricorda come queste agevolazioni non si applichino al contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge n. 845/1978. Si tratta del contributo pari allo 0,30 per cento della retribuzione imponibile, destinato al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.
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