Cassa integrazione, dalla decurtazione dell'assegno di CIGS fino alla revoca integrale: pronte le sanzioni in caso di mancata partecipazione alle attività di formazione. A definire le regole è il decreto del Ministero del Lavoro pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 2022, parte degli interventi di riforma degli ammortizzatori sociali.
Cassa integrazione, la mancata partecipazione alle iniziative di formazione sarà sottoposta a sanzioni.
Dalla riduzione dell’assegno mensile fino alla decadenza dello stesso, a definire le regole per i lavoratori percettori della CIGS è il decreto del Ministero del Lavoro datato 2 agosto 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre e in vigore da oggi.
Si tratta di un nuovo capitolo degli interventi previsti nell’ambito della riforma degli ammortizzatori sociali delineata dalla Legge di Bilancio 2022 che, tra le novità, ha collegato la percezione della cassa integrazione straordinaria all’obbligo di formazione e riqualificazione professionale dei lavoratori.
La mancata partecipazione alle iniziative di formazione, senza giustificato motivo, potrà portare alla decadenza dal diritto alla percezione della cassa integrazione.
Cassa integrazione, pronte le sanzioni per chi salta la formazione: dal taglio dell’assegno alla decadenza
Sono i lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale straordinari (CIGS) di cui al Capo III, Titolo I e II del decreto legislativo n. 148/2015 i destinatari delle nuove regole in materia di partecipazione obbligatoria ai corsi di formazione e riqualificazione professionale.
Così come stabilito dal decreto del Ministero del Lavoro pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 2022 e in vigore dal giorno successivo, in caso di mancata partecipazione del lavoratore alle iniziative predisposte sarà applicata una sanzione proporzionata alle ore complessivamente saltate, secondo il seguente schema:
- taglio di un terzo delle mensilità della cassa integrazione straordinaria, con un minimo di un mese di decurtazione, in caso di mancata partecipazione nella misura compresa tra il 25 e il 50 per cento delle ore complessive previste per ognuno dei corsi proposti;
- taglio della metà delle mensilità della CIGS, con un minimo di un mese, in caso di mancata partecipazione nella misura compresa tra il 50 e l’80 per cento delle ore complessive per ognuno dei corsi proposti;
- decadenza dal trattamento di integrazione salariale in caso di mancata partecipazione in misura superiore all’80 per cento delle ore complessive previste.
Queste le regole che si applicheranno dunque a chi non rispetterà il vincolo della formazione obbligatoria. Il recupero della prestazione erogata salva gli oneri relativi alla contribuzione figurativa e all’assegno al nucleo familiare eventualmente erogato.
- Decreto del Ministero del Lavoro del 2 agosto 2022 - Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 2022
- Criteri e modalità per l’accertamento sanzionatorio di mancata attuazione dell’obbligo formativo da parte del lavoratore in costanza delle integrazioni salariali straordinarie
Cassa integrazione, mancata formazione senza sanzioni in caso di giustificato motivo: dalla malattia ai gravi motivi familiari documentati
Unica eccezione all’applicazione delle sanzioni determinate in relazione a quanto stabilito dalla riforma degli ammortizzatori sociali è prevista in caso di giustificato motivo, ossia nei seguenti casi:
- documentato stato di malattia o di infortunio;
- servizio civile o di leva o richiamo alle armi;
- stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge;
- citazioni in tribunale, a qualsiasi titolo, dietro esibizione dell’ordine di comparire da parte del magistrato;
- gravi motivi familiari documentati e/o certificati;
- casi di limitazione legale della mobilità personale.
Costituirà inoltre giustificato motivo ogni altro impedimento oggettivo, oppure causa di forza maggiore, ossia tutti i fatti e le circostanze che impediscono al soggetto di partecipare alle iniziative, senza possibilità di valutazioni di carattere soggettive o discrezionali.
Controlli degli ispettori del lavoro sulla partecipazione ai corsi di formazione
Sarà nell’ambito dei controlli effettuati dal servizio ispettivo competente per territorio che verrà verificato il rispetto delle regole in materia di partecipazione ai corsi di formazione.
Se dai registri dell’ente che eroga la formazione emergeranno dunque assenze ingiustificate verrà contestata la sanzione corrispondente ai lavoratori interessati, dandone successivamente comunicazione all’INPS ai fini dell’applicazione della stessa.
Agli ispettori spetterà inoltre il compito di accertare il concreto svolgimento della formazione secondo il programma stabilito dall’accordo sindacale.
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