CIGS, pubblicate sulla Gazzetta ufficiale n. 227 del 28 settembre 2022 le regole per l'attuazione dei percorsi formativi e di riqualificazione professionale per i lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale straordinari. I progetti prevedono lo sviluppo di competenze per agevolare il riassorbimento lavorativo o migliorare l'occupabilità. Le attività formative possono essere finanziate anche da fondi paritetici interprofessionali.
CIGS, i lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria dovranno partecipare nei casi in cui è previsto ad attività formative e di riqualificazione professionale.
Il decreto del Ministero del Lavoro del 2 agosto 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 227 del 28 settembre e stabilisce le regole per l’attuazione delle iniziative di carattere formativo.
I progetti hanno l’obiettivo di individuare i fabbisogni di nuove o maggiori competenze per i periodi di riduzione o sospensione dell’attività. Prevedono, inoltre, lo sviluppo di capacità per facilitare il riassorbimento lavorativo oppure incrementare l’occupabilità in caso di licenziamento o ricollocazione.
Per il completamento del percorso verrà rilasciato un apposito attestato che certifica i risultati ottenuti.
Le attività possono essere cofinanziate dalle Regioni nell’ambito delle misure di formazione e politica attiva del lavoro e dai fondi paritetici interprofessionali.
CIGS: in arrivo corsi di formazione per i lavoratori in cassa integrazione
Arriva l’ufficialità per le regole che disciplinano le modalità di attuazione delle attività formative previste per i lavoratori beneficiari della cassa integrazione guadagni straordinaria, CIGS, e delle altre integrazioni salariali straordinarie (titolo II del Dlgs n. 148/2015).
Il decreto del Ministero del Lavoro che le stabilisce è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 227 del 28 settembre 2022.
Tutti i lavoratori che beneficiano di trattamenti integrazione salariale straordinaria, infatti, dovranno partecipare ad attività di formazione e riqualificazione professionale.
I lavoratori saranno tenuti alla frequenza in tutti i casi in cui questa è prevista dalla legge, nel caso in cui sia stata pattuita nel verbale di accordo sindacale dopo la procedura di consultazione oppure nell’ambito delle procedure sindacali che consentono l’accesso all’assegno di integrazione salariale previsto dai Fondi di solidarietà specificati dal Dlgs n. 148/2015.
L’obiettivo è quello di mantenere o sviluppare le competenze durante il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, anche nell’ottica della domanda di lavoro espressa dal mercato.
Nello specifico, i progetti formativi o di riqualificazione professionale devono individuare i fabbisogni legati al periodo di riduzione/sospensione dell’attività dei lavoratori.
Questi percorsi possono portare anche al conseguimento di una qualificazione di livello EQF 3 o 4, secondo il Quadro Europeo delle Qualifiche, cioè il sistema a livelli (da 1 a 8) permette di identificare in modo univoco il grado di approfondimento ottenuto in un determinato ambito.
Inoltre, i progetti devono prevedere anche lo sviluppo di competenze che possano agevolare il riassorbimento nella realtà aziendale di provenienza e aumentare l’occupabilità dei lavoratori, nel caso di licenziamento o ricollocazione.
Pertanto, i progetti formativi o di riqualificazione devono prevedere:
- le esigenze formative legate all’intervento dell’integrazione salariale straordinaria per la ripresa ordinaria dell’attività;
- le modalità di valorizzazione delle competenze possedute dal lavoratore anche attraverso servizi di individualizzazione o validazione delle competenze;
- le modalità di personalizzazione dei percorsi di apprendimento, sulla base della valutazione in ingresso.
Al completamento delle attività sarà rilasciata un’apposito attestato che certifichi i risultati ottenuti.
CIGS: le attività di formazione possono essere finanziate anche da fondi paritetici interprofessionali
Le attività formative e di riqualificazione professionale possono essere cofinanziate dalle Regioni secondo quanto previsto dalle rispettive misure in ambito di formazione e politica attiva del lavoro.
Allo stesso modo, i percorsi di formazione possono essere finanziati dai fondi paritetici interprofessionali, come stabilito al comma 1 dell’art. 25 ter del Dlgs n. 148/2015.
Si tratta di organismi istituiti per finanziare gli interventi di formazione continua dei lavoratori delle aziende che scelgono di aderirvi.
Sono finanziati con lo 0,30 per cento del contributo integrativo versato dai datori di lavoro all’INPS per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.
I fondi in questione possono finanziare attività formative sul Conto individuale o sul Conto formazione, oppure pubblicando avvisi per la concessione di finanziamenti sul Conto collettivo o di sistema.
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