Cassa integrazione 2022, le principali novità della riforma degli ammortizzatori sociali contenuta nel Disegno di Legge di Bilancio in esame al Senato. Come cambia la CIG: dalla platea di lavoratori interessati alla compatibilità con l'attività lavorativa.
Cassa integrazione 2022: nel Disegno di Legge di Bilancio in esame al Senato prende forma l’attesissima riforma degli ammortizzatori sociali, a cui il ministro del Lavoro e delle Poltiiche Sociali Andrea Orlando ha cominciato a lavorare fin dai primi giorni del suo mandato prendendo il testimone da Nunzia Catalfo.
L’arrivo della pandemia da Covid 19 nei primi mesi del 2020 ha determinato la necessità di ampliare, in via eccezionale, le porte d’accesso agli strumenti di integrazione salariale e l’ampio utilizzo che ne è stato fatto dai datori di lavoro per far fronte agli effetti economici dell’emergenza ha imposto una revisione del sistema.
I tempi sono cambiati, il mondo del lavoro è cambiato e anche la cassa integrazione deve cambiare: in questa ottica nascono le numerose novità inserite nel testo della prossima Legge di Bilancio.
Dalla platea di lavoratori interessati al computo dei dipendenti, sono diverse le modifiche al sistema degli ammortizzatori sociali in Italia che si applicheranno dal 2022.
Cassa integrazione 2022, le principali novità della riforma degli ammortizzatori sociali
La cassa integrazione consiste in una integrazione salariale riconosciuta in presenza di rapporto di lavoro ha l’obiettivo di garantire un sostegno economico ai dipendenti di aziende in situazioni di difficoltà.
Dal punto di vista della gestione degli ammortizzatori sociali, un ruolo di primo piano spetta all’INPS che, in presenza di avvenimenti che portano alla riduzione o sospensione dell’attività ordinaria, l’Istituto eroga una parte dello stipendio ai dipendenti delle aziende, direttamente o tramite conguaglio al datore di lavoro.
Il decreto legislativo numero 148 del 14 settembre 2015, su cui la Legge di Bilancio 2022 interviene, ha messo ordine tra le diverse tipologie di cassa integrazione, ordinaria, straordinaria e fondi di solidarietà (a cui si aggiunge anche la CIG in deroga).
Il testo rappresenta un corpo normativo unico sul tema, e ha previsto una prima estensione della cassa integrazione anche agli apprendisti, oltre ad avere incluso nei fondi di solidarietà tutti i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti, anziché più di 15, come previsto in precedenza.
Con la riforma degli ammortizzatori sociali che sta prendendo vita nella prossima Manovra, da approvare entro l’anno, sono diverse le novità in arrivo.
Le principali riguardano:
- la platea di lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale;
- il computo dei dipendenti;
- cambiano i massimali e il contributo addizionale;
- la compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa;
- l’accesso alla CIGS.
Cassa integrazione 2022 per tutti gli apprendisti: la riforma degli ammortizzatori sociali
Il testo del DDL Bilancio 2022 modifica la platea di lavoratori interessati dalla cassa integrazione intervenendo sugli articoli 1 e 2 del decreto legislativo numero 148 del 14 settembre 2015.
Attualmente possono beneficiare della cassa integrazione i seguenti lavoratori con un’anzianità lavorativa effettiva di 90 giorni presso l’unità produttiva per cui si richiede il trattamento:
- Operai;
- Apprendisti assunti con l’apprendistato professionalizzante;
- Impiegati;
- Quadri;
- Lavoratori titolari di un contratto di inserimento;
- Lavoratori titolari di un contratto di solidarietà;
- Soci delle società di cooperative di produzione e lavoro.
La modifica agisce su due fronti:
- si riduce da 90 a 30 giorni l’anzianità lavorativa necessaria per accedere agli strumenti di integrazione salariale dal 1° gennaio 2022;
- vengono incluse nuove categorie di lavoratori beneficiari.
In particolare la CIG 2022 diventa accessibile anche da:
- lavoratori a domicilio e i collaboratori etero-organizzati di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015,
- lavoratori con apprendistato di alta formazione e di ricerca;
- lavoratori con apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato di alta formazione e ricerca.
Continuano a rimanere fuori dirigenti e autisti dipendenti da titolari d’impresa.
Si aggiunge, inoltre, un nuovo articolo, il 2 bis, al testo normativo oggetto di revisione:
“Agli effetti di cui al presente decreto, ai fini della determinazione dei limiti dei dipendenti, sono da comprendersi nel calcolo tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all’interno che all’esterno dell’azienda”.
Cassa integrazione 2022 tra CIGO e CIGS: le principali novità
La CIGO è destinata ai datori di lavoro che rientrano nelle seguenti categorie:
- imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
- cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
- imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
- cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
- imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
- imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
- imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
- imprese addette all’armamento ferroviario;
- imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
- imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
- imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
- imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.
- In caso di sospensione o riduzione dell’attività produttiva, l’azienda deve comunicare in via preventiva ai sindacati le cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati.
Generalmente la durata massima della cassa integrazione arriva a 13 settimane continuative, prorogabili trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane.
Secondo le regole attualmente in vigore, si accede alla cassa integrazione ordinaria in modo tale da garantire ai lavoratori che sospendono o riducono la loro attività lavorativa un’integrazione salariale per due motivazioni:
- situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
- situazioni temporanee di mercato.
Diverso è il caso della CIGS, cassa integrazione straordinaria, che viene invece riconosciuta per eventi aziendali strutturali:
- riorganizzazione aziendale;
- crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa;
- contratto di solidarietà.
Le condizioni relative alle prime due causali vengono riviste dalla riforma degli ammortizzatori sociali della Legge di Bilancio 2022. E cambiano anche i tempi:
- per la riorganizzazione aziendale la durata massima è fissata in 24 mesi nel quinquennio mobile;
- per la crisi aziendale in 12 mesi anche continuativi e una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che si sia concluso un periodo pari a due terzi di quello
- relativo alla precedente autorizzazione.
Numerose sono le novità anche sul campo di applicazione della CIGS, che attualmente si presenta come segue.
Lavoratori impiegati | Categorie di aziende |
---|---|
Mediamente più di 15 dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti | a) imprese industriali, comprese quelle edili e affini; b) imprese artigiane che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell’attivita’ dell’impresa che esercita l’influsso gestionale prevalente; c) imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che subiscano una riduzione di attivita’ in dipendenza di situazioni di difficolta’ dell’azienda appaltante, che abbiano comportato per quest’ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale; d) imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa, che subiscano una riduzione di attivita’ in conseguenza della riduzione delle attivita’ dell’azienda appaltante, che abbia comportato per quest’ultima il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale; e) imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile; f) imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi; g) imprese di vigilanza |
Più di 50 dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti | a) imprese esercenti attivita’ commerciali, comprese quelle della logistica; b) agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici |
a prescindere dal numero dei dipendenti | a) imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonchè imprese del sistema aereoportuale; b) partiti e movimenti politici |
Si includono:
- le imprese che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, inclusi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio;
- a prescindere dal numero dei dipendenti, le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aeroportuale, per specifiche causali.
- a prescindere dal numero dei dipendenti, partiti e movimenti politici per specifiche causali, a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 149 del 2013.
In questo quadro di novità, poi, si inserisce l’estensione dei Fondi di solidarietà bilaterale alle aziende con meno di 5 dipendenti ed escluse dalla CIGO.
Cassa integrazione 2022, riforma degli ammortizzatori sociali: novità sul contributo addizionale
In generale le novità sulla CIG non riguardano solo la platea di lavoratori e datori di lavoro interessati, anche i massimali e il contributo addizionale.
Dal 1° gennaio 2022 l’importo del trattamento di integrazione salariale, indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, non può superare l’importo massimo mensile di euro 1.167,91, e viene rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
Mentre dal 1° gennaio 2025 si introduce una riduzione di tre punti percentuali del contributo addizionale per i datori di lavoro che non richiedono trattamenti di integrazione salariale per almeno 24 mesi:
- 6 per cento (anziché 9 per cento) della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
- 9 per cento (anziché 12 per cento) oltre il precedente limite e fino a 104 settimane in un quinquennio mobile.
Con l’aggiunta del comma 5 bis all’articolo 7 del decreto legislativo numero 148 del 14 settembre 2015, viene fissata la scadenza entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui inizia il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dall’adozione del provvedimento di autorizzazione per l’invio all’INPS di tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale.
Oltre i termini, il pagamento della prestazione risulta a carico del datore di lavoro.
Cassa integrazione 2022: le novità sulla compatibilità con l’attività lavorativa
Le novità della riforma degli ammortizzatori sociali hanno un impatto anche sul rapporto tra cassa integrazione e attività lavorativa.
L’articolo 8 del testo di riferimento viene rinominato “Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa”.
Viene abrogato il comma 1:
“I lavoratori beneficiari di integrazioni salariali per i quali è programmata una sospensione o riduzione superiore al 50 per cento dell’orario di lavoro, calcolato in un periodo di 12 mesi, sono soggetti alle disposizioni di cui all’articolo 22 del decreto legislativo adottato in attuazione dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”.
Mentre il secondo comma viene riscritto.
I lavoratori che svolgono attività di lavoro subordinato di durata superiore a 6 mesi o anche di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non hanno diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate.
Nel caso in cui il lavoratore svolga attività di lavoro subordinato a tempo determinato inferiore a sei mesi, il trattamento è sospeso per la durata del rapporto di lavoro mentre con le regole attualmente in vigore non è previsto per le giornate di lavoro effettuate.
Per la conferma ufficiale di tutte le novità sugli ammortizzatori sociali, in ogni caso, è necessario attendere l’approvazione definitiva del testo della Legge di Bilancio 2022.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Cassa integrazione 2022, arriva la riforma degli ammortizzatori sociali: le principali novità