L'INPS con la circolare n. 41 del 7 aprile riepiloga tutte le novità per l'assegno unico per quest'anno e pubblica le tabelle con gli importi del trattamento e relative soglie ISEE aggiornate. Le nuove maggiorazioni sono state previste dall'ultima Legge di Bilancio. L'Istituto ricorda anche le istruzioni per la presentazione del valore ISEE per il 2023
Da gennaio 2023 sono in vigore le maggiorazioni dell’importo dell’assegno unico previste dalla Legge di Bilancio 2023.
Nella circolare n. 41 del 7 aprile l’INPS sintetizza tutte le novità e fornisce le tabelle con i nuovi importi del trattamento e le relative soglie ISEE aggiornate.
Si tratta delle maggiorazioni del 50 per cento previste per i nuclei con figli con meno di un anno d’età, con almeno quattro figli a carico e con figli disabili.
L’Istituto, inoltre, ricorda che chi ha già presentato una domanda in corso di validità non dovrà ripresentarla per continuare a beneficiare dell’importo spettante, ma dovrà solamente presentare la DSU aggiornata al 2023.
C’è tempo fino al prossimo 30 giugno per inviare il nuovo valore ISEE, in mancanza del quale non si riceveranno gli arretrati da marzo e sarà erogato l’importo minimo di 50 euro.
Assegno Unico 2023: dall’INPS chiarimenti su maggiorazioni e presentazione ISEE
Tramite la circolare n. 41, pubblicata il 7 aprile 2023, l’INPS fornisce alcune precisazioni per quanto riguarda l’assegno unico.
In particolare, in relazione alle novità in vigore dal 1° gennaio e introdotte dalla Legge di Bilancio 2023. La legge n. 197/2022, infatti, ha previsto diversi aumenti dell’importo della prestazione per i figli a carico, con decorrenza dal primo mese dell’anno.
Si tratta delle seguenti maggiorazioni:
- l’aumento del 50 per cento dell’importo per i figli con meno di un anno d’età;
- l’aumento del 50 per cento della maggiorazione forfettaria per i nuclei con almeno quattro figli a carico;
- la stabilizzazione, a regime, degli aumenti previsti per il 2022 in favore nuclei familiari con figli disabili.
In allegato al documento, l’INPS fornisce le tabelle aggiorate degli importi spettanti sulla base del valore ISEE del nucleo familiare e dei componenti dello stesso.
- INPS - Circolare n. 41 del 7 aprile 2023 - Allegato 1
- Nuovi importi dell’assegno e relative soglie ISEE aggiornate
Per quanto riguarda i nuclei con figli di età inferiore a un anno, e un valore ISEE fino a 40.000 euro, l’assegno viene aumentato del 50 per cento fino al compimento del primo anno di vita del bambino.
L’incremento dell’importo del 50 per cento è riconosciuto anche per i nuclei con tre o più figli, ma solamente per quelli che hanno un’età compresa tra uno e tre anni. In questo caso l’importo è riconosciuto dal 1° gennaio per i livelli ISEE fino a 43.240 euro.
“Resta ferma l’applicazione, in presenza di figli successivi al secondo, della maggiorazione prevista dall’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 230/2021, pari a un massimo di 91,90 euro per un ISEE fino a 16.215 euro (importi rivalutati per l’anno 2023).”
Per i nuclei con almeno 4 figli, poi, la maggiorazione forfettaria mensile di 100 euro aumenta del 50 per cento, e dunque sale a 150 euro mensili.
Per quanto riguarda invece, i nuclei con figli disabili, la Legge di Bilancio ha reso strutturali le modifiche introdotte nel 2022 in via temporanea.
Pertanto, dal 1° gennaio 2023:
- l’assegno unico è erogato ai nuclei con figli disabili senza limiti di età con importi fino a un massimo di 189,20 euro per ISEE inferiore o uguale a 16.215 euro;
- le maggiorazioni in funzione del grado di disabilità per i figli maggiorenni fino al compimento dei 21 anni di età sono stabilmente equiparate a quelle dei figli disabili minorenni.
Inoltre, è confermato per il 2023 e per il 2024 l’incremento di 120 euro al mese nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità, previsto dall’articolo 5, comma 9-bis, del DL n. 230/2021.
Assegno unico 2023: modalità e termini di presentazione dell’ISEE
Come già sottolineato dall’INPS nella circolare n. 132 dello scorso dicembre, chi ha presentato la domanda per l’assegno unico entro il 28 febbraio 2023, che non sia decaduta o non sia stata respinta, revocata o oggetto di rinuncia, non dovrà ripresentarla per continuare a fruire della prestazione per tutto l’anno in corso.
I richiedenti dovranno però comunicare ogni eventuale variazione nelle informazioni presenti nella vecchia domanda e aggiornare l’ISEE per poter usufruire dell’importo completo. Per i primi 2 mesi dell’anno si è fatto riferimento all’ISEE 2022.
Chi non ha mai fruito della prestazione oppure non ha una domanda in corso di validità prima del 28 febbraio 2023, potrà presentarla secondo le consuete modalità.
Nella circolare n. 41 l’Istituto precisa come per facilitare la presentazione dell’ISEE sia in fase di rilascio il nuovo Portale Unico ISEE, attraverso il quale sarà possibile presentare la documentazione online, anche in modalità precompilata.
Senza una DSU aggiornata (e per valori ISEE oltre 40.000 euro), l’INPS erogherà l’assegno con importo minimo, cioè 50 euro per ogni figlio. C’è comunque tempo fino al 30 giugno 2023 per aggiornare l’ISEE. Per le domande presentate entro questa data, infatti, l’importo spetta con tutti gli arretrati dal mese di marzo.
In conclusione, l’INPS ricorda anche che per quanto riguarda i titoli di soggiorno ammissibili ai fini del diritto all’assegno unico, è possibile percepire il trattamento anche per il permesso di soggiorno per protezione temporanea, che viene rilasciato alle persone provenienti dall’Ucraina, i quali sono stati prorogati al 31 dicembre 2023.
Per tutti gli altri dettagli e per gli esempi pratici illustrati dall’INPS si rimanda al testo integrale della circolare n. 41/2023.
- INPS - Circolare n. 41 del 7 aprile 2023
- Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”. Modifiche alla disciplina dell’Assegno unico e universale per i figli a carico introdotta dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, e successive modificazioni. Precisazioni sui permessi di soggiorno. Istruzioni contabili
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