Vitalizi consiglieri regionali, come si calcola la base imponibile?

Tommaso Gavi - Imposte

Vitalizi consiglieri regionali, come deve essere calcolata la base imponibile? Si deve applicare la percentuale che risulta dal rapporto tra l'ammontare degli assegni del 2020 e le trattenute dell'ultimo periodo di imposta. Lo spiega la risposta all'interpello numero 78 del 7 febbraio 2022 dell'Agenzia delle Entrate: data la riduzione degli assegni vitalizi, la percentuale deve essere rimodulata.

Vitalizi consiglieri regionali, come si calcola la base imponibile?

Vitalizi consiglieri regionali, in che modo si calcola la base imponibile?

A fornire i chiarimenti è la risposta all’interpello numero 78 del 7 febbraio 2022 dell’Agenzia delle Entrate.

Secondo quanto stabilito dalla legge regionale numero 20 del 2019, la base imponibile deve essere calcolata applicando la percentuale che risulta dal rapporto tra l’ammontare degli assegni vitalizi nel periodo d’imposta 2020 e le trattenute complessivamente effettuate nell’ultimo periodo di imposta.

La base imponibile deve quindi essere rimodulata in misura corrispondente al nuovo rapporto che individua i criteri forfettari di calcolo.

Tale elemento è necessario per calcolare la quota parte dell’ammontare degli assegni vitalizi da escludere dall’imposizione, ovvero la somma individuata in maniera forfettaria che corrisponde ai contributi non previdenziali già assoggettati a tassazione.

Vitalizi consiglieri regionali, come si calcola la base imponibile?

Come si calcola la base imponibile dei vitalizi consiglieri regionali, in che modo si calcola la base imponibile?

A fornire i chiarimenti è la risposta all’interpello numero 78 del 7 febbraio 2022 dell’Agenzia delle Entrate.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 78 del 2022
Assegni vitalizi spettanti agli ex consiglieri regionali - Determinazione della base imponibile a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo l, commi 965 e 966, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - Articolo 50, comma 1, lettera g), e articolo 52, comma 1, lettera b), del Tuir.

La norma che deve essere presa a riferimento è la legge regionale numero 20 del 2019.

Nel calcolo della base imponibile si deve applicare la percentuale che risulta dal rapporto tra l’ammontare degli assegni vitalizi nel periodo d’imposta 2020 e le trattenute complessivamente effettuate nell’ultimo periodo di imposta.

Lo spunto per i chiarimenti nasce dal quesito posto dall’istante, che riguarda gli assegni vitalizi in favore delle cariche di presidente, assessore o consigliere regionale.

Nello specifico il quesito è relativo al calcolo della base imponibile degli assegni vitalizi erogati dopo il 1° dicembre 2019: per evitare che l’imposta venga pagata due volte, si deve individuare deducendo ancora la percentuale fissa del 15,74 per cento, o deve essere ricalcolata in funzione della nuova spesa complessiva per assegni vitalizi secondo quanto stabilito dall’articolo 52, comma 1, lettera b), del TUIR.

Nel rispondere al quesito posto dall’istante, l’Agenzia delle Entrate riepiloga il quadro normativo di riferimento.

Vitalizi consiglieri regionali, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate partono da quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge regionale di riferimento.

Per quanto riguarda l’ambito applicativo la norma prevede quanto che:

“i trattamenti previdenziali, erogati o da erogare, il cui ammontare è definito esclusivamente sulla base del sistema di calcolo contributivo, ai sensi della disciplina di cui alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.”

Sugli assegni vitalizi dopo la riforma ha fornito chiarimenti anche la consulenza giuridica numero 954-2 del 2016.

Nel documento di prassi viene spiegato che, dopo abolizione dell’emolumento, per evitare una doppia imposizione:

“la quota imponibile dell’assegno vitalizio deve essere calcolata applicando la percentuale risultante dal rapporto tra l’ammontare degli assegni vitalizi e le trattenute complessivamente effettuate nell’ultimo periodo d’imposta di vigenza dell’istituto per l’intero anno”.

Una delibera dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale aveva stabilito che la quota parte degli assegni vitalizi e di reversibilità da assoggettare a ritenute IRPEF, a partire dall’anno 2016, fosse pari all’84,26 per cento.

La percentuale era stata calcolata sulla base dei dati del 2012, ultimo anno di applicazione delle ritenute sugli assegni vitalizi per la Regione in questione.

Tuttavia, dal momento che l’ammontare degli assegni vitalizi è stato ridotto a partire dal 1° gennaio 2019, varia un elemento del rapporto su cui era stato calcolato il criterio forfettario.

In sostanza, a parere dell’Agenzia delle Entrate, la percentuale deve essere rimodulata per calcolare la quota parte dell’attuale ammontare degli assegni vitalizi che devono essere esclusi dall’imposizione.

In conclusione, l’Amministrazione finanziaria mette in evidenza quanto segue:

“Pertanto, si reputa condivisibile la soluzione prospettata dall’Istante, secondo cui la quota imponibile degli assegni vitalizi in corso di erogazione va calcolata in ragione del rapporto tra la spesa complessiva degli assegni vitalizi nel periodo d’imposta 2020 (prima annualità nella quale è stata applicata per tutte le mensilità la riduzione di cui alla suddetta legge) e le trattenute complessivamente effettuate nell’ultimo anno di vigenza dell’istituto dell’assegno vitalizio, ossia il 2012, nella misura in cui tali trattenute che hanno alimentato i vitalizi non siano state dedotte, ma abbiano scontato l’imposta.”

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