Imposta di bollo: esenzione per i prospetti dei vitalizi dei consiglieri regionali. L'atto ha la funzione di quietanza delle somme erogate
Imposta di bollo, nel caso dei vitalizi ricevuti dai consiglieri regionali è prevista l’esenzione.
L’atto, oltre che indicare l’imponibile lordo, le trattenute e l’importo netto da liquidare accreditato al beneficiario tramite il tesoriere del Consiglio regionale, ha la funzione di quietanza delle somme erogate.
Si applica quindi quanto previsto dall’articolo 26 della Tabella, allegato B, del Dpr n. 642/1972.
Imposta di bollo: per i vitalizi dei consiglieri regionali è prevista l’esenzione
Per i prospetti relativi agli assegni vitalizi percepiti dai consiglieri o ex consiglieri regionali è prevista l’esenzione dall’imposta di bollo.
Sul punto possiamo prendere come spunto un interessante intervento dell’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 419/2021.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 419 del 18 giugno 2021
- Imposta di bollo prospetti attestanti assegni vitalizi.
L’approfondimento nasce dal quesito posto dall’istante, un ex consigliere regionale.
Il soggetto chiede chiarimenti sulla corretta tassazione degli atti, dal momento che il prospetto è assoggetto a imposta di bollo con addebito ai beneficiari.
Tuttavia, in fino ad ottobre 2010, l’imposta di bollo non era stata applicata.
L’istante propone due diverse soluzioni per l’esenzione dall’imposta in questione.
La prima parte dal presupposto che gli assegni vitalizi rientrano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
A supporto di tale tesi c’è il fato che il Consiglio provvede anno per anno a predisporre la certificazione unica, per attestare gli importi delle somme liquidate nel periodo precedente.
La seconda argomentazione, invece, si concentra sulla natura previdenziale dell’assegno, che sarebbe esente dall’imposta di bollo come le somme versate ad altre cariche istituzionali.
Tale ipotesi si basa anche su una risposta fornita nel 2014 dell’Agenzia delle Entrate.
Imposta di bollo sui vitalizi: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Per rispondere al quesito posto dall’istante, l’Agenzia delle Entrate richiama i presupposti per il pagamento dell’imposta di bollo e riepiloga il quadro normativo di riferimento.
Innanzitutto, l’Amministrazione finanziaria chiarisce che l’articolo 1 del Testo unico che regola l’imposta di bollo stabilisce che:
“Sono soggetti all’imposta di bollo gli atti, i documenti e i registri indicati nell’annessa tariffa.”
Se superano il valore di 77,47 euro, sono ricompresi nel pagamento dell’imposta:
“Fatture, note, conti e simili documenti recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria”
Inoltre il pagamento è responsabilità di chi consegna o spedisce il documento, dal momento che l’atto deve essere tassato dalla sua formazione.
Tuttavia, l’articolo 26 del Testo unico chiarisce che è prevista l’esenzione per:
“Quietanze degli stipendi, pensioni, paghe, assegni, premi, indennità e competenze di qualunque specie relative a rapporti di lavoro subordinato”.
Il prospetto rilasciato dal Consiglio regionale certifica il vitalizio pagato e svolge quindi le seguenti funzioni:
- quietanza delle somme erogate;
- indicazione dell’imponibile lordo;
- indicazione delle trattenute di legge;
- indicazione dell’importo netto liquidato.
Tali prospetti che attestano gli assegni vitalizi sono quindi ricompresi nell’esenzione dall’imposta di bollo, in base a quanto previsto dall’articolo 26 della tabella allegata al d.P.R. n. 642 del 1972.
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