Rapporto a tempo determinato nel contratto di somministrazione: confermato il superamento dei limiti di durata fissati dal Decreto Dignità. Tra le novità introdotte con il Decreto Fiscale 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 ottobre, c'è l'eliminazione della scadenza del 31 dicembre 2021 con conferma della regola che permette proroghe e rinnovi oltre i 24 mesi.
Rapporto a tempo determinato nel contratto di somministrazione: possibili proroghe e rinnovi anche oltre i 24 mesi.
Il Decreto Fiscale 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 ottobre 2021, ha confermato la regola che permette, con riferimento alle missioni dei lavoratori somministrati, di superare i limiti di durata generali.
La deroga al vincolo dei due anni per questa particolare tipologia di rapporto, prevista in via temporanea fino al 31 dicembre 2021, è quindi entrata a pieno regime nella disciplina generale del contratto di lavoro.
Disciplina che, in estrema sintesi, stabilisce che i rapporti a tempo determinato non possono superare la durata complessiva di 24 mesi, salvo particolari esigenze previste dai contratti collettivi. Oltrepassati i due anni il rapporto si trasforma automaticamente in indeterminato.
Ora, il Decreto Fiscale del 2022 ha “cementato” l’eccezione introdotta dal DL n.104/2020 (il Decreto Agosto) che aveva messo in stand by per le missioni in caso di somministrazione, fino a dicembre di quest’anno, il vincolo. Una misura che puntava a facilitare lavoratori e aziende in tempo di pandemia.
Il lavoratore somministrato, assunto a tempo indeterminato dall’agenzia, anche dopo il 2021 potrà essere impiegato in missione per periodi superiori a due anni, pur se non continuativi, senza che ciò determini in capo all’utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.
Tempo determinato e somministrazione: rinnovo e proroga oltre i 24 mesi nel DL Fiscale 2022
Nel pieno della crisi occupazionale esacerbata dalla pandemia da Covid, il Legislatore ha previsto diverse eccezioni provvisorie al limite di durata dei due anni, ritenuto troppo rigido per lavoratori e datori di lavoro.
Uno dei provvedimenti che ha allargato le maglie della disciplina fino al 31 dicembre 2021, con specifico riguardo ai contratti di somministrazione, è stato il Decreto Agosto, o meglio, la sua legge di conversione.
La Legge n. 126/2020 ha infatti modificato l’art. 31 del D. Lgs. n. 81/2015, il cosiddetto Jobs Act, che contiene l’attuale disciplina organica sui contratti di lavoro aggiornata dal Decreto Dignità.
Il primo comma del citato articolo 31, nell’ultimo periodo così modificato stabilisce:
“Nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l’agenzia di somministrazione e l’utilizzatore sia a tempo determinato l’utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori a ventiquattro mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l’agenzia di somministrazione abbia comunicato all’utilizzatore l’assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all’utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato. La disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia fino al 31 dicembre 2021 ”.
La deroga, quindi, nel rispetto di specifici presupposti, congelava i limiti di durata massima dei contratti di somministrazione, ma solo fino al 31 dicembre.
Ora, il provvedimento collegato alla prossima Legge di Bilancio, approdato in Gazzetta il 21 ottobre, ha cancellato l’ultima frase dell’articolo che limitava nel tempo l’efficacia dell’eccezione.
In particolare, l’art. 11, comma 15 del DL n. 146/2021, sopprimendo l’ultima parte della norma, l’ultimo Decreto Fiscale ha finalmente concesso che i periodi di missione del lavoratore presso le imprese utilizzatrici possono essere rinnovabili e prorogabili oltre i due anni in presenza delle seguenti condizioni:
- contratto di somministrazione tra agenzia e utilizzatore a tempo determinato;
- missione a tempo determinato del lavoratore presso l’utilizzatore;
- assunzione a tempo indeterminato del lavoratore presso l’agenzia di somministrazione.
Con riguardo a quest’ultimo presupposto c’è bisogno, tuttavia, di un’ulteriore specificazione: l’agenzia di somministrazione deve aver comunicato all’utilizzatore l’assunzione a tempo indeterminato del lavoratore somministrato.
Una volta ricevuta la conferma sulla tipologia contrattuale in essere tra agenzia e lavoratore, l’azienda utilizzatrice può considerare “neutro” il relativo rapporto di somministrazione per quanto riguarda la durata.
Contratti a termine in caso di somministrazione, la confusione generata dal Decreto Agosto
La legge di conversione del Decreto Agosto ritenendo un’eccezione temporanea il superamento dei 24 mesi, aveva fin da subito generato molta confusione.
Questa norma ha congelato “formalmente”, a determinate condizioni, il vincolo di durata riferito ai rapporti di lavoro a tempo determinato in somministrazione.
Un vincolo che la disciplina generale dei contratti di lavoro prevede per tutti i rapporti.
Formalmente perché, nei fatti, il limite generale è stato sempre interpretato in maniera poco rigida per i lavoratori somministrati, anche per via dell’orientamento espresso dal Ministero del Lavoro con la circolare numero 17 del 2018, che non assoggettava ad alcun limite di durata le missioni a termine presso gli utilizzatori.
“(...) nessuna limitazione è stata introdotta per l’invio in missione di lavoratori assunti a tempo indeterminato dal somministratore. Pertanto (...) tali lavoratori possono essere inviati in missione sia a tempo indeterminato che a termine presso gli utilizzatori senza obbligo di causale o limiti di durata”.
Si legge nel documento di prassi.
Più che prevedere un’eccezione, quindi, la norma introdotta dal Decreto Agosto sembrava aver fornito una vera e propria interpretazione autentica della disposizione che si intendeva derogare, una visione peraltro contraria all’orientamento del Ministero a cui per anni le agenzie si erano conformate.
Da una parte c’era il DL n. 104/2020 che derogava “temporaneamente” alla disciplina generale che vieta il superamento dei due anni, dall’altra la prassi, che si conformava anche a quanto indicato nel 2018 dal Ministero, che tale deroga l’aveva sempre fatta valere.
La norma, oltre a criticità interpretative, aveva determinato un grande problema di carattere pratico poiché, di fatto, lasciava sospesi migliaia di rapporti a termine.
Dalla fine della deroga, ora scongiurata, sarebbero stati travolti secondo le stime dei sindacati circa 100.000 lavoratori interinali con contratti in scadenza che, non potendo essere assunti a tempo indeterminato dalle imprese utilizzatrici, sarebbero stati mandati a casa.
Insomma, un’operazione così semplice come depennare dal primo comma dell’art. 31 del D. Lgs. n. 81/2015 l’ultima frase deriva da un percorso molto complesso.
Il Decreto Fiscale ha dato un colpo di spugna armonizzando finalmente tutta la disciplina: da ora e per gli anni a venire, nel rispetto delle condizioni previste, la missione del lavoratore somministrato presso un’azienda utilizzatrice può eccedere liberamente i due anni senza che intervenga la stabilizzazione automatica.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Tempo determinato e somministrazione: rinnovo e proroga oltre i 24 mesi nel DL Fiscale 2022