Contratto di somministrazione a termine, anche per più di due anni: la novità riguarda in particolare i lavoratori assunti a tempo indeterminato dall'agenzia e permette di fare un'eccezione rispetto alle tempistiche ordinarie fino al 31 dicembre 2021. A stabilirlo è la legge di conversione del DL Agosto.
Contratto di somministrazione a termine, la missione presso l’impresa utilizzatrice può durare anche per più di due anni senza determinare l’assunzione a tempo indeterminato, che nella disciplina ordinaria rappresenta la conseguenza al superamento del limite dei 24 mesi.
Si tratta di una strada tracciata dalla legge di conversione del Decreto Agosto e percorribile fino al 31 dicembre 2021, ma solo per i lavoratori che hanno con l’agenzia un rapporto a tempo indeterminato.
Contratto di somministrazione a termine, anche per più di due anni
La possibilità di procedere con una o più missioni presso la stessa impresa con un’eccezione sui tempi dei contratti di somministrazione a termine è contenuta nel comma 1 bis dell’articolo 8 del Decreto Agosto, inserito durante l’iter di conversione in legge del testo insieme ad altre novità sul fronte lavoro.
Con questa modifica si aggiunge alle regole previste dall’articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, una precisazione:
“Nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l’agenzia di somministrazione e l’utilizzatore sia a tempo determinato l’utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori a ventiquattro mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l’agenzia di somministrazione abbia comunicato all’utilizzatore l’assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all’utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato. La disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia fino al 31 dicembre 2021”.
Anche superando il limite dei 24 mesi il rapporto tra lavoratore e azienda non si trasforma in un rapporto a tempo indeterminato, come previsto.
Contratto di somministrazione a termine, anche per più di due anni
Per una visione chiara sulla portata della novità introdotta dalla legge di conversione del Decreto Agosto, è necessario riepilogare il meccanismo dei contratti di somministrazione.
Prima di tutto, bisogna specificare che in gioco ci sono tre attori:
- il lavoratore;
- l’impresa;
- l’agenzia di somministrazione.
Il rapporto tra loro è regolato da due tipologie di contratto:
- il contratto di somministrazione che lega l’impresa e l’agenzia e può essere a tempo determinato o indeterminato;
- il contratto di lavoro tra lavoratore e agenzia che allo stesso modo può avere le due formule previste.
La possibilità di superare il limite dei 24 mesi riguarda il periodo o i periodi di missione svolti presso un’impresa sulla base di un contratto a tempo determinato tra impresa e agenzia e si applica fino al 2021 per i lavoratori che hanno un contratto a tempo indeterminato con l’agenzia di somministrazione, informazione che deve essere comunicata all’impresa.
Rispettando le condizioni poste, anche se si superano i due anni, il rapporto tra lavoratore e impresa non si trasforma in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, come previsto dalla regola ordinaria.
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