Il supporto all’interpretazione: l’interpello puro

Una panoramica sulla procedura di supporto all'interpretazione, dalla consultazione della banca dati alla richiesta di interpello. Le novità alla luce delle modifiche allo statuto dei diritti del contribuente

Il supporto all'interpretazione: l'interpello puro

L’articolo 11, della Legge n. 212/2000 – norma che si occupa del diritto di interpello – è stato oggi riscritto dal Dlgs n. 219 del 2023, che ne ha cambiato il volto.

Le modifiche apportate, tuttavia, non vanno lette disgiuntamente ma in combinato disposto con i nuovi artt.10-quinquies, 10-sexies, 10-septies, 10-octies, 10-nonies, della Legge n. 212/2000.

Vediamo quindi di fornire sinteticamente un quadro d’insieme.

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Il supporto all’interpretazione, l’interpello puro

L’Amministrazione finanziaria fornisce supporto ai contribuenti nell’interpretazione e nell’applicazione delle disposizioni tributarie mediante:

  • circolari interpretative e applicative;
  • consulenza giuridica;
  • interpello;
  • consultazione semplificata.

L’Amministrazione finanziaria, inoltre, pubblica le circolari per fornire:

  • la ricostruzione del procedimento formativo delle nuove disposizioni tributarie e i primi chiarimenti dei loro contenuti;
  • approfondimenti e aggiornamenti interpretativi conseguenti a nuovi orientamenti legislativi e giurisprudenziali;
  • inquadramenti sistematici su tematiche di particolare complessità;
  • istruzioni operative ai suoi uffici.

Nell’elaborazione delle circolari, l’Amministrazione finanziaria, nei casi di maggiore interesse, può effettuare interlocuzioni preventive con soggetti istituzionali ovvero con ordini professionali, associazioni di categoria o altri enti esponenziali di interessi collettivi, nonché farle oggetto di pubblica consultazione prima della loro pubblicazione.

L’Amministrazione finanziaria offre, su richiesta, consulenza giuridica alle associazioni sindacali e di categoria, agli ordini professionali, agli enti pubblici o privati, alle regioni e agli enti locali, nonché alle amministrazioni dello Stato, per fornire chiarimenti interpretativi di disposizioni tributarie su casi di rilevanza generale che non riguardano singoli contribuenti.

La richiesta di consulenza giuridica non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

La banca dati gratuita

Le persone fisiche e i contribuenti di minori dimensioni (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e alle società ad esse equiparate, ai sensi dell’art. 5, del TU n. 917/86, che applicano il regime di contabilità semplificata), avvalendosi dei servizi telematici dell’Amministrazione finanziaria accedono gratuitamente, su richiesta relativa a casi concreti, anche per il tramite di intermediari specificamente delegati, a una apposita banca dati che, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, contiene i documenti di prassi, le risposte a istanze di consulenza giuridica e interpello, le risoluzioni e ogni altro atto interpretativo.

La banca dati consente l’individuazione della soluzione al quesito interpretativo o applicativo esposto dal contribuente.

Quando la risposta al quesito non è individuata univocamente, la banca dati informa il contribuente che può presentare istanza di interpello.

La risposta produce gli effetti di cui all’articolo 10, comma 2, della Legge n. 212/2000, esclusivamente nei confronti del contribuente istante (in pratica, non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’Amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate all’amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori dell’amministrazione stessa).

ATTENZIONE: il comma 4, dell’art. 10-nonies, della Legge n. 212/2000, dispone che l’utilizzazione di tale servizio è condizione di ammissibilità ai fini della presentazione di istanze di interpello. Ciò consentirà un minor bisogno dell’interpello ordinario. Così che, pur restando confermato il contributo per la presentazione degli interpelli (demandato ad un apposito DM), esso sarà assolutamente limitato a poche fattispecie (probabilmente diverse da quelle relative all’interpello ordinario puro), atteso che la banca dati gratuita farà da filtro preventivo.

L’interpello puro

Ai sensi del nuovo comma 1, lett. a), dell’articolo 11, della Legge n. 212/2000, il contribuente può interpellare l’Amministrazione finanziaria al fine di ottenere un parere relativamente ad un caso concreto e personale, con riferimento all’applicazione delle norme tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni (cd. interpello ordinario “puro).

L’interpello ordinario “puro” si pone in continuità con le previgenti disposizioni statutarie ed utilizzando le medesime locuzioni contenute nella prima parte della vecchia formulazione dell’art. 11, della L. n. 212/2000, conferma la struttura dell’interpello come strumento aperto e “generale” di dialogo, attivabile in relazione a qualsiasi disposizione di legge che si presenti obiettivamente incerta nella sua applicazione alla fattispecie concreta e personale.

Tant’è che che il comma 4, dell’art. 11, della L. n. 212/2000, dispone che non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l’Amministrazione finanziaria ha fornito, mediante documenti di prassi o risoluzioni, la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente.

Possono presentare istanze di interpello i “contribuenti”, anche non residenti (sia direttamente sia per il tramite di propri rappresentanti o incaricati, presso cui gli stessi eleggono domicilio), nonché coloro che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti e coloro che rivestono il ruolo di “sostituti” e “responsabili” d’imposta.

L’Amministrazione finanziaria, ferma la facoltà di chiedere documentazione integrativa da produrre secondo le modalità e i termini di cui all’articolo 4 del Dlgs n. 156/2015 (quando non è possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati, l’Amministrazione chiede, una sola volta, all’istante di integrare la documentazione presentata. In tal caso il parere è reso entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione integrativa. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all’istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge), risponde alle istanze di interpello nel termine di 90 giorni che, in ogni caso, è sospeso tra il 1° e il 31 agosto e ogni volta che è obbligatorio chiedere un parere preventivo ad altra amministrazione.

Se il parere non è reso entro 60 giorni dalla richiesta, l’Amministrazione risponde comunque all’istanza di interpello.

Il termine per la risposta che cade il sabato o un giorno festivo è senz’altro prorogato al primo giorno successivo non festivo.

La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo dell’Amministrazione finanziaria con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell’istanza e limitatamente al richiedente.

Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione della soluzione prospettata dal contribuente da parte dell’Amministrazione.

Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono annullabili.

Gli effetti della risposta alla istanza di interpello si estendono ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie già oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell’Amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell’istante.

In forza di quanto disposto espressamente dal comma 7, dell’art. 11, della Legge n. 212/2000, la risposta all’istanza di interpello non è impugnabile.

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