Superbonus: manca il decreto attuativo per la sanzione di 10.000 euro

Tommaso Gavi - Irpef

La sanzione di 10.000 euro per il mancato invio delle comunicazioni relative al superbonus, per gli interventi di efficientamento energetico e miglioramento sismico, non si può ancora applicare. Manca il decreto di attuazione della norma

Superbonus: manca il decreto attuativo per la sanzione di 10.000 euro

Il decreto 39/2024 ha introdotto un adempimento comunicativo per il monitoraggio delle spese per gli interventi di efficientamento energetico e di miglioramento sismico che rientrano nel superbonus.

Devono provvedere all’adempimento i soggetti che hanno presentato la CILA entro il 31 dicembre 2023, e non hanno concluso i lavori entro tale data, o a partire dal 1° gennaio 2024.

Mentre nel secondo caso è prevista la decadenza dall’agevolazione, nel primo caso è previsto il pagamento di una sanzione da 10.000 euro.

Manca però il decreto attuativo che avrebbe dovuto essere adottato entro il 29 aprile scorso.

Superbonus: manca il decreto attuativo per la sanzione di 10.000 euro

Il decreto 39/2024 ha introdotto una sanzione di 10.000 euro per i soggetti obbligati a fornire le informazioni relative al superbonus che non rispettino l’adempimento.

L’obbligo è previsto sia per gli interventi relativi al risparmio energetico, sia per quelli che prevedono un miglioramento sismico. Il mancato adempimento comunicativo, però, ha conseguenze diverse per:

  • i soggetti che hanno presentato la CILA o l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici entro il 31 dicembre 2023, e non hanno concluso i lavori entro tale data;
  • i soggetti che hanno presentato la CILA o l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici a partire dal 1° gennaio 2024.

Mentre nel secondo caso è prevista la decadenza dall’agevolazione, nel primo caso è invece stata stabilita una sanzione di 10.000 euro.

Un importo piuttosto alto, che ha fatto discutere fin dall’introduzione della misura.

Al momento, però, la sanzione è in stand-by. La norma (art. 3, comma 4 del DL 39/2024) per la sua attuazione demanda a un nuovo decreto del presidente del Consiglio dei ministri per stabilite il contenuto, le modalità e i termini per le comunicazioni.

Tale decreto avrebbe dovuto essere adottato entro il 29 aprile scorso ma al momento non è ancora stato emanato. Di conseguenza l’applicazione della sanzione è bloccata.

Superbonus: quali dati dovranno essere inviati?

Una volta emanato il decreto in questione verrà stabilito nel dettaglio quali sono le informazioni che dovranno essere trasmesse ed entro quali tempi.

Il decreto n. 39/2024 stabilisce però quali sono i dati da indicare, in relazione ai lavori che rientrano nel superbonus. Le informazioni variano a seconda della tipologia di interventi:

  • di efficientamento energetico;
  • di miglioramento sismico.

Nel primo caso i dati dovranno essere trasmessi all’ENEA. Nel secondo caso, quello degli interventi del superbonus finalizzati al miglioramento sismico, i soggetti devono provvedere all’invio delle informazioni al Portale nazionale delle classificazioni sismiche, gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Le informazioni da inviare sono le seguenti:

  • i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
  • l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 al 30 marzo 2024;
  • l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, negli anni 2024 e 2025;
  • le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese indicate.

Come anticipato al momento non è ancora possibile comunicare le informazioni poiché deve essere approvato il decreto di attuazione della misura.

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