Superbonus 110 inquilini, quali sono i requisiti per beneficiare dell'agevolazione sulla casa in affitto? Lo spiega l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 307 del 26 maggio 2022. Il contratto di affitto deve essere regolarmente registrato alla data di inizio lavori o di sostenimento delle spese, se precedente. L'inquilino deve avere il consenso del proprietario, che può essere anche un soggetto escluso dall'agevolazione, ad esempio una società per azioni.
Superbonus 110 inquilini, quando spetta sulla casa in affitto?
Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 307 del 26 maggio 2022.
All’agevolazione introdotta dal decreto Rilancio può accedere anche il locatario nel caso in cui il proprietario sia una società, ossia un soggetto che sarebbe escluso dall’agevolazione.
La maxi detrazione è concessa a patto che il contratto d’affitto sia regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori. Nel caso in cui il sostenimento delle spese sia precedente alla data di avvio degli interventi, il contratto di affitto deve essere regolarmente registrato entro tale data.
L’immobile deve inoltre rispettare i requisiti dell’indipendenza funzionale e dell’accesso autonomo dall’esterno, nel caso di unità abitativa all’interno di un edificio plurifamiliare.
Superbonus 110 inquilini, quando spetta sulla casa in affitto?
Il superbonus 110 per cento spetta anche agli inquilini, titolari di un contratto di affitto?
L’Agenzia delle Entrate fornisce parere positivo nella risposta all’interpello numero 307 del 26 maggio 2022.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 307 del 26 maggio 2022
- Superbonus - locatario persona fisica di unità immobiliare di proprietà di una società di capitali - articolo 119, comma 9 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).
Il documento di prassi ha come oggetto i chiarimenti in merito alla situazione presentata dall’istante, un inquilino che ha in affitto un’unità immobiliare di proprietà di una società per azioni.
Il soggetto specifica di avere il consenso di tale società per realizzare gli interventi e chiede se può beneficiare della maxi detrazione introdotta dal decreto Rilancio.
L’Agenzia delle Entrate esprime parere favorevole, dopo aver richiamato il quadro normativo di riferimento e i principali chiarimenti.
Come spiegato nella circolare numero 24 del 2020, a livello soggettivo la detrazione spetta anche a persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, per il sostenimento delle spese relative a lavori su unità immobiliari detenute in base ad un titolo idoneo.
Tra tali titoli rientrano:
- il contratto di locazione (anche finanziaria), ovvero di affitto;
- il contratto di comodato.
Tali contratti devono essere regolarmente registrati alla data dell’avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se precedente alla data di inizio degli interventi.
Inoltre, l’inquilino deve avere il consenso da parte del proprietario dell’immobile.
L’agevolazione spetta all’inquilino anche se il proprietario è un soggetto che non avrebbe diritto alla detrazione, nel caso in questione una società per azioni.
Superbonus 110 inquilini, i requisiti per la casa
Dopo aver fornito i chiarimenti sui requisiti soggettivi per beneficiare della maxi detrazione, l’Agenzia delle Entrate si sofferma sui requisiti oggettivi, ovvero le caratteristiche che deve avere l’immobile.
Nel caso di un’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari, l’immobile deve:
- essere funzionalmente indipendente;
- disporre di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
A riguardo, nel documento di prassi viene specificato quanto di seguito riportato:
“Pertanto, l’unità abitativa all’interno di un edificio plurifamiliare dotata di accesso autonomo fruisce del Superbonus autonomamente, indipendentemente dalla circostanza che la stessa faccia parte di un condominio oppure di un edificio composto da più unità immobiliari (fino a quattro) di un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti e disponga di parti comuni con altre unità abitative (come, ad esempio, il tetto).”
L’abitazione ha quindi le caratteristiche per l’accesso al superbonus 110 per cento anche se è situata in un edificio che è escluso dall’agevolazione: ad esempio composto da oltre 4 unità di un unico proprietario o da soggetti diversi da quelli elencato nel comma 9 dell’articolo 119 del decreto Rilancio.
Nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge e degli adempimenti da porre in essere, l’abitazione dà diritto all’agevolazione.
Nel documento di prassi l’Amministrazione finanziaria richiama infine le definizioni di “accesso autonomo dall’esterno” e di unità immobiliare “funzionalmente indipendente”.
Nel primo caso si intende, come indicato nel comma 1-bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio:
“un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva.”
Lo stesso comma definisce unità immobiliare funzionalmente indipendente quella dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva:
- impianti per l’approvvigionamento idrico;
- impianti per il gas;
- impianti per l’energia elettrica;
- impianto di climatizzazione invernale, ovvero i riscaldamenti.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Superbonus 110 inquilini, quando spetta sulla casa in affitto?