Parte dalle somme relative al mese di dicembre 2023 il conguaglio IRPEF in busta paga, da concludersi entro il 28 febbraio 2024. Nello stipendio gli effetti del ricalcolo delle imposte dovute, con aumenti o riduzione delle somme erogate dal datore di lavoro
Conguaglio IRPEF in busta paga, si entra nel vivo del ricalcolo delle imposte dovute dai lavoratori dipendenti.
A partire dalle somme relative al mese di dicembre e ad ultimo entro il 28 febbraio 2024, i datori di lavoro dovranno effettuare il calcolo della differenza tra ritenute già operate mensilmente e IRPEF effettivamente dovuta.
Le operazioni di conguaglio porteranno, a seconda dei casi, ad un aumento o a una riduzione dello stipendio erogato in busta paga ai lavoratori dipendenti.
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Conguaglio IRPEF entro il 28 febbraio 2024: come cambia la busta paga, tra aumenti e tagli allo stipendio
Il conguaglio IRPEF è, come di consueto, l’operazione fiscale di chiusura d’anno che chiama in causa le aziende, interessate dal ricalcolo delle imposte da riversare al Fisco, ma ancor di più i lavoratori dipendenti.
Questi infatti risentiranno degli effetti del conguaglio fiscale direttamente in busta paga, tenuto conto dell’eventuale rideterminazione del reddito imponibile sul quale versare l’IRPEF e i contributi INPS.
L’operazione prende il via da dicembre per concludersi entro il mese di febbraio 2024, secondo quanto previsto dall’articolo 23 del D.P.R. n. 600/1973, che impone ai sostituti d’imposta che applicano la ritenuta d’acconto IRPEF sulle somme corrisposte ai percipienti di effettuare il conguaglio di fine anno tra ritenute operate e imposta dovuta, sulla base dell’importo degli emolumenti erogati nel corso dell’anno, tenuto conto di detrazioni e bonus spettanti a norma dell’articolo 12, 13 e 15 del TUIR.
Al netto delle indicazioni normative, soffermiamoci quindi sugli effetti pratici previsti per i lavoratori dipendenti.
La finalità del conguaglio di fine 2023 è di determinare in maniera esatta l’IRPEF dovuta sulla base delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel corso dell’anno, così come le addizionali, e di conseguenza i contributi previdenziali.
Le operazioni effettuate dal datore di lavoro potranno comportare due conseguenze in busta paga e quindi sugli stipendi:
- se le imposte trattenute sulle retribuzioni erogate nel corso del 2023 sono superiore a quelle effettivamente dovute, o qualora dovesse emergere la spettanza di bonus o detrazioni non erogate nel corso dell’anno, si determina un conguaglio a credito in favore del dipendente, erogato in busta paga;
- se invece le ritenute applicate dovessero risultare inferiori rispetto all’imposta emersa, si determina un conguaglio a debito. Sarà quindi necessario corrispondere l’IRPEF e le addizionali aggiuntive.
Per quel che riguarda il conguaglio IRPEF a debito, in caso di incapienza delle retribuzioni, ossia stipendio inferiore alle somme dovute, il lavoratore subirà l’addebito nelle buste paga dei mesi successivi, e sugli importi differiti si applicherà l’interesse dello 0,50 per cento mensile.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro o incapienza delle retribuzioni, l’importo non trattenuto al termine del periodo d’imposta dovrà essere versato entro il 15 gennaio dell’anno successivo.
Conguaglio di dicembre in busta paga alla prova della nuova soglia dei fringe benefit 2023
È in merito al limite differenziato relativo ai fringe benefit che i datori di lavoro saranno chiamati a valutare attentamente l’eventuale superamento della soglia prevista.
Si ricorda che per il 2023 i fringe benefit sono stati portati a 3.000 euro esclusivamente per i lavoratori dipendenti con figli a carico, mentre è rimasta ancorata all’importo canonico di 258,23 euro la soglia prevista per la generalità dei lavoratori.
Non è cambiata la regola generale: in caso di superamento del limite massimo non sottoposto a tassazione, l’intero importo erogato rientrerà nel calcolo del reddito imponibile sia ai fini IRPEF che per quel che riguarda i contributi dovuti.
Sul fronte contributivo, le istruzioni per il conguaglio di fine anno sono state fornite dall’INPS con il messaggio n. 3884/2023, con il quale è stato specificato quindi che in caso di erogazione di somme per un importo superiore alle soglie fissate, l’intera somma dovrà essere assoggettata a contribuzione.
Stessa regola anche sul fronte dell’IRPEF in più dovuta, che sarà calcolata tenuto conto dell’intero ammontare dei fringe benefit erogati, se di importo superiore alla soglia di 3.000 o 258,23 euro.
Nel conguaglio fiscale di fine anno anche il recupero del bonus IRPEF non spettante
Caratterizzano da sempre i calcoli di fine anno anche le operazioni relative alla determinazione effettiva dei contribuenti beneficiari del bonus IRPEF di 100 euro.
Il conguaglio di fine anno consente di determinare l’effettivo ammontare spettante alla luce dei redditi effettivamente corrisposti nel corso dell’anno. L’erogazione “anticipata” del bonus in busta paga fa i conti ogni anno con il rischio di restituzione in caso di superamento delle soglie per il riconoscimento.
Reddito lordo imponibile IRPEF lavoratrice/lavoratore | Trattamento integrativo |
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Da 0 a 15.000 euro | 1.200 euro in ogni caso |
Da 15.000 a 28.000 euro | Importo pari alla differenza tra detrazioni fiscali ed IRPEF lorda fino ad un massimo di 1.200 euro |
Superiore a 28.000 euro | Non viene riconosciuto il trattamento integrativo |
Se quindi le operazioni di conguaglio IRPEF determinano il superamento del limite di reddito per il riconoscimento del bonus di 100 euro, il sostituto d’imposta dovrà recuperare l’importo, in un massimo di 8 rate di pari importo in caso di somme dovute superiori a 60 euro.
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