L'INPS fornisce le istruzioni per il conguaglio che i datori di lavoro devono seguire nel caso di fringe benefit dei lavoratori dipendenti. Al superamento del limite, che per il periodo d'imposta 2023 è aumentato ai lavoratori con figli, deve essere assoggettata a contribuzione l'intera somma
Nel caso di superamento del limite di esenzione dalla tassazione dei fringe benefit deve essere assoggettato l’intero importo.
Lo chiarisce l’INPS nel messaggio numero 3884 di oggi, 6 novembre 2023, che fornisce le istruzioni ai datori di lavoro per il conguaglio.
I contributi devono essere calcolati sul valore complessivo dei fringe benefit, non sulla quota che supera la soglia di esenzione dalla tassazione.
Nel calcolo si deve tenere conto anche dei beni e servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro.
Fringe benefit 2023: le istruzioni INPS per il conguaglio
Con il messaggio numero 3884 di oggi, 6 novembre 2023, l’INPS fornisce le istruzioni per le operazioni di conguaglio che devono porre in essere i datori di lavoro, tenendo conto dei limiti di non assoggettabilità alla tassazione dei fringe benefit.
Con riferimento all’anno d’imposta 2023, l’importo da considerare è di 258,23 euro per la generalità dei lavoratori dipendenti.
Secondo quanto disposto dall’articolo 40 decreto Lavoro, il limite in deroga alla disciplina dell’articolo 51 del TUIR è stato portato a 3.000 euro per i lavoratori con figli (compresi quelli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati).
Tale soglia di esenzione dal valore dei beni ceduti e dei servizi non concorre a formare il reddito del lavoratore. In tale limite possono essere ricomprese anche le bollette di luce e gas. Il tetto massimo, inoltre, deve essere considerato per ciascun genitore lavoratore, nel caso in cui anche un unico figlio sia a carico al 50 per cento.
Il documento di prassi dell’INPS fornisce chiarimenti anche in merito al cosiddetto bonus carburante, il contributo fino a 200 euro per buoni benzina che non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
L’agevolazione tuttavia rileva esclusivamente ai fini fiscali: il bonus carburante erogato nel 2023 concorre alla formazione del reddito per il calcolo dei contributi.
In altre parole, il limite di 200 euro per i buoni carburante è autonomo rispetto al calcolo di quello dei fringe benefit e l’importo deve essere assoggettato ai contributi.
Tuttavia, se non viene raggiunto il limite dei fringe benefit, i buoni carburante possono rientrare nello stesso tetto massimo.
Fringe benefit 2023: cosa succede se si superano i limiti?
Nel caso in cui non vengano superati i limiti, gli importi dei fringe benefit non dovranno essere assoggettati a tassazione né a contribuzione.
Invece, qualora superate le soglie di 258,23 euro e di 3.000 euro (rispettivamente per la generalità dei lavoratori di pendenti e per quelli con figli) dovrà essere considerata nel calcolo dei contributi l’intera somma, non solo la quota eccedente.
Inoltre, come sottolineato nel messaggio INPS:
“Per la determinazione dei limiti citati si dovrà tener conto anche di quei beni o servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro.”
Ai fini previdenziali, nell’ipotesi di superamento del limite previsto, il datore di lavoro dovrà operare il conguaglio provvedendo al versamento dei contributi ma esclusivamente sul valore dei fringe benefit da lui erogati.
A livello fiscale, invece, le trattenute sull’IRPEF dovranno essere calcolate sull’intero importo.
Le operazioni da effettuare sono quindi due:
- portare in aumento della retribuzione imponibile del mese l’importo dei fringe benefit corrisposti per il 2023;
- trattenere al lavoratore la differenza dell’importo della quota del contributo a carico dello stesso, non trattenuta nel corso dell’anno.
L’INPS chiarisce inoltre quanto di seguito riportato:
“Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati risulti inferiore al predetto limite, non potendo portare l’importo in diminuzione della retribuzione imponibile, il datore di lavoro dovrà provvedere al recupero della contribuzione versata sul differenziale.”
Fringe benefit 2023: le istruzioni da seguire per le operazioni di conguaglio
Nel documento di prassi dell’INPS sono fornite anche le istruzioni operative da seguire per le operazioni di conguaglio.
La sezione VarRetributive dovrà essere valorizzata singolarmente in AnnoMeseVarRetr come segue:
- FRIBEN: da utilizzare per la competenza specifica, indicata in AnnoMeseVarRetr, in cui è presente un imponibile da abbattere riferito all’importo del fringe benefit per la medesima mensilità di competenza. L’imponibile originario della competenza specifica deve essere maggiore uguale all’importo presente in ImponibileVarRetr, altrimenti in fase delle verifiche e dei controlli successivi, l’effetto della variabile per la competenza indicata sarà annullato, ripristinando la denuncia in essere;
- FRBDIM: da utilizzare, eventualmente congiuntamente a FRIBEN, nel caso in cui per la competenza specifica ci sia eccedenza massimale.
Nel caso in cui l’eccedenza massimale per la competenza AnnoMeseVarRetr è maggiore o uguale all’importo dei fringe benefit, deve essere utilizzata soltanto la variabile FRIBEN per abbattere l’importo dei fringe benefit. In caso di importo minore si deve utilizzare la variabile FRIBEN per abbattere la parte restante dell’importo dei fringe benefit.
In alcuni casi deve essere utilizzato il valore FRBMAS:
“per riportare parte dell’eccedenza massimale, presente nelle denunce di competenze successive a quelle interessate dai fringe benefit, nell’imponibile, per effetto della diminuzione degli imponibili delle competenze precedenti.”
Specifiche indicazioni sono fornite anche ai datori di lavoro che assumono manodopera agricola assoggettata a contribuzione agricola unificata. Per tali indicazioni si rinvia al documento integrale.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Fringe benefit 2023: le istruzioni INPS per il conguaglio