La richiesta dei commercialisti è avanzata in una memoria presentata al Senato, con le proposte da inserire nella legge di conversione del decreto Omnibus. I professionisti chiedono di permettere la correzione degli errori nelle comunicazioni inviate entro la scadenza dello scorso 4 aprile
Permettere la correzione degli errori nelle comunicazioni all’Agenzia delle Entrate relative alla cessione del credito e allo sconto in fattura inviate entro la scadenza del 4 aprile scorso.
Questa è una delle proposte avanzate dai commercialisti in relazione al superbonus e ai bonus edilizi, da adottare attraverso la modifica della legge di conversione del decreto Omnibus.
La riapertura alle correzioni, attraverso la remissione in bonis, sarebbe limitata ai soli errori che non incidano sugli importi spettanti.
Superbonus e bonus edilizi: correzione degli errori nelle comunicazioni
“La conversione in legge del decreto-legge in esame può rappresentare la sede ideale per consentire ai contribuenti, finalmente, di correggere gli errori commessi in sede di compilazione e presentazione all’Agenzia delle entrate delle comunicazioni di opzione di sconto o cessione, di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il cui termine ultimo di presentazione è scaduto il 4 aprile 2024, con l’esclusione dei soli errori che hanno comportato la comunicazione e il riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare minore rispetto a quello che sarebbe stato spettante.”
Da questo assunto, diffuso con il comunicato stampa del Consiglio nazionale dei commercialisti e degli esperti contabili, nasce la proposta di aprire alla remissione in bonis per i contribuenti che hanno inviato comunicazioni all’Agenzia delle Entrate relative alla cessione del credito e allo sconto in fattura entro la scadenza del 4 aprile scorso.
La possibilità sarebbe destinata esclusivamente a quanti hanno commesso errori negli invii, con esclusione di quegli errori che incidono sull’importo dei crediti spettanti.
In sostanza si chiede quindi la possibilità di modificare le inesattezze senza incidere sulle somme che pesano sulle casse dello Stato.
Al momento, anche nel caso di semplici errori formali, l’unica strada possibile è l’annullamento della comunicazione con conseguente perdita dei crediti oggetto della stessa.
Il decreto n. 39/2024 e la successiva legge di conversione hanno infatti escluso la possibilità di utilizzare la remissione in bonis, strada prevista nel caso delle comunicazioni inviate lo scorso anno.
Per l’anno precedente la regolarizzazione è stata possibile grazie all’invio di nuove comunicazioni oltre la scadenza, pagando una sanzione di 250 euro per ciascuna comunicazione da correggere.
Nel comunicato stampa del CNDCEC dell’11 settembre si legge quanto di seguito riportato:
“In questo modo senza appesantire di un solo euro il monte dei crediti d’imposta attualmente riconosciuto nei cassetti fiscali dei fornitori e cessionari e preso a base dal MEF per la redazione dei documenti di economia e finanza, si consentirebbe ai contribuenti di sanare anche errori per i quali, a oggi, non sussiste altro rimedio che l’annullamento della comunicazione, in un contesto in cui però, causa la sopravvenuta esclusione delle comunicazioni di opzione dal novero degli adempimenti fiscali per i quali vige il principio della remissione in bonis, tale annullamento non consentirebbe di procedere alla ripresentazione di una nuova comunicazione corretta, con conseguente perdita del credito d’imposta spettante al contribuente.”
Superbonus e bonus edilizi: permettere la correzione anche per i condomini, per gli interventi sulle parti private
La proposta di permettere l’accesso alla remissione in bonis, in caso di errori nelle comunicazioni già inviate all’Agenzia delle Entrate entro lo scorso 4 aprile, dovrà avere contorni ben definiti.
Nel comunicato stampa dell’11 settembre viene inoltre sottolineato quanto segue:
“Tale possibilità di correzione va altresì concessa a tutti quei condòmini che hanno commesso l’errore di far presentare la comunicazione di opzione al condominio anche con riguardo alle spese relative a interventi agevolati che riguardavano le parti private dell’edificio di pertinenza dei singoli condòmini, anziché le parti comuni di pertinenza condominiale.”
Anche nel caso indicato la riapertura della possibilità di invio di una nuova comunicazione sarebbe legata a specifici casi in cui sarebbero stati commessi errori che incidono sul riconoscimento del credito.
Così come per le altre correzioni, anche in questa ipotesi non ci sarebbero conseguenze sugli importi a carico dello Stato.
Qualora le misure indicate nella memoria presentata al Senato venissero condivise e prendessero forma di un emendamento alla legge di conversione del decreto Omnibus, si dovrà attendere la conclusione dell’iter parlamentare.
La legge di conversione dovrà essere approvata da entrambe le Camere entro 60 giorni a decorrere dallo scorso 11 agosto.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Superbonus e bonus edilizi: prevedere la correzione degli errori nelle comunicazioni