Le spese di ristrutturazione sull'immobile utilizzato per l'attività imprenditoriale, per l'imprenditore che le ha sostenute, sono deducibili anche se non ne è il proprietario.
Sono deducibili dal reddito imponibile le spese di ristrutturazione sostenute dall’imprenditore sull’immobile utilizzato per lo svolgimento dell’attività imprenditoriale e ad essa strumentale, anche se non ne è il proprietario ma conduttore o comodatario.
Tali spese, infatti, sono inerenti se sostenute al fine di realizzare il miglior esercizio dell’attività imprenditoriale e dell’aumento della redditività e risultino dalla documentazione contabile.
Questo il contenuto di diversi orientamenti giurisprudenziali recenti e meno recenti, come nel caso di quello analizzato oggi, che peraltro riprende una serie di temi collegati discussi in queste settimane su Informazione Fiscale.
Spese sostenute su beni di terzi ed inerenza del costo
La controversia è sorta a seguito della notifica di un avviso di accertamento IPERF ad un imprenditore che ha proposto ricorso, respinto sia dalla CTP che dalla CTR.
Il contribuente ha impugnato dinanzi alla Corte di Cassazione la decisione di secondo grado, lamentando violazione dell’art. 54 del DPR n. 917/1986.
A parere del ricorrente avrebbe errato il giudice nella parte in cui ha negato la deducibilità delle spese di ristrutturazione sostenute per i lavori di ristrutturazione sostenendo che l’immobile fosse di proprietà del coniuge, quando invece era da questi detenuto in comodato d’uso ed adibito a studio professionale.
Il motivo è stato ritenuto fondato dalla Corte di Cassazione, che ha cassato con rinvio la decisione impugnata.
Nel caso di specie l’Amministrazione finanziaria aveva contestato la deducibilità dei costi relativi alle spese di ristrutturazione dell’immobile adibito a studio professionale perché di proprietà del coniuge e detenuto a titolo di comodato gratuito.
In tema di determinazione del reddito imponibile l’art. 109 del TUIR stabilisce, da un lato, che i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi - laddove non sia stabilito diversamente - concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza e, dall’altro che le spese e gli altri componenti negativi sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito.
La deducibilità delle spese sostenute per la ristrutturazione
Nella controversia in commento si discute sulla deducibilità delle spese sostenute per la ristrutturazione dell’immobile utilizzato per lo svolgimento dell’attività imprenditoriale e ad essa strumentale. Sul punto i giudici di Piazza Cavour hanno precisato che, ai fini del corretto rispetto del principio di inerenza, non può
“essere considerata ragione ostativa la circostanza che il predetto cespite non sia di proprietà dell’impresa, ma da essa condotto in locazione, e dunque rilevando che i costi per la ristrutturazione siano sostenuti al fine della realizzazione del miglior esercizio dell’attività imprenditoriale e dell’aumento della redditività e risultino dalla documentazione contabile”
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Inerenza dei costi sostenuti su beni di terzi