Superbonus 110 per cento, nel caso in cui l'agevolazione superi la capienza fiscale del soggetto, in relazione all'IRPEF annuale, non può essere portata in detrazione l'eccedenza nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo. Tuttavia si possono scegliere la cessione del credito o lo sconto in fattura.
Superbonus 110 per cento, quali sono le regole previste nel caso in cui la detrazione spettante superi la capienza del soggetto, in relazione all’IRPEF annuale?
L’eccedenza dell’agevolazione introdotta dal decreto Rilancio non può essere portata in detrazione con la dichiarazione dei redditi dell’anno successivo.
Le regole sono state chiarite in diversi documenti di prassi, tra i quali la circolare numero 7 dello scorso 25 giugno.
Non può neppure essere chiesto un rimborso. Tuttavia, il contribuente incapiente può scegliere la fruizione indiretta del superbonus tramite cessione del credito o sconto in fattura.
Superbonus 110 per cento, cosa succede se supera la capienza fiscale dell’IRPEF?
Se il superbonus 110 per cento supera la capienza fiscale del contribuente che ne ha diritto in base alla propria IRPEF annuale, può essere portato in detrazione con la dichiarazione dei redditi dell’anno successivo?
La risposta è negativa. Tale possibilità non è prevista, come spiegato da diversi documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate.
I più recenti in ordine di tempo sono quelli riportati nella risposta circolare numero 7 dello scorso 25 giugno.
Il corposo documento di prassi fornisce una guida alle detrazioni da inserire all’interno della dichiarazione dei redditi 2021.
In merito a importi del superbonus 110 per cento maggiori alla capienza fiscale del soggetto, tale documento evidenzia quanto segue:
“L’agevolazione consiste in una detrazione dall’imposta lorda pari al 110 per cento della spesa sostenuta, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo, ed è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua; pertanto, la quota annuale della detrazione che non trova capienza nell’imposta lorda di ciascun anno non può essere utilizzata in diminuzione dell’imposta lorda dei periodi d’imposta successivi, né essere chiesta a rimborso.”
Come chiarito, l’agevolazione introdotta dal decreto Rilancio, se superiore per importo alla capienza del soggetto in relazione all’IRPEF, non è comunque ammessa in diminuzione dell’imposta lorda nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo.
Non è neppure prevista la possibilità di richiedere un rimborso.
Superbonus 110 per cento: la cessione del credito e lo sconto in fattura
Cosa fare quindi in tale circostanza? Per non perdere parte dell’agevolazione si può ricorrere alle modalità di fruizione indiretta della stessa.
Tali modalità sono previste dall’articolo 121 del decreto Rilancio e consistono nella cessione del credito e nello sconto in fattura.
La disposizione prevede una generalizzata opzione di scelta, come alternativa alla fruizione diretta.
In altre parole si può richiedere un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi oppure cedere un credito corrispondente all’importo della detrazione spettante.
A riguardo sono diversi i documenti di prassi che hanno fornito precisazioni sulle opzioni previste dall’articolo 121 del decreto Rilancio:
- la circolare dell’8 agosto 2020, n. 24/E;
- la risoluzione del 28 settembre 2020 n. 60/E;
- la circolare del 22 dicembre 2020, n. 30/E.
L’opzione può essere esercitata per tutte le rate di detrazione non ancora usufruite ed è irrevocabile.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Superbonus 110 per cento, cosa succede se supera la capienza fiscale dell’IRPEF?