Superbonus 110%, la detrazione non spetta per gli edifici di un unico proprietario. Lo spiega il Direttore dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini in Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria di Camera e Senato del 18 novembre 2020. Sul visto di conformità è in arrivo una nuova circolare e la fattura per le spese di interventi su parti comuni deve essere destinata al condominio.
Superbonus 110%:, la detrazione non spetta in presenza di un unico proprietario.
Questo ed altri chiarimenti sono stati forniti dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini in Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria di Camera e Senato.
Nell’intervento del 18 novembre 2020 Ruffini ha inoltre reso noto che sarà pubblicata una nuova circolare sulla documentazione da fornire e sul visto di conformità.
Tra gli altri, un chiarimento riguarda anche i condomini: nel caso di sconto in fattura, per gli interventi su parti comuni degli edifici, tale fattura deve essere destinata unicamente al condominio stesso.
Superbonus 110%: no alla detrazione per unico proprietario
I chiarimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini nell’audizione in Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria di Camera e Senato del 18 novembre 2020 hanno riguardato diversi aspetti del Superbonus 110%.
- Agenzia delle Entrate - Audizione del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini nella Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria del 18 novembre 2020
- Audizione sul tema del “Superbonus”, articoli 119-121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (“decreto Rilancio”), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Uno degli aspetti presi in considerazione riguarda la possibilità di accesso all’agevolazione in relazione agli immobili di un unico proprietario.
In risposta alla questioni interpretativa che interroga sulla possibilità di usufruire della detrazione per proprietari di unità immobiliari, di edificio bifamiliare o plurifamiliare che non costituiscono un condominio viene esclusa tale possibilità.
Richiamando il comma 9 lettera a, dell’articolo 119, comma 9, del decreto legge n. 34 del 2020, ovvero il decreto Rilancio, il Direttore Ruffini sottolinea quanto segue:
“Il riferimento normativo al “condominio” comporta che il Superbonus spetti per gli interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio in condominio e che, invece, siano esclusi quelli realizzati su edifici composti da più unità immobiliari di un unico proprietario o di comproprietari.”
Viene dunque esclusa la possibilità di ricorrere alla prassi precedente per l’Ecobonus e il Sismabonus.
La costituzione del condominio è legata ad una particolare forma di comunione in cui coesiste la proprietà individuale dei singoli condòmini, e una comproprietà sui beni comuni dell’immobile.
Non è necessaria alcuna deliberazione che determini la costituzione del condominio, tuttavia, come sottolinea ancora Ruffini:
“Ai fini della costituzione del condominio risulta irrilevante la mera detenzione degli immobili costituenti un edificio, essendo, invece, necessario avere riguardo alla proprietà degli stessi.”
Superbonus 110%: in arrivo una nuova circolare sul visto di conformità
Diversi quesiti dell’audizione sono state vere e proprie richieste di semplificazione.
Tra queste un quesito si è soffermato sulle modalità, i contenuti ed i tempi del visto di conformità.
Sono state richieste inoltre precisazioni sulle modalità, sull’efficacia e sui parametri di riferimento dell’asseverazione prevista dall’articolo 119, comma 13, lettera b, del decreto-legge n. 34 del 2020 per le opere di consolidamento.
A riguardo il Direttore dell’Agenzia delle Entrate Ruffini ha anticipato la prossima uscita di una circolare dedicata ai chiarimenti relativi al Superbonus 110%.
Il documento di prassi:
“fornirà indicazioni in merito ai documenti da acquisire e ai relativi riscontri da eseguire per attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto alle detrazioni.”
Tra le richieste di semplificazione si inserisce anche quella sullo sconto in fattura per interventi su parti comuni degli edifici del condominio. Nello specifico si chiede se debba essere rilasciata un’unica fattura o fatture frazionate tra i vari condòmini per la spesa relativa ad ognuno degli stessi.
A riguardo il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha risposto come segue:
“Trattandosi di fattura per interventi su parti comuni degli edifici, si è dell’avviso che la stessa debba essere destinata al solo condominio.”
La risposta si pone in linea con la scelta di recuperare l’agevolazione come detrazione.
Scegliendo la soluzione proposta, infatti, ogni condomino beneficerà della detrazione calcolata sulle spese fatturate al condominio ed in relazione alla quota millesimale dell’edificio, secondo i criteri indicati dall’assemblea.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Superbonus 110%: no alla detrazione per unico proprietario e prossima circolare in arrivo