DdL Concorrenza: come cambiano le detrazioni IRPEF per chi investe in startup innovative?

Emanuele Muzzi - Irpef

Il DdL Concorrenza prevede, tra le altre novità, la modifica della disciplina in materia di detrazioni IRPEF per chi investe in startup innovative. Vediamo le misure in campo

DdL Concorrenza: come cambiano le detrazioni IRPEF per chi investe in startup innovative?

Il DdL Concorrenza, attualmente in discussione in Senato, interviene ampiamente sul settore delle startup.

Tra le numerose novità che modificano i criteri che definiscono una startup come “innovativa”, vi sono anche interessanti cambiamenti in materia di detrazioni IRPEF per chi investe nel settore.

Vediamo nel dettagli di cosa si tratta.

DdL Concorrenza: come cambiano le detrazioni IRPEF per chi investe in startup innovative?

Il DdL Concorrenza, dopo l’approvazione della Camera il 3 dicembre, è ora passato all’esame del Senato.

La legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 interviene ampiamente sulla legislazione legata alle startup innovative, restringendo la definizione alle micro, piccole e medio imprese e introducendo nuovi requisiti per il mantenimento dell’iscrizione all’interno della sezione speciale del registro delle imprese.

Tuttavia le novità non terminano qui. Infatti, esaminando il testo trasmesso dalla Camera al Senato, è possibile notare anche diversi cambiamenti per quanto riguarda le detrazioni IRPEF a favore di coloro che investono in startup innovative.

Nello specifico, l’articolo 31 del Ddl Concorrenza, al comma 1 prevede una modifica dell’articolo 29, comma 7-bis del decreto legge n. 221/2021. Viene infatti stabilito che la detrazione IRPEF pari al 30 per cento della somma investita dal contribuente non si applica qualora si verifichi uno dei seguenti casi:

  • se l’investimento genera una partecipazione qualificata superiore al 25 per cento del capitale sociale;
  • se l’investimento genera una partecipazione qualificata superiore al 25 per cento dei diritti di governance;
  • se il contribuente è anche fornitore di servizi della startup, in forma diretta o anche attraverso una società controllata o collegata, per un fatturato superiore al 25 per cento dell’investimento agevolabile.

Inoltre, l’agevolazione è concessa fino a massimo 5 anni dalla data di iscrizione delle startup alla sezione speciale del registro delle imprese.

Startup innovative: detrazione IRPEF in de minimis al 65 per cento

Il DdL Concorrenza, inoltre, modifica anche quanto contenuto nell’articolo 29-bis del decreto legge n. 221/2012, il quale reca disposizioni riguardo gli incentivi in regime de minimis.

Infatti, l’articolo 29-bis in questione, considerando anche le modifiche, prevede che, in alternativa a quanto riportato dall’articolo 29 dello stesso decreto legge, il contribuente che investe in startup innovative possa beneficiare di una detrazione IRPEF non più pari al 50 per cento, bensì al 65 per cento della somma investita.

Tale agevolazione si applica agli investimenti effettuati a partire dal 1°gennaio 2025.

Si segnala tuttavia che, come indicato dall’articolo 31, comma 2, lettera c del DdL Concorrenza, il benefico è applicabile solo fino al terzo anno di iscrizione delle startup nella sezione speciale del registro delle imprese.

Anche in questo caso, l’agevolazione decade se si verifica uno dei seguenti casi:

  • se l’investimento genera una partecipazione qualificata superiore al 25 per cento del capitale sociale;
  • se l’investimento genera una partecipazione qualificata superiore al 25 per cento dei diritti di governance;
  • se il contribuente è anche fornitore di servizi della startup, in forma diretta o anche attraverso una società controllata o collegata, per un fatturato superiore al 25 per cento dell’investimento agevolabile.

Rimane invariata la parte dell’articolo 29-bis, comma 3 che prevede che l’investimento detraibile non possa superare i 100.000 euro in nessun periodo di imposta e che debba essere mantenuto per tre anni.

Tuttavia, l’articolo 31, comma 2, lettera d del DdL Concorrenza aggiunge che l’investitore non perde il diritto al beneficio nei casi che non dipendono dalla propria volontà.

Infine, sempre all’interno della stessa lettera, si prevede che nel caso degli investimenti in convertendo (ovvero quelli che devono essere necessariamente convertiti in azioni) la detrazione matura a partire dalla data di bonifico alla startup della somma investita indicato con causale “versamento in conto aumento di capitale” e trascrizione in riserva patrimoniale.

Si ricorda he il DdL Concorrenza è attualmente posto al vaglio del Senato e solo se non ci saranno modifiche sarà approvato definitivamente, senza passare nuovamente al vaglio della Camera.

Pertanto si avverte che il provvedimento non è definitivo e potrebbe subire modificazioni.

Per ulteriori dettagli è possibile consultare il testo del DdL Concorrenza per come è stato trasmesso al Senato il 3 dicembre 2024.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 - testo trasmesso al Senato il 3 dicembre 2024
Scarica qui il testo del DdL Concorrenza trasmesso al Senato il 3 dicembre 2024

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