Start up innovative: la Legge di Bilancio incrementa le agevolazioni fiscali per chi investe nel 2019. Maggiori vantaggi anche per le acquisizioni.
Start up innovative e agevolazioni fiscali: la Legge di Bilancio prevede maggiori vantaggi per chi investe nel 2019. Un incremento delle aliquote anche per le acquisizioni.
Le buone notizie che riguardano chi decide di entrare nel capitale di start up innovative, introdotte dalla Manovra, sono due:
- aumenta dal 30% al 40% la misura dell’agevolazione per la detrazione dall’imposta, che è riconosciuta ai soggetti Irpef, e per la deduzione dal reddito, che è riconosciuta ai soggetti Ires, che investono nel capitale sociale di una o più start up innovative;
- per i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, diversi da imprese start-up innovative, che acquisiscono l’intero capitale sociale di start-up innovative l’agevolazione passa dal 30% al 50%.
Per poter beneficiare di uno sconto sulle imposte dovute, resta l’obbligo per persone fisiche e imprese di mantenere l’investimento per un periodo minimo di 3 anni.
L’incremento delle agevolazioni fiscali, previsto dalla Legge di Bilancio, si applica soltanto al 2019 e perché le aliquote siano effettive si attende l’approvazione della Commissione Europea.
Start up innovative e agevolazioni fiscali: crescono i vantaggi per gli investitori
Le start up innovative, come si legge nell’art. 25, comma 2 del D.L. n. 179/2012, sono società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione. E presentano caratteristiche specifiche che riguardano diversi aspetti: dal periodo di attività alla distribuzione degli utili.
Chi decide di investire nelle start up innovative, sia direttamente che indirettamente tramite organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) o altre società di capitali, ha quindi diritto ad agevolazioni fiscali, potenziate per il 2019. Nel comma 218 dell’articolo 1 della Manovra, infatti, si legge:
Per l’anno 2019, le aliquote di cui ai commi 1, 4 e 7 dell’articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono incrementate dal 30 al 40 per cento. Nei casi di acquisizione dell’intero capitale sociale di start-up innovative da parte di soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, diversi da imprese start-up innovative, le predette aliquote sono incrementate, per l’anno 2019, dal 30 per cento al 50 per cento, a condizione che l’intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno tre anni.
I benefici fiscali si possono applicare ai casi che seguono:
- conferimenti in denaro iscritti alla voce capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start up innovative o delle società di capitali che investono prevalentemente in start up innovative. È equiparata ad un conferimento in denaro, e costituisce pertanto investimento agevolato, la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti di capitale, ad eccezione di quelli originati da cessioni di beni o prestazioni di servizi diverse da quelle previste dall’art. 27 del D.L. n. 179/2012 vale a dire le prestazioni dei dipendenti e dei collaboratori o di coloro che apportano servizi resi in favore della start up innovativa;
- conferimenti derivanti dalla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione;
- investimenti in quote degli OICR che investono prevalentemente in start up innovative.
Start up innovative e agevolazioni fiscali: l’obbligo dei 3 anni
Per chi investe nelle start up innovative nel 2019 crescono le aliquote degli sconti fiscali, ma permangono gli stessi obblighi. La legge che regola le agevolazioni, infatti, prevede che l’investimento sia mantenuto per almeno tre anni.
Il diritto ai benefici infatti decade se, entro 3 anni dalla data in cui rileva l’investimento, si verifica una delle seguenti situazioni:
- la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni ricevute in cambio dei conferimenti agevolati, inclusi gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e i conferimenti in società, nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni o quote. Mentre i trasferimenti delle partecipazioni a titolo gratuito o mortis causa, nonché quelli conseguenti ad operazioni straordinarie, non si considerano cause di decadenza dall’agevolazione;
- la riduzione di capitale sociale nonché la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start-up innovative o delle società che investono prevalentemente in start-up innovative e le cui quote non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione;
- il recesso o l’esclusione degli investitori;
- la perdita, da parte della start up innovativa, di uno dei requisiti richiesti per la qualifica di start up innovativa.
Ma ci sono casi specifici in cui la perdita dei requisiti previsti dall’art. 25, comma 2, del DL n. 179/2012 da parte della start up innovativa non rappresenta un motivo di decadenza:
- la scadenza dei 5 anni dalla data di costituzione o del diverso termine indicato dal secondo periodo del comma 3 dello stesso art. 25;
- il superamento della soglia di valore della produzione annua pari a 5.000.000 di euro;
- la quotazione su un sistema multilaterale di negoziazione.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Start up innovative e agevolazioni: crescono i vantaggi per gli investitori