Spesometro 2018: chi sono i soggetti obbligati all'invio? Ecco di seguito chi deve trasmettere all'Agenzia delle Entrate la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute in scadenza il 1° ottobre.
Manca ormai poco alla prima importante scadenza dello spesometro 2018 e di seguito vedremo chi sono i soggetti obbligati, ovvero i soggetti passivi IVA tenuti alla trasmissione della comunicazione dati delle fatture.
In merito all’elenco di chi deve fare lo spesometro si segnala che, per le fatture emesse e ricevute dal 1° gennaio 2018, sono esonerati i produttori agricoli in regime speciale IVA, per effetto delle novità introdotte con il Decreto Dignità.
Allo stesso modo e così come previsto per gli altri adempimenti IVA, non rientrano tra i contribuenti obbligati all’invio dello spesometro i soggetti in regime dei minimi e nel regime forfettario.
Si ricorda che il 1° ottobre 2018 è fissata la scadenza per l’invio della comunicazione dati delle fatture emesse e ricevute nel primo semestre dell’anno, ovvero nel secondo trimestre in caso di spesometro a periodicità trimestrale.
Soggetti obbligati all’invio dello spesometro 2018
A disciplinare le regole sull’invio dello spesometro è l’articolo 21 del DL n. 78/2010 e successive modificazioni, il quale prevede che sono obbligati all’adempimento le imprese e gli esercenti arti e professioni.
I titolari di partita IVA, fatta eccezione per i contribuenti minimi e forfettari e per coloro che rientrano tra i casi di esonero previsti dalla normativa, sono tenuti a trasmettere con lo spesometro i dati delle fatture emesse e ricevute a cadenza semestrale ovvero trimestrale all’Agenzia delle Entrate.
Nel dettaglio, lo spesometro è un adempimento obbligatorio per i seguenti soggetti passivi IVA:
- imprese individuali, imprese familiari, aziende coniugali;
- professionisti anche in forma associata;
- società di persone;
- società di capitali, società cooperative;
- curatori fallimentari per conto della società fallita o posta in liquidazione coatta amministrativa;
- titolari di partita IVA che hanno optato per la dispensa da adempimenti per le operazioni esenti;
- Enti locali e PA per le operazioni non trasmesse tramite fattura elettronica;
- stabili organizzazioni;
- società estere che hanno effettuato operazioni in Italia;
- soggetti identificati in Italia e che operano tramite rappresentante fiscale.
Dati obbligatori da trasmettere con lo spesometro 2018
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dello scorso 5 febbraio 2018 ha introdotto rilevanti novità in merito alle istruzioni per l’invio telematico dello spesometro 2018.
Per evitare l’invio di informazioni superflue e irrilevanti ai fini dell’attività di controllo, per i dati delle fatture emesse e ricevute i dati obbligatori da trasmettere vengono ridotti a:
- partita IVA dei soggetti coinvolti nelle operazioni o codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti e professioni;
- data e numero della fattura;
- base imponibile;
- aliquota applicata;
- tipologia dell’operazione ai fini dell’IVA nel caso in cui l’imposta non sia indicata in fattura.
Le mini-fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro registrate cumulativamente sarà possibile trasmettere i dati del documento riepilogativo.
In merito al documento riepilogativo delle fatture emesse i dati obbligatori da inserire sono i seguenti:
- il numero e la data del documento;
- la partita IVA del cedente/prestatore;
- la base imponibile;
- l’aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.
Per i documenti riepilogativi delle fatture ricevute, invece, bisognerà inviare:
- il numero e la data di registrazione del documento;
- la partita IVA del cessionario/committente;
- la base imponibile;
- l’aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.
Per maggiori dettagli si rimanda all’articolo dedicato: Scadenze spesometro 2018, istruzioni e novità
Spesometro 2018: tutte le scadenze
I soggetti obbligati alla trasmissione dello spesometro 2018 dovranno tenere a mente innanzitutto la scadenza del 1° ottobre, termine per l’invio della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute nei primi sei mesi dell’anno ovvero nel secondo trimestre.
Per effetto delle novità introdotte a partire dall’anno in corso, i contribuenti possono optare per l’invio semestrale in luogo della trasmissione a periodicità trimestrale.
A fronte di ciò, si ritiene utile riepilogare di seguito tutte le scadenze dello spesometro 2018:
Periodo | Scadenza spesometro 2018 trimestrale | Scadenza spesometro 2018 semestrale |
---|---|---|
Primo trimestre | 31 maggio | / |
Secondo trimestre | 1° ottobre | 1° ottobre - esercizio opzione invio semestrale |
Terzo trimestre | 28 febbraio anno successivo | / |
Quarto trimestre | 28 febbraio anno successivo | 28 febbraio anno successivo - esercizio opzione invio semestrale |
Si segnala che il Decreto Dignità ha fissato un’unica scadenza per l’invio dei dati del terzo e quarto trimestre, equiparando le scadenze previste per i contribuenti che inviano lo spesometro trimestrale a quelle previste per lo spesometro semestrale.
Pertanto, i dati del terzo trimestre 2018 non dovranno più essere inviati entro il mese di novembre ma slittano a febbraio.
Si ricorda inoltre che a partire dal 2019 lo spesometro sarà abolito in virtù dell’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica. Attualmente è prevista soltanto la trasmissione di quello che è stato definito come esterometro, ovvero la comunicazione mensile delle fatture estere.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Soggetti obbligati all’invio dello spesometro 2018