Spesometro 2018: ecco le scadenze per l'invio dei dati delle fatture emesse e ricevute a cadenza trimestrale o semestrale alla luce delle novità introdotte con il Decreto Dignità.
Riepiloghiamo di seguito le scadenze e le istruzioni per l’invio dello spesometro 2018 alla luce delle (poche) novità introdotte con il Decreto Dignità.
Il calendario da rispettare è stato leggermente modificato, con nuovi termini per la trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute con scadenza trimestrale o semestrale su opzione.
La prima scadenza dell’anno è stata quella del 31 maggio 2018, termine entro cui bisognava inviare lo spesometro del primo trimestre 2018.
Si ricorda, tuttavia, che tale scadenza ha natura facoltativa perché proprio a maggio i contribuenti hanno potuto esercitare l’opzione per l’invio dello spesometro semestrale, esercitabile con comportamento concludente.
Adesso bisognerà invece fare i conti con il secondo trimestre (o primo semestre) il cui termine resta invariato ed è fissato al 30 settembre 2018.
In merito alle istruzioni e ai dati obbligatori da trasmettere con lo spesometro, il DL 148/2017 ha semplificato le informazioni da inviare in modalità telematica.
C’è da sottolineare, inoltre, come le novità introdotte dal Decreto Dignità non abbiano introdotto modifiche rilevanti alle scadenze dello spesometro 2018: inizialmente si era parlato di abolizione della comunicazione già dall’anno in corso ma, a conti fatti, il Decreto si limita soltanto ad introdurre una proroga della scadenza del terzo trimestre rinviata dal 30 novembre 2018 al 28 febbraio 2019.
In sostanza, tenuto conto che già prima era possibile avvalersi dell’opzione semestrale, e quindi inviare i dati del secondo semestre entro il 28 febbraio, il Decreto Dignità non cambia nulla.
In merito alle scadenze dello spesometro semestrale, invece, non sono state introdotte novità.
A fronte dell’importante adempimento, abolito dal 1° gennaio 2019 per effetto dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica ma che resterà in vita per le operazioni con l’estero (“amara” sorpresa del provvedimento delle Entrate del 30 aprile 2018) di seguito si riepilogano scadenze, novità e istruzioni dello spesometro 2018.
Spesometro 2018: tutte le scadenze
Per le fatture emesse e ricevute a partire dal 1° gennaio 2018 lo spesometro dovrà essere inviato entro le seguenti scadenze:
Periodo | Scadenza spesometro 2018 trimestrale | Scadenza spesometro 2018 semestrale |
---|---|---|
Primo trimestre | 31 maggio | / |
Secondo trimestre | 30 settembre | 30 settembre - esercizio opzione invio semestrale |
Terzo trimestre | 28 febbraio anno successivo | / |
Quarto trimestre | 28 febbraio anno successivo | 28 febbraio anno successivo - esercizio opzione invio semestrale |
Come evidenziato nella tabella e come precedentemente anticipato, i contribuenti potranno optare per due diverse periodicità d’invio dello spesometro: trimestrale o semestrale.
Spesometro 2018 trimestrale o semestrale su opzione
Tra le novità introdotte dal Decreto Legge fiscale 148/2017 è stata prevista ha la facoltà di invio dello spesometro a cadenza semestrale anche nel 2018.
In merito alle modalità di esercizio dell’opzione spesometro semestrale 2018, ad oggi non sono state pubblicate specifiche istruzioni.
Nei giorni immediatamente successivi alla pubblicazione del Decreto Fiscale si ipotizzava che i contribuenti dovessero effettuare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Così non è.
Le novità introdotte dal Decreto Legge fiscale collegato alla Manovra 2018 sono state disciplinare dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 5 febbraio 2018.
Tuttavia, nelle disposizioni attuative dell’Agenzia delle Entrate non è chiarito quale sarà la modalità per l’esercizio dell’opzione per lo spesometro semestrale.
A questo punto, quel che si ipotizza e che appare più verosimile, è che per essere “autorizzati” all’invio dello spesometro rispettivamente il 30 settembre 2018 per i dati delle fatture del primo semestre e il 28 febbraio 2019 per lo spesometro del secondo semestre 2018, basterà assumere un comportamento concludente.
In sintesi, basterà che il contribuente abbia tenuto un comportamento coerente con il regime opzionale prescelto, ovvero l’omissione dell’invio dello spesometro per il primo trimestre 2018 e per il terzo.
Spesometro 2018: soggetti obbligati e casi di esonero
I soggetti obbligati all’invio telematico dello spesometro 2018 trimestrale o semestrale su opzione sono i seguenti:
- imprese individuali, imprese familiari, aziende coniugali (eccezion fatta per quelle operanti con il regime dei minimi e con il regime forfettario);
- professionisti anche in forma associata;
- imprese agricole in regime di esonero IVA;
- società di persone;
- società di capitali, società cooperative;
- curatori fallimentari per conto della società fallita o posta in liquidazione coatta amministrativa;
- stabili organizzazioni;
- società estere per operazioni effettuate nel territorio italiano;
- soggetti identificati in Italia o che operano mediante un rappresentante fiscale.
I soggetti esonerati dall’invio telematico dello spesometro 2018, a seguito delle novità introdotte dal decreto legge fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2018, sono i seguenti:
- amministrazioni pubbliche per i dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali;
- produttori agricoli esonerati ai sensi dell’art. 34, comma 6 del DPR 633/72 situati in zone montane;
- contribuenti nel regime forfettario;
- contribuenti minimi;
- produttori agricoli in regime di esonero delle zone montane;
- la Pubblica Amministrazione e le Amministrazioni autonome;
- i contribuenti titolari di partita IVA che hanno aderito alla fatturazione elettronica.
Con un avviso pubblicato il 12 settembre 2017 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’invio non è obbligatorio per le fatture già trasmesse tramite il Sistema Tessera Sanitaria.
Per maggiori dettagli i lettori possono far riferimento alla sezione dedicata allo spesometro, con numerosi articoli di approfondimento relativi alla comunicazione dati fatture emesse e ricevute.
Istruzioni spesometro 2018: dati obbligatori e novità
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dello scorso 5 febbraio 2018 ha introdotto rilevanti novità in merito alle istruzioni per l’invio telematico dello spesometro 2018.
Per evitare l’invio di informazioni superflue e irrilevanti ai fini dell’attività di controllo, per i dati delle fatture emesse e ricevute i dati obbligatori da trasmettere vengono ridotti a:
- partita IVA dei soggetti coinvolti nelle operazioni o codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti e professioni;
- data e numero della fattura;
- base imponibile;
- aliquota applicata;
- tipologia dell’operazione ai fini dell’IVA nel caso in cui l’imposta non sia indicata in fattura.
Le mini-fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro registrate cumulativamente sarà possibile trasmettere i dati del documento riepilogativo.
In merito al documento riepilogativo delle fatture emesse i dati obbligatori da inserire sono i seguenti:
- il numero e la data del documento;
- la partita IVA del cedente/prestatore;
- la base imponibile;
- l’aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.
Per i documenti riepilogativi delle fatture ricevute, invece, bisognerà inviare:
- il numero e la data di registrazione del documento;
- la partita IVA del cessionario/committente;
- la base imponibile;
- l’aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.
Spesometro 2018: sanzioni e ravvedimento operoso
In caso di invio tardivo dello spesometro 2018, errori od omissioni si applicano le seguenti sanzioni:
- 2 euro per ogni fattura,
- con un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre.
È possibile, inoltre, avvalersi del ravvedimento operoso, con la seguente riduzione delle sanzioni previste:
Il ravvedimento operoso prevede sanzioni ridotte sulla base del ritardo con cui si procede con l’integrazione di dati omessi o trasmessi in maniera inesatta:
- 1/9 di 500 euro se lo spesometro è inviato entro 15 giorni dalla scadenza originaria;
- 1/9 di 1.000 euro se la correzione avviene entro 90 giorni dalla scadenza originaria;
- 1/8 di 1.000 euro se il modello è presentato oltre 90 giorni ma entro un anno dalla scadenza;
- 1/7 di 1.000 euro se la regolarizzazione avviene entro due anni;
- 1/6 di 1.000 euro se la regolarizzazione avviene oltre due anni;
- 1/5 di 1.000 euro se la regolarizzazione è effettuata dopo la constatazione della violazione.
In merito alle sanzioni sullo spesometro 2018 i lettori possono far riferimento alle istruzioni pubblicate dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 104/E del 28 luglio 2017.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Scadenze spesometro 2018, istruzioni e novità