Comunicazioni IVA e spesometro

Rubrica di Informazione Fiscale dedicata ai tanti adempimenti comunicativi in materia di IVA, con particolare riferimento a:

  • Comunicazioni trimestrali delle liquidazioni IVA;
  • modello Intrastat;
  • esterometro (adempimento abrogato; adesso i dati utili all’amministrazione finanziaria vengono indicati direttamente nelle fatture elettroniche inviate allo SDI);
  • spesometro (adempimento abrogato);

Le comunicazioni IVA delle liquidazioni periodiche - cosiddette Lipe - sono state introdotte dal D.L. 193/2016 con il duplice fine di accelerare la riscossione del non versato e contrastare il fenomeno dell’evasione fiscale ai fini IVA.

Il modello Intrastat è un elenco di dati che viene inviato dai titolari di partita IVA che pongono in essere operazioni con altri soggetti che hanno sede nell’Unione Europea.

L’esterometro è stato abrogato.

Lo spesometro è stato abrogato - Il modello di comunicazione polivalente ovvero la comunicazione telematica dei dati rilevanti ai fini IVA doveva eseguita dai soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto al Fisco.

A cosa serviva in pratica lo spesometro? Lo spesometro era una comunicazione fiscale che consentiva all’Agenzia delle Entrate di disporre di un database enorme grazie al quale eseguire i controlli fiscali incrociati fra contribuenti.

In realtà, lo spesometro fu aspramente criticato dai professionisti fiscali soprattutto a causa della sua effettiva utilità. In effetti, il Fisco disponeva già di una quantità di dati enorme e nella dichiarazione IVA venivano già fornite parecchie informazioni di carattere numerico/quantitativo. Motivo per cui la classificazione delle operazioni spesometro non aveva più senso fosse fatta a parte e non contestualmente all’invio delle fatture elettroniche.

Quindi per fortuna questa inutile duplicazione di dati è stata superata.

Esterometro abrogato - Dallo scorso 1° luglio 2022 anche l’esterometro è stato abrogato o, più correttamente, è stato assorbito dall’invio telematico delle fatture elettroniche. In sostanza, i dati che prima erano oggetto di questo adempimento oggi possono essere automaticamente inseriti e inviati contestualmente all’invio dei dati al sistema di interscambio.

Le LIPE (Liquidazioni Periodiche IVA: istruzioni e scadenze)

I soggetti passivi IVA ogni tre mesi devono quindi inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati contabili di riepilogo delle operazioni effettuate.

Il modello viene denominato comunemente LIPE ovvero liquidazioni periodiche trimestrali dell’IVA.

Il termine per l’invio dei dati è stabilito alla fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.

Le scadenze relative ai trimestri variano a seconda del periodo di riferimento:

  • 1° trimestre, 31 maggio;
  • 2° trimestre, 30 settembre;
  • 3° trimestre, 2 dicembre;
  • 4° trimestre, 28 febbraio (per il 4° trimestre i titolari di partita IVA possono evitare di inviare il modello qualora i relativi dati siano inseriti nella dichiarazione IVA e quest’ultima sia inviata telematicamente entro il 28 febbraio, invece che successivamente, considerando la naturale scadenza del 30 aprile).

Invio dati del 4° trimestre anche con la dichiarazione IVA - Nel caso delle LIPE del 4° trimestre l’invio telematico può avvenire anche insieme alla dichiarazione IVA annuale.

Il termine per l’inoltro telematico della dichiarazione IVA è fissato al 30 aprile.

Tuttavia, inviando anche il quadro VP entro la fine del mese di febbraio, non è necessario provvedere alla trasmissione delle LIPE.

Sanzioni LIPE

In caso di omesso, tardivo o errato invio telematico il contribuente è soggetto a specifiche sanzioni LIPE:

Sanzione invio tardivo LipeData di versamento
27,80 euro (1/9 sanzione ordinaria di 250 euro) entro 15 giorni dalla data dell’omissione o errore
55,56 euro (1/9 sanzione ordinaria di 500 euro) entro 90 giorni dalla data dell’omissione o errore
62,50 euro (1/8 sanzione ordinaria di 500 euro) entro un anno dalla data dell’omissione o errore
71,43 euro (1/7 sanzione ordinaria di 500 euro) entro due anni dalla data dell’omissione o errore
83,33 euro (1/6 sanzione ordinaria di 500 euro) oltre due anni dalla data dell’omissione o errore
100 euro (1/5 sanzione ordinaria di 500 euro) dopo la constatazione della violazione
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