L’Agenzia delle Entrate e i controlli (errati?) sulle LIPE IVA IV trimestre 2024

Sandra Pennacini - Comunicazioni IVA e spesometro

Lipe e IVA quarto trimestre 2024: raffica di avvisi dell'Agenzia delle Entrate, siamo sicuri che siano errati? Ecco cosa fare in questi casi. Di Sandra Pennacini

L'Agenzia delle Entrate e i controlli (errati?) sulle LIPE IVA IV trimestre 2024

L’Agenzia delle Entrate richiede il versamento dell’IVA del IV trimestre 2024 e la polemica impazza sui social.

Numerosi contribuenti sono destinatari di un’ondata di comunicazioni di compliance presunte errate, tramite le quali l’Agenzia starebbe richiedendo il versamento di un’IVA i cui termini di pagamento non sarebbero nemmeno ancora scaduti.

Stiamo forse assistendo ad un ritorno alle “cartelle pazze”, sotto nuova veste di invito all’adempimento spontaneo?

In verità, nulla di tutto ciò.

Le comunicazioni di compliance sotto esame, infatti, sono perfettamente legittime, in quanto si riferiscono a IVA i cui termini di versamento sono effettivamente scaduti.

In alternativa, la pretesa trae il suo fondamento da una non corretta compilazione della LIPE.

Entriamo quindi nei dettagli della problematica, anche al fine di individuare i possibili rimedi.

Il contenuto delle comunicazioni di compliance IVA IV trimestre 2024

L’equivoco, che peraltro si ripresenta invariabilmente a cadenza annuale, trae il suo fondamento dalle comunicazioni di compliance che in questi giorni sono state recapitate a contribuenti a liquidazione IVA trimestrale.

Nella comunicazione si legge:

Gentile contribuente, desideriamo informarla che abbiamo riscontrato una possibile anomalia nel versamento dell’IVA dovuta in base alla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relativa al IV trimestre 2024”.

Invero, se ci si ferma a queste poche righe, un certo smarrimento è più che giustificato, visto che, come noto, i contribuenti a liquidazione IVA trimestrale liquidano l’imposta dovuta afferente al IV trimestre dell’anno in sede di dichiarazione IVA, con versamento da effettuarsi entro il 16 marzo (quest’anno 17, posto che il 16 cadeva di domenica) o a rate a partire da tale data, ma legittimamente differibile anche alle scadenze previste per il versamento delle imposte sui Redditi.

È quindi comprensibile che, ad una prima lettura, il tenore della comunicazione possa suscitare perplessità, per non dire sdegno, visto che apparentemente l’Agenzia delle Entrate già sollecita il pagamento di un’IVA il cui termine non è nemmeno scaduto.

In realtà, così non è, e per rendersene conto è sufficiente leggere con maggiore attenzione la comunicazione, che prosegue con la puntuale indicazione dei campi presi in considerazione:

In particolare, a fronte di un’imposta complessivamente dovuta pari a euro …. (come indicata nei righi VP13 col. 2 e VP14 col.1) per il medesimo periodo risultano effettuati versamenti con il modello F24 per euro …

Traducendo il contenuto “codificato” della comunicazione, la problematica appare subito chiara: ad essere oggetto di richiesta di versamento sono gli ammontari esposti al rigo VP13 colonna 2, ovvero l’acconto IVA, il cui termine di pagamento è scaduto il 27 dicembre 2024, e l’IVA indicata come a debito nel campo VP14 colonna 1, ovvero, l’IVA relativa al IV trimestre 2024, ma relativa ai contribuenti trimestrali speciali, il cui termine di versamento è scaduto lunedì 17 febbraio 2025.

I possibili rimedi

Appurato che le comunicazioni di compliance sotto esame non sono errate (salvo il diverso caso di mancato abbinamento di qualche versamento, circostanza questa che può accadere, ad esempio, a seguito di errata indicazione del codice tributo o dell’anno di riferimento), resta da comprendere se sia possibile porre rimedio in qualche modo.

Sotto questo profilo, se a non essere stato versato è l’acconto IVA, una verifica che è possibile effettuare è quella di quale ammontare sia stato indicato.

Infatti, non è inusuale che venga riportato nella LIPE l’ammontare dell’acconto calcolato con criterio storico, poi eventualmente non versato in quanto si è verificata una possibilità in tal senso in ottica previsionale.

Ebbene, in questo caso a generare il problema è proprio l’errata comunicazione LIPE, nella quale il rigo VP13 colonna 2 deve essere compilato con l’ammontare effettivamente dovuto, e quindi l’acconto previsionale, se inferiore allo storico.

Nel concreto, la cifra esposta nel citato campo è quella che il contribuente stesso dichiara come dovuta, quindi se è avvenuto un errore in tal senso è possibile:

  • rimediare presentando una nuova LIPE;
  • oppure correggendo l’errore mediante compilazione del quadro VH in dichiarazione IVA.

Affinché la comunicazione di compliance non si tramuti, nel frattempo, in avviso bonario, è opportuno rettificare quanto prima e comunicare l’avvenuta variazione all’Agenzia delle Entrate.

Se, invece, la comunicazione di compliance riguarda il rigo VP14 colonna 1, due sono le ipotesi possibili:

  • o si tratta di contribuente a liquidazione IVA trimestrale speciale, e dunque la pretesa dell’Agenzia è fondata;
  • oppure si tratta di contribuente trimestrale normale, nel qual caso la LIPE è errata, essendo stata presentata con periodo “4” invece che “5” e con esposizione di un debito che non doveva essere esposto.

Nel primo caso, occorrerà valutare la possibilità di ravvedere il mancato versamento, mentre nel secondo caso si dovrà procedere alla correzione della LIPE, come già sovra argomentato.

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